Art. 9 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le  misure  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  aprile  2021,  come
integrate e reiterate dalle ordinanze del  Ministro  della  salute  6
maggio  2021,  30  maggio  2021  e  18  giugno  2021,  relative  agli
spostamenti dall'India,  dal  Bangladesh  e  dallo  Sri  Lanka,  sono
prorogate fino al 30 agosto 2021. 
  2. Le misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute  14  maggio  2021  relative  agli  spostamenti  dal   Brasile,
continuano ad applicarsi fino al 30 agosto 2021. 
  3. La presente ordinanza produce effetti dal 31 luglio 2021 e  fino
al 30 agosto 2021. 
  4. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2021 
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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