Art. 3 
        Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza 
 
  1. La domanda ((per il riconoscimento  dell'assegno  temporaneo  di
cui all'articolo 1)) e' presentata in modalita'  telematica  all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla  legge  30  marzo
2001, n. 152, secondo le modalita' indicate  dall'INPS  entro  il  30
giugno 2021. ((L'assegno e' comunque corrisposto con  decorrenza  dal
mese di presentazione della  domanda.))  Per  le  domande  presentate
entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilita'  arretrate
a partire dal mese di luglio 2021. 
  2. ((Fino all'adozione da parte dell'INPS  delle  procedure  idonee
all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis,))  l'erogazione
dell'assegno avviene  mediante  accredito  su  IBAN  del  richiedente
ovvero  mediante  bonifico   domiciliato,   salvo   quanto   previsto
all'articolo 4, comma 3, del  presente  decreto  in  caso  di  nuclei
familiari percettori di reddito di cittadinanza. In  caso  di  affido
condiviso dei minori, l'assegno puo'  essere  accreditato  in  misura
pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
  ((2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari
misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga  di  un
solo  conto  corrente.  In  assenza  dei   genitori,   l'assegno   e'
corrisposto  a   chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su  IBAN  ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari  percettori
di  reddito  di  cittadinanza.  In  caso  di  separazione  legale  ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o  condiviso,
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra  i
genitori.)) 
  3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152 reca «Nuova disciplina
          per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.». 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917 reca «Approvazione  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi» .