Art. 6 
          Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale 
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso  anche  al
beneficio di cui  all'articolo  1,  nonche',  piu'  in  generale,  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile  2021,  n.
46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  30  milioni
di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  479,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1.  -  479.  A  decorrere  dall'anno  2020,  sono
          stanziati 35 milioni di  euro  al  fine  di  consentire  la
          presentazione delle  domande  di  Reddito  di  cittadinanza
          (Rdc) e  di  Pensione  di  cittadinanza  (Pdc)  di  cui  al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  anche
          attraverso i centri di assistenza  fiscale  in  convenzione
          con l'INPS ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  del  predetto
          decreto-legge,   nonche'   per    le    attivita'    legate
          all'assistenza nella presentazione della DSU  a  fini  ISEE
          affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,
          n. 159.(Omissis)».