Art. 3 
 
Tavolo  permanente  per  il   partenariato   economico,   sociale   e
                            territoriale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ((entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente
per il partenariato economico, sociale e  territoriale,  composto  da
rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, degli  Enti  locali  e  dei
rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)),  delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della
ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni  della
cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della
maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza
e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di
cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e
per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di
cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione
del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.