Art. 12 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,
inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il  conseguimento
degli obiettivi intermedi e finali  del  PNRR  e  su  proposta  della
Cabina di regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto
attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  ((dei
progetti,)) anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate. 
  2. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al
comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune  iniziative  di
impulso  e  coordinamento  ((nei  riguardi))  di  regioni,   province
autonome di Trento e di Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e
comuni, anche in sede di ((Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) 
  3. Nel caso in cui l'inadempimento,  il  ritardo,  l'inerzia  o  la
difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore
diverso dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle  province  o  dai  comuni,
all'assegnazione del termine non  superiore  a  trenta  giorni  e  al
successivo esercizio del potere sostitutivo con le  stesse  modalita'
previste dal secondo periodo del comma  1  provvede  direttamente  il
Ministro competente. Lo stesso  Ministro  provvede  analogamente  nel
caso  in  cui  la  richiesta  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
provenga,  per  qualunque  ragione,  direttamente  da   un   soggetto
attuatore, ivi ((compresi))  le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui  al
comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o  eventi  ostativi  alla
realizzazione  dei  progetti  rientranti  nel  PNRR   non   risultino
altrimenti superabili con celerita', su proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o della Cabina  di  regia,  il  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste  dal
comma 1. 
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati  o  i
commissari ad acta  nominati  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ove
strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del
cronoprogramma del progetto,  provvedono  all'adozione  dei  relativi
atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata
all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e  il  miglioramento  ((della
regolazione)) di cui all'articolo 5, in deroga ad  ogni  disposizione
di legge diversa da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso
in cui la deroga riguardi la legislazione regionale,  l'ordinanza  e'
adottata, previa intesa ((in sede di Conferenza))  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  3  del   ((decreto
legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione in materia di  tutela  della  salute,  della
sicurezza  e  della  incolumita'  pubblica,   dell'ambiente   e   del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata  previa  autorizzazione
della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci  e
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri  e  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad
ogni rapporto contrattuale e obbligatorio  discendente  dall'adozione
di  atti,  provvedimenti  e  comportamenti  da  parte  dei   soggetti
individuati o nominati per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  ai
sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni  nei  confronti
dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.  Per  la  nomina  dei
Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi  compensi,  si  applicano  le  procedure  e   le   modalita'
applicative  previste  dall'articolo  15,  commi  da  1  a   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Gli  eventuali  oneri  derivanti
dalla nomina di Commissari  sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori
inadempienti sostituiti. 
  ((6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere  applicate
anche agli enti sottoposti  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  La  liquidazione  coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175: 
                "Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
          159, recante "Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
          di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo dei commi da 1 a 3  dell'articolo
          15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
          applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  disposta  con
          deliberazione  della  rispettiva   giunta   che   provvede,
          altresi', alla nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1.».