Art. 31 
 
Semplificazione  per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e
  individuazione delle infrastrutture per il  trasporto  del  GNL  in
  Sardegna 
 
   1. All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal
seguente: 
  «3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'
gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e  se
l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta  occupazione  di
nuove aree»;)) 
    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  «2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le
relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di
connessione non rientrino nelle suddette procedure.»; 
    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter.  In  caso
di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica
di media tensione e localizzati in area a  destinazione  industriale,
produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili
di ulteriore sfruttamento, per  i  quali  l'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale  previste  nel
titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,  si
applicano le disposizioni di cui al  comma  1.))  Le  soglie  di  cui
all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo  19  del  medesimo  decreto,  si  intendono  per  questa
tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il  proponente  alleghi
alla dichiarazione di cui al comma 2  una  autodichiarazione  ((dalla
quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di  aree  fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la
pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per
l'edificazione.». 
  ((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole:  «su  edifici»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  come  definiti  alla  voce  32  dell'allegato   A   al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza  unificata  20  ottobre  2016,   n.   125/CU,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture
e   manufatti   fuori   terra   diversi   dagli   edifici,    nonche'
l'installazione,  con  qualunque  modalita',   di   impianti   solari
fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici». 
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, dopo le parole: «a servizio degli  edifici,»  sono  inserite  le
seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies,  del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti  di   cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza,». 
  2-quater. Al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al titolo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o  su
strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»; 
  b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-bis (Piccoli impianti  su  strutture  e  manufatti  diversi
dagli edifici o collocati  a  terra).  -  1.  Le  disposizioni  degli
articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione
e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  al  servizio  degli
impianti di  cui  all'articolo  87  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
posti su strutture e manufatti fuori  terra  diversi  dagli  edifici,
come  definiti  alla  voce  32   dell'allegato   A   al   regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  collocati   a   terra   in
adiacenza».)) 
  3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. 
  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del
presente  decreto,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,». 
  ((5. All'articolo 65 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative innovative con  montaggio  dei  moduli
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione  dei  moduli  stessi,
comunque in modo da non compromettere la continuita' delle  attivita'
di   coltivazione   agricola   e   pastorale,    anche    consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 
  1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti  di  cui  al
comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale  realizzazione
di sistemi di monitoraggio che  consentano  di  verificare  l'impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per  le
diverse tipologie di colture e la continuita' delle  attivita'  delle
aziende agricole interessate. 
  1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la
violazione delle condizioni di  cui  al  comma  1-quater,  cessano  i
benefici fruiti».)) 
  6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.». 
  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto. 
  ((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti  fotovoltaici
nonche'  delle  opere  connesse  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio di tali impianti all'interno delle  aree  dei  siti  di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali  per
la produzione di  energia  da  fonti  convenzionali  ovvero  in  aree
classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera  b)  del
punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto si intendono elevate a 10 MW.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per  garantire  la  sicurezza
          del sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine  di  evitare
          il  pericolo  di  interruzione  di  fornitura  di   energia
          elettrica su tutto il territorio nazionale e  di  garantire
          la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
          determinazione dei principi fondamentali della  materia  in
          attuazione   dell'articolo   117,   terzo   comma,    della
          Costituzione, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2003,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, la  costruzione  e  l'esercizio  degli
          impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
          termici, gli  interventi  di  modifica  o  ripotenziamento,
          nonche'   le   opere   connesse   e    le    infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli
          interventi di sviluppo e adeguamento della  rete  elettrica
          di trasmissione nazionale necessari all'immissione in  rete
          dell'energia prodotta sono  dichiarati  opere  di  pubblica
          utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
          dal  Ministero  delle  attivita'   produttive,   la   quale
          sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di  assenso
          comunque denominati, previsti dalle  norme  vigenti,  fatto
          salvo quanto previsto al  comma  4,  costituendo  titolo  a
          costruire  e  ad  esercire  l'impianto  in  conformita'  al
          progetto approvato. Resta fermo il  pagamento  del  diritto
          annuale di cui all'articolo 63, commi  3  e  4,  del  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504 e successive modificazioni. 
                2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito di un procedimento unico, al quale  partecipano  le
          Amministrazioni statali e locali  interessate,  svolto  nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  d'intesa  con   la   regione   interessata.
          L'eventuale  rifiuto  regionale  dell'intesa  deve   essere
          espresso   con    provvedimento    motivato,    che    deve
          specificatamente    tenere    conto    delle     risultanze
          dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
          ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
          Ai soli fini del  rilascio  della  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio  1986,
          n. 349, e al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   10   agosto   1988,   n.   377,   e   successive
          modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
          del Consiglio, del 24 settembre 1996,  tale  autorizzazione
          comprende   l'autorizzazione   ambientale    integrata    e
          sostituisce, ad ogni  effetto,  le  singole  autorizzazioni
          ambientali di competenza delle Amministrazioni  interessate
          e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo  della
          VIA costituisce parte integrante  e  condizione  necessaria
          del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si  conclude
          una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
          centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione   della
          richiesta, comprensiva del  progetto  preliminare  e  dello
          studio di impatto ambientale. 
                2-bis.   Si   intendono   interventi   di    modifica
          sostanziale     di     impianto     esistente      soggetti
          all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli
          che   producono   effetti    negativi    e    significativi
          sull'ambiente  o  una  variazione   positiva   di   potenza
          elettrica superiore al 5 per  cento  rispetto  al  progetto
          originariamente autorizzato.  Tutti  gli  altri  interventi
          sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento
          non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola
          comunicazione  preventiva  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico, da effettuare sessanta giorni prima  della  data
          prevista dell'intervento, fermo restando il  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23
          agosto 2004, n. 239. E'  fatta  salva  l'acquisizione,  ove
          necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
          dell'autorizzazione di cui  all'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   gli   interventi
          concernenti nuove opere civili o modifica di  opere  civili
          esistenti, ivi compresi gli  interventi  di  smontaggio  di
          apparecchiature e parti di impianto  o  di  demolizione  di
          strutture civili qualora  relativi  a  singole  sezioni  di
          centrali termoelettriche per le quali sia gia'  intervenuto
          il provvedimento di definitiva  messa  fuori  servizio,  da
          effettuare  all'interno  dell'area  di  centrale  che   non
          risultano   connessi   al    funzionamento    dell'impianto
          produttivo e che non comportino un aumento superiore al  30
          per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
          realizzabili mediante segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita'.  Il  gestore,  almeno  sessanta   giorni   prima
          dell'inizio  dei  lavori,  presenta  al   Ministero   dello
          sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato,
          la   segnalazione   certificata   di   inizio    attivita',
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali,
          da  una  dichiarazione  del  progettista  che  attesti   la
          compatibilita' del progetto con gli  strumenti  urbanistici
          approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti  nonche'  il
          rispetto delle norme di sicurezza  e  igienico-sanitarie  e
          dagli eventuali atti di assenso in caso  di  intervento  in
          aree sottoposte a  vincolo.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, ove riscontri l'assenza  in  tutto  o  in  parte
          della documentazione necessaria ai fini della  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita',   invita   il   gestore
          all'integrazione, con sospensione del termine.  Qualora  il
          gestore non ottemperi  nel  termine  perentorio  di  trenta
          giorni dalla comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   la   segnalazione    si    intende    ritirata
          definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
          riscontri  l'assenza  di  una  o  piu'   delle   condizioni
          stabilite, notifica al gestore  l'ordine  motivato  di  non
          effettuare il previsto  intervento  e,  in  caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria   e   il   consiglio   dell'ordine
          professionale di appartenenza. E' comunque fatta  salva  la
          facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
          o le integrazioni necessarie  per  renderla  conforme  alla
          normativa. Qualora  entro  i  termini  sopra  indicati  non
          intervengano    comunicazioni    di    non    effettuazione
          dell'intervento,   l'attivita'   si   intende   consentita.
          Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del  collaudo
          trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo   economico   il
          certificato di collaudo finale dell'opera.  La  sussistenza
          del titolo a effettuare  l'intervento  e'  provata  con  la
          copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da
          cui risultino la data  di  ricevimento  della  segnalazione
          stessa, l'elenco dei documenti  presentati  a  corredo  del
          progetto,  l'attestazione  del   professionista   abilitato
          nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 
                2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
          elettrochimico  funzionali  alle   esigenze   del   settore
          elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
          i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa  e
          accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure: 
                  a) gli impianti di accumulo elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree ove sono situati  impianti  industriali
          di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
          dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
          impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da
          fonte fossile di potenza inferiore ai  300  MW  termici  in
          servizio, o ubicati presso aree di cava o di  produzione  e
          trattamento di idrocarburi liquidi  e  gassosi  in  via  di
          dismissione, i quali non comportino estensione  delle  aree
          stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
          situazione  esistente,   ne'   richiedano   variante   agli
          strumenti urbanistici adottati, sono  autorizzati  mediante
          la  procedura  abilitativa  semplificata  comunale  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
          In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica
          la procedura di cui alla lettera b); 
                  b) gli impianti di accumulo elettrochimico  ubicati
          all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
          di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
          maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
          impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
          eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati  mediante
          autorizzazione  unica  rilasciata   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
          di aree ove sono presenti impianti per la produzione  o  il
          trattamento   di    idrocarburi    liquidi    e    gassosi,
          l'autorizzazione e' rilasciata ai  sensi  della  disciplina
          vigente; 
                  c)  gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  da
          esercire in combinato o meno con impianti di produzione  di
          energia elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili  sono
          considerati opere connesse ai predetti impianti,  ai  sensi
          della normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 
                    1) autorizzazione unica rilasciata dalla  regione
          o dalle province  delegate  o,  per  impianti  con  potenza
          termica  installata  superiore  a  300  MW   termici,   dal
          Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni
          di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387,  ove  l'impianto  di  produzione  di  energia
          elettrica  alimentato   da   fonti   rinnovabili   sia   da
          realizzare; 
                    2) procedura di modifica ai  sensi  dell'articolo
          12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.
          387, ove l'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica
          alimentato da  fonti  rinnovabili  sia  gia'  realizzato  e
          l'impianto    di    accumulo    elettrochimico     comporti
          l'occupazione   di   nuove   aree   rispetto   all'impianto
          esistente; 
                    3) procedura abilitativa semplificata comunale di
          cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
          28,  se  l'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica
          alimentato  da  fonti  rinnovabili  e'  gia'  esistente   o
          autorizzato,  anche  se  non  ancora  in  esercizio,  e  se
          l'impianto  di   accumulo   elettrochimico   non   comporta
          occupazione di nuove aree; 
                  d)  la  realizzazione  di  impianti   di   accumulo
          elettrochimico inferiori alla  soglia  di  10  MW,  ovunque
          ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio  di
          un titolo abilitativo,  fatta  salva  l'acquisizione  degli
          atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n. 42, nonche' dei  pareri,  autorizzazioni  o  nulla
          osta  da  parte  degli  enti  territorialmente  competenti,
          derivanti da specifiche  previsioni  di  legge  vigenti  in
          materia ambientale, di sicurezza  e  di  prevenzione  degli
          incendi, e del nulla osta alla  connessione  da  parte  del
          gestore del sistema di trasmissione nazionale  o  da  parte
          del gestore  del  sistema  di  distribuzione  elettrica  di
          riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
          impianti sono tenuti a inviare copia del relativo  progetto
          al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
          trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in  cui
          sia  richiesta  una   connessione   alla   rete   elettrica
          nazionale, inviandole anche agli enti  individuati  per  il
          rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
          allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado  di
          raggiungimento degli  obiettivi  nazionali  in  materia  di
          accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale  Integrato
          per l'Energia e il Clima. I  soggetti  che  realizzano  gli
          stessi impianti di accumulo sono  tenuti  a  comunicare  al
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  la  data  di
          entrata in esercizio degli impianti. 
                2-quinquies. Gli impianti di accumulo  elettrochimico
          di tipo "stand-alone" e le relative connessioni  alla  rete
          elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d)  non
          sono sottoposti alle procedure di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di verifica di  assoggettabilita'  di  cui  al
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  salvo  che  le
          opere  di  connessione   non   rientrino   nelle   suddette
          procedure. 
                3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  indica  le
          prescrizioni e gli obblighi di informativa posti  a  carico
          del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
          salvaguardia del sistema elettrico nazionale  e  la  tutela
          ambientale, nonche' il termine entro il quale  l'iniziativa
          e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
          obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
          provincia nel cui territorio ricadono le opere  di  cui  al
          comma 1. Il rilascio  del  parere  non  puo'  incidere  sul
          rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
          cui  al  comma  1  comportino  variazioni  degli  strumenti
          urbanistici e del piano regolatore  portuale,  il  rilascio
          dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.  La
          regione  competente  puo'   promuovere   accordi   tra   il
          proponente e gli enti locali interessati  dagli  interventi
          di cui  al  comma  1  per  l'individuazione  di  misure  di
          compensazione e riequilibrio ambientale. 
                3-bis. Il Ministero delle  attivita'  produttive,  le
          regioni,  l'Unione  delle   province   d'Italia   (UPI)   e
          l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani   (ANCI)
          costituiscono un comitato paritetico  per  il  monitoraggio
          congiunto dell'efficacia delle  disposizioni  del  presente
          decreto  e  la  valutazione  dell'adeguatezza  della  nuova
          potenza installata. 
                3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione di cui  al  comma  1  entro  i  novanta
          giorni  successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2,  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1-sexies,
          comma 4-bis, del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n. 290. 
                4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche ai procedimenti in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
          completata la procedura di VIA, ovvero risulti  in  via  di
          conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione  del
          proponente 
                4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori  di
          comuni adiacenti  ad  altre  regioni,  queste  ultime  sono
          comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di  cui
          al comma 2. 
                5. Fino al 31 dicembre 2003  e'  sospesa  l'efficacia
          dell'allegato IV al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 27 dicembre 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo  15  della
          legge 2 agosto 1975, n. 393,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1998,
          n.  53,  relativamente  alle  centrali  termoelettriche   e
          turbogas, alimentate da  fonti  convenzionali,  di  potenza
          termica complessiva superiore a 300 MW. Restano  fermi  gli
          obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base
          delle convenzioni in essere. 
                5-bis.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le
          disposizioni degli statuti di autonomia e con  le  relative
          norme di attuazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28: 
                «Art.  6  (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
                2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
                3.  Per  la  procedura  abilitativa  semplificata  si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
                4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma
          2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
                5. Qualora siano necessari atti di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
                6.  La  realizzazione  dell'intervento  deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
                7. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
                8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
                9.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          estendere la soglia di applicazione della procedura di  cui
          al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad  1  MW
          elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo
          previste  autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
          competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Comune,   la
          realizzazione e l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere
          connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di  cui
          all'articolo  5.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
                10. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
                11.  La  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermo restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.». 
              - Il testo del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, reca norme in  materia  ambientale  ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: 
                «Art. 1-sexies (Semplificazione dei  procedimenti  di
          autorizzazione  per  le   reti   nazionali   di   trasporto
          dell'energia e per gli impianti  di  energia  elettrica  di
          potenza superiore a 300  MW  termici).  -  1.  Al  fine  di
          garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico   e   di
          promuovere  la   concorrenza   nei   mercati   dell'energia
          elettrica, la costruzione e l'esercizio degli  elettrodotti
          facenti   parte   della   rete   nazionale   di   trasporto
          dell'energia  elettrica  sono   attivita'   di   preminente
          interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
          comprendente tutte le opere connesse  e  le  infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi,  rilasciata  dal
          Ministero delle attivita' produttive  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e
          previa intesa con la regione o le regioni  interessate,  la
          quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
          atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme
          vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari  alla
          risoluzione delle  interferenze  con  altre  infrastrutture
          esistenti, costituendo titolo a  costruire  e  ad  esercire
          tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
          beni demaniali, in conformita' al  progetto  approvato.  Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede alla valutazione  di  impatto  ambientale  e  alla
          verifica  della  conformita'  delle   opere   al   progetto
          autorizzato.  Restano  ferme,  nell'ambito   del   presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 
                2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
                  a)  indica  le  prescrizioni  e  gli  obblighi   di
          informativa posti a  carico  del  soggetto  proponente  per
          garantire il coordinamento e la  salvaguardia  del  sistema
          energetico nazionale e la  tutela  ambientale,  nonche'  il
          termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; 
                  b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
          indifferibilita'   ed   urgenza   dell'opera,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          conformemente al decreto del Presidente della Repubblica  8
          giugno  2001,  n.  327,  recante  il  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le  opere  di
          cui  al  comma  1  comportino  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
          variante urbanistica. 
                3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Il procedimento  puo'  essere  avviato
          sulla base di un progetto  preliminare  o  analogo  purche'
          evidenzi,   con    elaborato    cartografico,    le    aree
          potenzialmente impegnate sulle  quali  apporre  il  vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le necessarie misure  di  salvaguardia.  Dalla  data  della
          comunicazione dell'avviso dell'avvio  del  procedimento  ai
          comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
          in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
          delle aree potenzialmente impegnate, fino alla  conclusione
          del procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di
          salvaguardia perde efficacia decorsi tre  anni  dalla  data
          della comunicazione dell'avvio del procedimento,  salvo  il
          caso in  cui  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
          disponga, per una sola volta, la proroga  di  un  anno  per
          sopravvenute   esigenze   istruttorie.   Al    procedimento
          partecipano  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti preposti ad esprimersi in relazione  ad  eventuali
          interferenze con altre  infrastrutture  esistenti.  Per  il
          rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica  della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 
                4. Nel caso in cui, secondo la legislazione  vigente,
          le opere di cui al presente  articolo  siano  sottoposte  a
          valutazione di impatto ambientale (VIA),  l'esito  positivo
          di  tale  valutazione  costituisce   parte   integrante   e
          condizione  necessaria  del  procedimento   autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi  previsti,  acquisito  l'esito   della   verifica   di
          assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro  il  termine
          di cui al comma 3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai
          quali non sono prescritte le procedure  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso entro il termine di centoventi giorni  dalla  data
          di presentazione della domanda. 
                4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
          la  regione  o  le  regioni  interessate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione, entro i novanta giorni  successivi  al
          termine di cui al comma 3, si provvede  al  rilascio  della
          stessa previa intesa da concludere in un apposito  comitato
          interistituzionale, i cui  componenti  sono  designati,  in
          modo   da   assicurare    una    composizione    paritaria,
          rispettivamente dai  Ministeri  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dalla  regione  o
          dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora  alla
          definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
          al  termine  di  cui  al   primo   periodo,   si   provvede
          all'autorizzazione  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, integrato con la  partecipazione  del  presidente
          della regione o delle regioni interessate, su proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
          sviluppo  economico,   previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          regole di funzionamento del comitato  di  cui  al  presente
          comma. Ai componenti del  comitato  interistituzionale  non
          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori  di  beni
          demaniali,  aree  demaniali  marittime  e  lacuali,  fiumi,
          torrenti,  canali,  miniere  e  foreste  demaniali,  strade
          pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,  teleferiche  e
          impianti similari, linee di telecomunicazione  di  pubblico
          servizio,  linee   elettriche   e   gasdotti,   che   siano
          interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
          trasmissione  nazionale,  sono  tenuti   ad   indicare   le
          modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati.  A
          tal fine  il  soggetto  richiedente  l'autorizzazione  alla
          costruzione  delle  opere  della   rete   di   trasmissione
          nazionale, successivamente al  decreto  di  autorizzazione,
          propone le modalita' di attraversamento ai  soggetti  sopra
          indicati, che assumono le proprie  determinazioni  entro  i
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   in
          assenza di diversa determinazione,  le  modalita'  proposte
          dal   soggetto   richiedente   si    intendono    assentite
          definitivamente. Alle  linee  elettriche  e  agli  impianti
          facenti parte della  rete  elettrica  nazionale,  anche  in
          materia  di  distanze,  si  applicano   esclusivamente   le
          disposizioni previste dal decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici  21  marzo  1988,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile  1988,
          recante  approvazione   delle   norme   tecniche   per   la
          progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
          esterne, e successive modificazioni. 
                4-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione  eccetto  i  procedimenti  per  i  quali   sia
          completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero   il   relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione. 
                4-quater. Le disposizioni del  presente  articolo  si
          applicano alle  reti  elettriche  di  interconnessione  con
          l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150  kV
          qualora per esse vi sia un  diritto  di  accesso  a  titolo
          prioritario, e si applicano  alle  opere  connesse  e  alle
          infrastrutture per il collegamento alle reti  nazionali  di
          trasporto dell'energia delle  centrali  termoelettriche  di
          potenza superiore a 300 MW  termici,  gia'  autorizzate  in
          conformita' alla normativa vigente. 
                4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
          interventi  di  manutenzione  su  elettrodotti   esistenti,
          consistenti nella  riparazione,  nella  rimozione  e  nella
          sostituzione  di  componenti  di  linea,  quali,  a  titolo
          esemplificativo, sostegni,  conduttori,  funi  di  guardia,
          catene,  isolatori,  morsetteria,  sfere  di  segnalazione,
          impianti  di  terra,  con   elementi   di   caratteristiche
          analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 
                4-sexies.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita'  gli  interventi  sugli  elettrodotti  che
          comportino varianti di  lunghezza  non  superiore  a  metri
          lineari 1.500,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non
          ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette,
          e che  utilizzino  il  medesimo  tracciato,  ovvero  se  ne
          discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti
          di  linea,  quali,  a  titolo  esemplificativo,   sostegni,
          conduttori,   funi   di   guardia,    catene,    isolatori,
          morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
          terra, aventi caratteristiche analoghe,  anche  in  ragione
          delle evoluzioni tecnologiche. Sono  altresi'  realizzabili
          mediante denuncia di inizio attivita' varianti  all'interno
          delle stazioni elettriche che non comportino aumenti  della
          cubatura degli edifici ovvero  che  comportino  aumenti  di
          cubatura  strettamente  necessari  alla   collocazione   di
          apparecchiature o impianti tecnologici  al  servizio  delle
          stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non  dovra'
          superare di piu' del 30 per  cento  le  cubature  esistenti
          all'interno della stazione elettrica. Tali interventi  sono
          realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio  attivita'   a
          condizione che non siano in  contrasto  con  gli  strumenti
          urbanistici vigenti e rispettino le  norme  in  materia  di
          elettromagnetismo  e  di  progettazione,   costruzione   ed
          esercizio di linee elettriche, nonche'  le  norme  tecniche
          per le costruzioni. 
                4-septies.   La   denuncia   di   inizio    attivita'
          costituisce   parte   integrante   del   provvedimento   di
          autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  dell'opera
          principale. 
                4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
          giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e, in copia,  ai  comuni
          interessati la denuncia di inizio  attivita',  accompagnata
          da  una   dettagliata   relazione,   sottoscritta   da   un
          progettista  abilitato,  e  dal  progetto  definitivo,  che
          assevera la conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli
          strumenti urbanistici approvati  e  non  in  contrasto  con
          quelli adottati e ai regolamenti edilizi  vigenti,  nonche'
          il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
          e di progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee
          elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 
                4-novies.  Qualora   la   variante   interessi   aree
          sottoposte ad un  vincolo,  il  termine  di  trenta  giorni
          decorre dalla  data  del  rilascio  del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
                4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
          copia della denuncia di inizio attivita' da  cui  risultino
          la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco  dei
          documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
                4-undecies.  Il  comune  interessato,  ove  entro  il
          termine indicato al comma 4-octies riscontri  l'assenza  di
          una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero
          dello    sviluppo    economico    che    puo'    notificare
          all'interessato l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il
          previsto intervento. 
                4-duodecies.  E'   fatta   salva   la   facolta'   di
          ripresentare  la  denuncia  di  inizio  attivita',  con  le
          modifiche  o  le  integrazioni  necessarie   per   renderla
          conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
                4-terdecies.  Ultimato  l'intervento,   il   soggetto
          incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
          finale,  da  presentare   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, con il quale attesta la  conformita'  dell'opera
          al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
                4-quaterdecies. Le varianti da apportare al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano  rilievo  sotto  l'aspetto   localizzativo,   sono
          sottoposte al regime di inizio attivita' gia'  previsto  al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti di tracciato contenute nell'ambito  del  corridoio
          individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
          urbanistici.  In   mancanza   di   diversa   individuazione
          costituiscono corridoio di riferimento a  fini  urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.  Non  assumono  rilievo   localizzativo,
          inoltre, le varianti all'interno delle stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che  comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
          necessari alla collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
          cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'. 
                4-quinquiesdecies.  Fermi  restando  i   vincoli   di
          esercizio  e  il  rispetto  della  normativa  ambientale  e
          paesaggistica,  sono  sottoposte  al   regime   di   inizio
          attivita' previsto al comma 4-sexies  le  ricostruzioni  di
          linee  aeree   esistenti,   necessarie   per   ragioni   di
          obsolescenza  e  realizzate  con  le  migliori   tecnologie
          esistenti, che siano effettuate sul  medesimo  tracciato  o
          che se ne discostino per un massimo di 15 metri  lineari  e
          non  comportino  una  variazione  dell'altezza  utile   dei
          sostegni superiore al 20 per cento rispetto  all'esistente.
          Tenuto conto dei vincoli di fattibilita'  tecnica  e  della
          normativa  tecnica  vigente,  sono  altresi'   realizzabili
          tramite  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma
          4-sexies  le  ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato
          esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
          si discostino entro il margine  della  strada  impegnata  o
          entro i tre metri dal  margine  esterno  della  trincea  di
          posa. 
                5.  Le  regioni  disciplinano   i   procedimenti   di
          autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  reti
          elettriche  di  competenza  regionale  in  conformita'   ai
          principi  e  ai  termini  temporali  di  cui  al   presente
          articolo, prevedendo che, per le  opere  che  ricadono  nel
          territorio  di  piu'  regioni,  le   autorizzazioni   siano
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          inerzia o di  mancata  definizione  dell'intesa,  lo  Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi  dell'articolo  120
          della Costituzione. 
                6.  Lo  Stato  e  le  regioni  interessate  stipulano
          accordi di programma con i quali sono definite le modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle opere inserite nel programma  triennale  di  sviluppo
          della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni. 
                7.  Le  norme  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita', di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si  applicano  alle
          reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 
                8. Per la costruzione e l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55 
                9. All'articolo 3, comma 14, del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, le parole:  «previo  parere  conforme
          del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».". 
               - Si riportano i testi degli articoli 6 e  7  bis  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  modificati
          dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
                2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
                3.  Per  la  procedura  abilitativa  semplificata  si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
                4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma
          2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
                5. Qualora siano necessari atti di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
                6.  La  realizzazione  dell'intervento  deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
                7. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
                8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
                9.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          estendere la soglia di applicazione della procedura di  cui
          al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad  1  MW
          elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo
          previste  autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
          competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Comune,   la
          realizzazione e l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere
          connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di  cui
          all'articolo  5.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
                9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
          impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla
          rete elettrica di media tensione e localizzati  in  area  a
          destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'
          in discariche o lotti di discarica  chiusi  e  ripristinati
          ovvero  in  cave  o  lotti  di  cave  non  suscettibili  di
          ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita'  competente
          al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto
          completamento delle attivita' di recupero e  di  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
          di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV,  punto
          2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n.  152,  per  la  procedura  di  verifica  di
          assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di
          cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono  per
          questa tipologia di impianti elevate a  10  MW  purche'  il
          proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
          autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si
          trova  all'interno  di  aree  fra   quelle   specificamente
          elencate e individuate  dall'Allegato  3,  lettera  f),  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  settembre
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  219  del  18
          settembre  2010.  Si  potra'  procedere  a  seguito   della
          procedura di  cui  sopra  con  edificazione  diretta  degli
          impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la   pianificazione
          urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. 
                10. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
                11.  La  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.». 
                «Art.   7-bis   (Semplificazione   delle    procedure
          autorizzative  per  la  realizzazione  di   interventi   di
          efficienza  energetica   e   piccoli   impianti   a   fonti
          rinnovabili). - 1. Dal 1° ottobre  2014,  la  comunicazione
          per la realizzazione, la connessione  e  l'esercizio  degli
          impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili,  soggetti  alla  previsione   del   comma   11
          dell'articolo 6, viene effettuata  utilizzando  un  modello
          unico approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed  il
          sistema idrico, che  sostituisce  i  modelli  eventualmente
          adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con
          riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di
          cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi  1,  2  e  5,  il
          modulo contiene esclusivamente: 
                  a) i dati anagrafici  del  proprietario  o  di  chi
          abbia titolo per presentare la  comunicazione,  l'indirizzo
          dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; 
                  b) la dichiarazione del proprietario di  essere  in
          possesso della documentazione  rilasciata  dal  progettista
          circa la conformita' dell'intervento alla regola  d'arte  e
          alle normative di settore. 
                2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione  di
          cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445.  Il  Comune  e  le   autorita'   competenti
          effettuano i controlli  sulla  veridicita'  delle  predette
          dichiarazioni,    applicando    le    sanzioni     previste
          dall'articolo 76 del medesimo decreto. 
                3. Nei casi in  cui  sia  necessario  acquisire  atti
          amministrativi    di    assenso,    comunque    denominati,
          l'interessato puo': 
                  a) allegarli alla comunicazione di cui al comma  1,
          ovvero 
                  b) richiedere allo sportello unico  per  l'edilizia
          di  acquisirli  d'ufficio,  allegando   la   documentazione
          strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune
          provvede entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla
          presentazione della comunicazione,  decorsi  inutilmente  i
          quali si applica l'articolo 20, comma  5-bis,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.
          L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei
          medesimi atti. Lo sportello unico per  l'edilizia  comunica
          tempestivamente  all'interessato  l'avvenuta   acquisizione
          degli atti di assenso. 
                4. I soggetti destinatari  della  comunicazione  resa
          con il  modello  unico  di  cui  al  comma  8  non  possono
          richiedere documentazione aggiuntiva. 
                5.  Ferme  restando  le  disposizioni  tributarie  in
          materia di accisa sull'energia  elettrica,  l'installazione
          di impianti solari fotovoltaici e termici con le  modalita'
          di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.
          115 del 2008,  su  edifici,  come  definiti  alla  voce  32
          dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato  con
          intesa sancita in sede di Conferenza unificata  20  ottobre
          2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma  1-sexies,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  su  strutture  e
          manufatti  fuori  terra  diversi  dagli  edifici,   nonche'
          l'installazione,  con  qualunque  modalita',  di   impianti
          solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi  dagli
          edifici non ricadenti fra quelli di cui  all'articolo  136,
          comma 1, lettere  b)  e  c),  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di
          atti amministrativi di assenso, comunque denominati.». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 10  settembre  2010,  recante  «Linee  guida  per
          l'autorizzazione  degli  impianti   alimentati   da   fonti
          rinnovabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
          del 18 settembre 2010. 
              - Si riporta il testo del comma 1-sexies  dell'articolo
          4, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
                «Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis) 
                1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie
          locali,   in   attuazione   del    principio    di    leale
          collaborazione, concludono in sede di Conferenza  unificata
          accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, per  l'adozione  di  uno
          schema   di   regolamento   edilizio-tipo,   al   fine   di
          semplificare e uniformare le norme e  gli  adempimenti.  Ai
          sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  e  m),
          della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono  livello
          essenziale delle prestazioni, concernenti la  tutela  della
          concorrenza e i diritti civili e sociali che devono  essere
          garantiti su tutto il territorio nazionale. Il  regolamento
          edilizio-tipo, che indica i requisiti  prestazionali  degli
          edifici, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  e  al
          risparmio energetico, e' adottato dai  comuni  nei  termini
          fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i  termini
          previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  titolo  e  dell'articolo  4
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  maggio
          2015, come modificato dalla presente legge: 
                «Decreto 19 maggio 2015 del Ministero dello  sviluppo
          economico 
                Approvazione del modello unico per la  realizzazione,
          la  connessione   e   l'esercizio   di   piccoli   impianti
          fotovoltaici  integrati  sui  tetti  degli  edifici  o   su
          strutture o manufatti diversi dagli edifici a terra.». 
                «Art.  4-bis  (Piccoli  impianti   su   strutture   e
          manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). -  1.
          Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla
          realizzazione, alla connessione e all'esercizio di  piccoli
          impianti fotovoltaici al servizio  degli  impianti  di  cui
          all'articolo   87   del    codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra  diversi
          dagli edifici, come definiti alla voce 32  dell'allegato  A
          al regolamento edilizio-tipo, adottato con  intesa  sancita
          in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
          ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza». 
                3. Al fine di realizzare il rilancio delle  attivita'
          produttive  nella  regione  Sardegna  anche  in  attuazione
          dell'articolo 60, comma  6,  del  decreto-legge  16  luglio
          2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il
          Ministro dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili,   sono
          individuate le opere  e  le  infrastrutture  necessarie  al
          phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. 
              4. All'articolo  60,  comma  1,  del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dall'articolo  50  del
          presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui
          all'articolo 8, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  87  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche): 
                «Art. 87 (Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per
          impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
          di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
          di torri, di tralicci, di impianti  radio-trasmittenti,  di
          ripetitori di  servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
          stazioni radio base per reti di comunicazioni  elettroniche
          mobili GSM/UMTS, per reti di  diffusione,  distribuzione  e
          contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
          per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
          ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
          banda punto-multipunto nelle bande  di  frequenza  all'uopo
          assegnate, viene  autorizzata  dagli  Enti  locali,  previo
          accertamento,  da  parte   dell'Organismo   competente   ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del  progetto
          con i limiti di esposizione, i valori di attenzione  e  gli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della  citata  legge  22
          febbraio  2001,  n.  36,  e   relativi   provvedimenti   di
          attuazione. 
                2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di
          infrastrutture di cui al comma  1  e'  presentata  all'Ente
          locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
          presentazione  della   domanda,   l'ufficio   abilitato   a
          riceverla indica al richiedente il  nome  del  responsabile
          del procedimento. 
                3. L'istanza, conforme al  modello  dell'allegato  n.
          13, realizzato al fine della sua acquisizione  su  supporti
          informatici  e  destinato  alla  formazione   del   catasto
          nazionale  delle  sorgenti  elettromagnetiche  di   origine
          industriale, deve  essere  corredata  della  documentazione
          atta a comprovare il rispetto dei  limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e  degli  obiettivi  di  qualita',
          relativi alle  emissioni  elettromagnetiche,  di  cui  alla
          legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti  di
          attuazione, attraverso  l'utilizzo  di  modelli  predittivi
          conformi alle prescrizioni della CEI, non  appena  emanate.
          In caso di pluralita' di domande, viene data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con tecnologia  UMTS  od
          altre, con potenza in singola antenna uguale  od  inferiore
          ai 20 Watt,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita' sopra indicati,  e'  sufficiente  la  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita',  conforme  ai   modelli
          predisposti dagli Enti locali e, ove  non  predisposti,  al
          modello B di cui all'allegato n. 13. 
                3-bis. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
                4. Copia dell'istanza  ovvero  della  denuncia  viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto. 
                5. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  9  riprende   a   decorrere   dal   momento
          dell'avvenuta integrazione documentale. 
                6. Nel caso  una  Amministrazione  interessata  abbia
          espresso   motivato   dissenso,   il    responsabile    del
          procedimento convoca, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione della domanda, una conferenza  di  servizi,  alla
          quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
          degli  Enti  locali  interessati,  nonche'   dei   soggetti
          preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
          febbraio   2001,    n.    36,    ed    un    rappresentante
          dell'Amministrazione dissenziente. 
                7. La conferenza di servizi deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei  lavori.
          Della convocazione  e  dell'esito  della  conferenza  viene
          tempestivamente informato il Ministero. 
                8. Qualora il motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili con il Codice,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. 
                9. Le istanze  di  autorizzazione  e  le  denunce  di
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  quelle
          relative alla modifica delle caratteristiche  di  emissione
          degli  impianti  gia'  esistenti,  si   intendono   accolte
          qualora,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
          progetto e della relativa domanda, fatta eccezione  per  il
          dissenso di cui al comma 8, non  sia  stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego o  un  parere  negativo  da  parte
          dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,  n.  36.  Gli
          Enti locali possono prevedere termini  piu'  brevi  per  la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni stabilite dal presente comma. 
              10. Le opere  debbono  essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  comma  1-sexies,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
                «Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge  17
          agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis) 
                1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie
          locali,   in   attuazione   del    principio    di    leale
          collaborazione, concludono in sede di Conferenza  unificata
          accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, per  l'adozione  di  uno
          schema   di   regolamento   edilizio-tipo,   al   fine   di
          semplificare e uniformare le norme e  gli  adempimenti.  Ai
          sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  e  m),
          della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono  livello
          essenziale delle prestazioni, concernenti la  tutela  della
          concorrenza e i diritti civili e sociali che devono  essere
          garantiti su tutto il territorio nazionale. Il  regolamento
          edilizio-tipo, che indica i requisiti  prestazionali  degli
          edifici, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  e  al
          risparmio energetico, e' adottato dai  comuni  nei  termini
          fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i  termini
          previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo  60
          del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art.   60    (Semplificazione    dei    procedimenti
          autorizzativi delle infrastrutture delle  reti  energetiche
          nazionali). - 1. Le infrastrutture di  rete  facenti  parte
          della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica
          e della  rete  nazionale  di  trasporto  del  gas  naturale
          individuate nei decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  7-bis  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto
          dall'articolo 50 del  presente  decreto,  sono  autorizzate
          rispettivamente  ai  sensi   dell'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  e  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
          2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo
          Piano decennale di sviluppo delle rispettive  reti  in  cui
          sono  state  inserite.  Alle  stesse  infrastrutture   sono
          applicabili  le  disposizioni   introdotte   dallo   stesso
          articolo 50. 
                (Omissis). 
                6. Al fine di realizzare il rilancio delle  attivita'
          produttive    nella    regione     Sardegna,     garantendo
          l'approvvigionamento  di   energia   all'isola   a   prezzi
          sostenibili e in  linea  con  quelli  del  resto  d'Italia,
          assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
          l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
          industriale, di decarbonizzazione dei consumi  e  di  phase
          out  delle  centrali  a  carbone  presenti  nella   regione
          Sardegna, e' considerato  parte  della  rete  nazionale  di
          trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,   l'insieme   delle
          infrastrutture  di  trasporto  e  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto necessarie  al  fine  di  garantire  la
          fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire  da
          terminali di  rigassificazione  italiani  regolati  e  loro
          eventuali    potenziamenti    fino    ai    terminali    di
          rigassificazione da realizzare  nella  regione  stessa.  Il
          gestore  della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
          procedura per consentire la presentazione di  richieste  di
          allacciamento alla rete nazionale di trasporto a  mezzo  di
          tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle
          stesse infrastrutture. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   65   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ( Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita') convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito  agricolo).
          - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
          a terra in aree agricole non e' consentito  l'accesso  agli
          incentivi statali di cui al  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28. 
                1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
          fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti  di
          interesse nazionale  purche'  siano  stati  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli  incentivi
          per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
          dichiarazioni. 
                1-ter. Il  comma  1  non  si  applica  altresi'  agli
          impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche  e
          lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o  lotti  di
          cave non suscettibili  di  ulteriore  sfruttamento  per  le
          quali     l'autorita'      competente      al      rilascio
          dell'autorizzazione     abbia     attestato      l'avvenuto
          completamento delle  attivita'  di  recupero  e  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle  norme  regionali  vigenti,  autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso  agli  incentivi  per
          tali impianti non necessita  di  ulteriori  attestazioni  e
          dichiarazioni. 
                1-quater. Il comma 1 non  si  applica  agli  impianti
          agrovoltaici che adottino soluzioni integrative  innovative
          con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
          la rotazione dei moduli stessi, comunque  in  modo  da  non
          compromettere   la   continuita'   delle    attivita'    di
          coltivazione  agricola  e  pastorale,   anche   consentendo
          l'applicazione di strumenti di agricoltura  digitale  e  di
          precisione. 
                1-quinquies.  L'accesso  agli   incentivi   per   gli
          impianti di cui al comma 1-quater  e'  inoltre  subordinato
          alla contestuale realizzazione di sistemi  di  monitoraggio
          che consentano di verificare l'impatto  sulle  colture,  il
          risparmio idrico, la produttivita' agricola per le  diverse
          tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle
          aziende agricole interessate. 
                1-sexies.  Qualora  dall'attivita'  di   verifica   e
          controllo risulti la violazione delle condizioni di cui  al
          comma 1-quater, cessano i benefici fruiti. 
                2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati
          e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
          militare e agli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
          collocati  a  terra  da  installare  in  aree  classificate
          agricole alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, che hanno  conseguito  il
          titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, a condizione  in
          ogni  caso  che  l'impianto  entri   in   esercizio   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.  Detti  impianti
          debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
          e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo  2011,
          n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal  comma  6
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
          28, a condizione che l'impianto entri  in  esercizio  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
                3. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          assicura,  nel  rispetto  dei  principi   della   normativa
          dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla  rete
          elettrica per un solo impianto  di  produzione  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore  ai
          200 kW per ciascuna azienda agricola. 
                4. I  commi  4  e  5  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo
          quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 
                5.  Il  comma  4-bis  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  29   dicembre   2003,   n.   387,   introdotto
          dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,   deve   intendersi   riferito   esclusivamente    alla
          realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati  in
          aree  classificate  come  zone  agricole  dagli   strumenti
          urbanistici comunali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  II  alla  parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Allegati alla Parte Seconda 
                Allegato II - Progetti di competenza statale 
              (Omissis) 
                2) Installazioni relative a: 
                  centrali termiche ed altri impianti di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW; 
                  centrali    per    la    produzione    dell'energia
          idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30  MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; 
                  impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                  centrali  nucleari  e  altri   reattori   nucleari,
          compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
          e  reattori  (esclusi  gli  impianti  di  ricerca  per   la
          produzione  e  la  lavorazione  delle  materie  fissili   e
          fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di  durata
          permanente termica); 
                  impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
                  impianti  eolici  per  la  produzione  di   energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 30 MW.; 
                  impianti fotovoltaici per la produzione di  energia
          elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.». 
              -  Si  riporta  la  tabella  A  allegata   al   decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25,  S.O.,  come  modificata
          dalla presente legge: 
 
              « 
    

Fonte                                                       Soglie

1 Eolica                                                     60 kW

2 Solare fotovoltaica                                        50 kW

3 Idraulica                                                 100 kW

4 Biomasse                                                  200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas                            250 kW


    
              .». 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  IV  alla  parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Allegato IV - Progetti sottoposti alla  verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano 
                (Omissis) 
                2. Industria energetica ed estrattiva: 
                  a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'articolo  2,  comma
          2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese
          le  risorse  geotermiche  con  esclusione  degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
                  b)  impianti  industriali  non   termici   per   la
          produzione di energia, vapore ed acqua  calda  con  potenza
          complessiva superiore a 10 MW; 
                  c) impianti industriali per il trasporto del vapore
          e  dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte  con   una
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 
                  d) impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW; 
                  e) estrazione di sostanze minerali  di  miniera  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del regio  decreto  29  luglio
          1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
                  f) agglomerazione industriale di carbon  fossile  e
          lignite; 
                  g)  impianti  di   superficie   dell'industria   di
          estrazione  di  carbon  fossile  e  di  minerali  metallici
          nonche' di scisti bituminose; 
                  h)  impianti   per   la   produzione   di   energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW; 
                  i) impianti di gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone.».