Art. 13 
 
                      Superamento del dissenso 
 
  1.  In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro   atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale
per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del  dissenso  non  sia
gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri  per  le
conseguenti determinazioni. 
  2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro  atto  equivalente
provenga da un organo della regione, o della  provincia  autonoma  di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per  il  PNRR,
qualora un meccanismo  di  superamento  del  dissenso  non  sia  gia'
previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  di  sottoporre  la
questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  concordare
le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite  entro  il
termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di   convocazione   della
Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni  condivise
che  consentano  la  sollecita  realizzazione   dell'intervento,   il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le  autonomie  nei  pertinenti  casi,  propone  al
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  quinto  comma  dell'articolo
          117 e secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  regolamentare  spetta  allo
          Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
          alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni
          in ogni altra materia. I Comuni, le Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.». 
                «Art. 120. - Il Governo  puo'  sostituirsi  a  organi
          delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e
          dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
          internazionali o  della  normativa  comunitaria  oppure  di
          pericolo grave per l'incolumita' e la  sicurezza  pubblica,
          ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
          o dell'unita' economica e  in  particolare  la  tutela  dei
          livelli essenziali delle prestazioni concernenti i  diritti
          civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
          governi locali. La legge  definisce  le  procedure  atte  a
          garantire che i poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di
          leale collaborazione.».