Art. 5 
  Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare 
 
  1. ((In via temporanea,)) a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino  al
31 dicembre 2021, con riferimento agli  importi  mensili  in  vigore,
superiori  a  zero  e  percepiti  dagli  aventi   diritto,   relativi
all'assegno per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione
di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari  fino  a  due
figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per  i  nuclei  familiari  di
almeno tre figli. 
  2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1)), valutati in 1.390  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  13  marzo
          1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il
          miglioramento delle gestioni degli enti portuali  ed  altre
          disposizioni urgenti), si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1.