Art. 36 
 
     Semplificazioni in materia di economia montana e forestale 
 
  1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad   alto   rischio   idrogeologico   e   di   frana,   sono   esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio  1904
n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione  per
il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in  materia
di boschi e di terreni montani»,  e  successive  norme  regionali  di
recepimento. 
  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di
manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. 
  3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica
semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e
nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo
territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto
legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,))  ove  adottati,  i  seguenti
interventi ed opere di lieve entita': 
    a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato; 
    b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o
colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di
riforestazione e sistemazione idraulica; 
    c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. 
  ((3-bis. Si considerano compresi tra gli  interventi  di  cui  alla
lettera A.15) dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,
anche i  cavi  interrati  per  il  trasporto  dell'energia  elettrica
facenti parte della rete  di  trasmissione  nazionale  alle  medesime
condizioni previste per le reti di distribuzione locale. 
  3-ter.  All'articolo  57,  comma  2-octies,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le  parole:  «Con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base  dei  dati
relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti  dal  Ministero  della  transizione
ecologica,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del regio decreto 25  luglio  1904  n.  523,
          recante «Testo unico delle disposizioni  di  legge  intorno
          alle  opere  idrauliche  delle   diverse   categorie»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234. 
              - Il testo del  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,
          recante «Riordinamento  e  riforma  della  legislazione  in
          materia di boschi e  di  terreni  montani»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  142  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio): 
                «Art. 142  (Aree  tutelate  per  legge).  -  1.  Sono
          comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti  alle
          disposizioni di questo Titolo: 
                  a) i territori  costieri  compresi  in  una  fascia
          della profondita' di 300 metri  dalla  linea  di  battigia,
          anche per i terreni elevati sul mare; 
                  b) i territori contermini ai laghi compresi in  una
          fascia della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
                  c) i fiumi, i torrenti, i  corsi  d'acqua  iscritti
          negli elenchi previsti dal testo unico  delle  disposizioni
          di legge sulle acque ed impianti elettrici,  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e  le  relative
          sponde o piedi degli argini per una  fascia  di  150  metri
          ciascuna; 
                  d) le montagne per la parte eccedente  1.600  metri
          sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
                  e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
                  f) i parchi e le  riserve  nazionali  o  regionali,
          nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; 
                  g) i territori coperti  da  foreste  e  da  boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
          dall'articolo 2, commi 2 e 6, del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 227; 
                  h) le aree assegnate alle universita' agrarie e  le
          zone gravate da usi civici; 
                  i) le zone umide incluse nell'elenco  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  1976,  n.
          448; 
                  l) i vulcani; 
                  m) le zone di interesse archeologico. 
                2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
          c), d), e), g), h), l), m), non si applica  alle  aree  che
          alla data del 6 settembre 1985 
                  a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
          sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
          zone territoriali omogenee A e B; 
                  b) erano delimitate negli strumenti urbanistici  ai
          sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
          zone territoriali  omogenee  diverse  dalle  zone  A  e  B,
          limitatamente  alle  parti  di  esse  ricomprese  in  piani
          pluriennali di attuazione, a  condizione  che  le  relative
          previsioni siano state concretamente realizzate; 
                  c)  nei  comuni  sprovvisti  di   tali   strumenti,
          ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati  ai   sensi
          dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
                3. La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica,
          altresi', ai beni ivi  indicati  alla  lettera  c)  che  la
          regione abbia ritenuto in tutto o in parte  irrilevanti  ai
          fini paesaggistici includendoli  in  apposito  elenco  reso
          pubblico e  comunicato  al  Ministero.  Il  Ministero,  con
          provvedimento  motivato,  puo'  confermare   la   rilevanza
          paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento   di
          conferma e' sottoposto alle forme di  pubblicita'  previste
          dall'articolo 140, comma 4. 
                4. Resta in ogni caso ferma la  disciplina  derivante
          dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  2017,  n.  31,   recante   «Regolamento   recante
          individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
          paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura   autorizzatoria
          semplificata», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          marzo 2017, n. 68. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   57,   del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e  per  esigenze  indifferibili,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali).  -
          1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c)
          destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,   eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo;". 
                1-bis. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,
          n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  448,   le   parole:   "e   in   euro
          6.208.184.364,87   a   decorrere   dall'anno   2018"   sono
          sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro  6.213.684.364,87
          a decorrere dall'anno 2020"; 
                  b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta
          la seguente: 
                    "d-ter) destinato, nel  limite  massimo  di  euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)". 
                1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis,  pari  a  5,5
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,
          quanto a 2 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno; 
                  b) quanto a 5,5 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-quater. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli  anni  dal
          2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
          dal 2015 al 2023". 
                2. A decorrere dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti  locali
          e ai loro organismi  ed  enti  strumentali,  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118, nonche' ai loro  enti  strumentali  in  forma
          societaria cessano di applicarsi le  seguenti  disposizioni
          in materia di contenimento e di riduzione della spesa e  di
          obblighi formativi: 
                  a) articolo  27,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  b) articolo  6,  commi  7,  8,  9,  12  e  13,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
                  d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio
          1987, n. 67; 
                  e) articolo 2, comma 594, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
                  f) articolo 12, comma 1-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111; 
                  g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. 
                2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  il  comma  2
          dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
          50 (136), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 2017, n. 96, e il comma 905  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 
                2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio
          2019" sono soppresse; 
                  b) al secondo periodo,  le  parole  da:  "Gli  enti
          locali" fino a: "31 dicembre 2019"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Gli enti locali che optano per  la  facolta'  di
          cui al primo periodo allegano al rendiconto una  situazione
          patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". (137) 
                2-quater.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
                  b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera  a)  e'
          abrogata. 
                2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
                  "473-bis.  Per  il  solo  anno  2017,  qualora   la
          certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui
          al comma 470 sia difforme dalle risultanze  del  rendiconto
          di gestione, gli enti  sono  tenuti  a  inviare  una  nuova
          certificazione, a  rettifica  della  precedente,  entro  il
          termine perentorio del 31 gennaio 2020". 
                2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  2-quinquies
          si provvede con le  risorse  non  utilizzate  di  cui  alla
          lettera b) del comma 479 dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. 
                2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le  parole:  "mediante  utilizzo  di
          quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse. 
                2-octies. Allo  scopo  di  consentire  l'avvio  e  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti formativi e conoscitivi  per  un'efficace  azione
          dei comuni dei territori montani, delle unioni montane  dei
          comuni e delle comunita'  montane  per  l'attuazione  della
          legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di
          foreste e filiere forestali, di cui al decreto  legislativo
          3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28  dicembre  2015,  n.
          221, nonche' per assicurare il miglioramento dell'attivita'
          di  formazione  del  personale  dei   suddetti   enti   per
          l'applicazione delle citate normative,  l'Unione  nazionale
          comuni,  comunita',  enti  montani  (UNCEM)  organizza   le
          relative attivita' strumentali, utilizzando a tale scopo il
          contributo dello 0,9  per  cento  del  sovracanone  di  cui
          all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959.  Con
          decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
          autonomie, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sulla  base  dei  dati  relativi  al
          gettito del sovracanone di cui all'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 1953,  n.  959,  forniti  dal  Ministero  della
          transizione ecologica, sono disciplinate le  modalita'  per
          l'effettuazione dei  servizi  e  per  l'attribuzione  delle
          risorse di cui al presente comma. 
                2-novies. Fermo restando l'obbligo  del  riversamento
          all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno  2019  da
          parte della Fondazione IFEL - Istituto  per  la  finanza  e
          l'economia locale, di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  delle  somme
          dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
          di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,
          2022 e 2023 a  favore  della  predetta  Fondazione  per  il
          finanziamento  di  interventi  di  supporto   ai   processi
          comunali di investimento, di sviluppo  della  capacita'  di
          accertamento e riscossione e  di  prevenzione  delle  crisi
          finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a
          4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per
          ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190; 
                  b) quanto a 1 milione di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
                2-decies. Nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a
          5,5 milioni di euro per l'anno 2019. 
                2-undecies. Il fondo di  cui  al  comma  2-decies  e'
          destinato  al  pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con  enti
          e imprese aventi sede  legale  in  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione  europea  da   parte   di   comuni   interamente
          confinanti con i medesimi Paesi. 
                2-duodecies. Una quota del  fondo  di  cui  al  comma
          2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno  2019
          e'  destinata  all'incremento  della  massa  attiva   della
          gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
          con  enti  e  imprese  aventi  sede  legale  in  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea  da  parte  di  comuni  che
          hanno  deliberato  il  dissesto  finanziario  entro  il  31
          dicembre 2018 e  che  sono  interamente  confinanti  con  i
          medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione  del  fondo  di
          cui al comma 2-decies, i debiti di  cui  al  primo  periodo
          sono integralmente pagati anche nel caso  di  ricorso  alla
          modalita' semplificata di liquidazione di cui  all'articolo
          258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                2-terdecies. Il fondo di cui  al  comma  2-decies  e'
          ripartito tra i beneficiari di cui ai  commi  2-undecies  e
          2-duodecies  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 28 dicembre 2019. 
                2-quaterdecies. All'onere  derivante  dall'attuazione
          del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro  per  l'anno
          2019, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo di parte corrente di cui  al  comma  5  dell'articolo
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                2-quinquiesdecies.  All'articolo  74,  comma  1,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti:  "le
          unioni di comuni,". 
                2-sexiesdecies. Alle  minori  entrate  derivanti  dal
          comma  2-quinquiesdecies,  valutate  in  100.000  euro  per
          l'anno 2021 e in 56.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».