Art. 37 
 
 Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali 
 
  1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili
con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (( (Soppressa) )); 
    b) all'articolo 242: 
      1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per  la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico
del proponente,»; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre
matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica.»; 
      3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
  ((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente: 
  «13-ter. Qualora  la  procedura  interessi  un  sito  in  cui,  per
fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni  rilevate
superino  le  CSC  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1
dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il  proponente  puo'
presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di  indagine
per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con
l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente  con
oneri a proprio carico, in  contraddittorio  con  la  medesima  ARPA,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dello  stesso.  Il
piano di indagine puo' fare riferimento anche ai  dati  pubblicati  e
validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi  all'area
oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di
indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di
indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce  i  valori  di
fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente
competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate  nel
sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche  del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale  caso  le  CSC
riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;)) 
    c) all'articolo 242-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  «possono  essere
realizzati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «i  progetti  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza,»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
anche per la realizzazione  di  opere  che  non  prevedono  scavi  ma
comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il  sito
oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato  ai  sensi  dell'articolo
242.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le parole «e al comma 1-bis»; 
      4) al comma 3, dopo le parole «individuate  al  comma  1»  sono
aggiunte le parole «e al comma 1-bis»; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Ai  fini
della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n.  120.  ((E'  fatta  comunque  salva  la
facolta' dell'ARPA territorialmente competente  di  esprimersi  sulla
compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel  sito  con  le   condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale  in
cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel  sito  sono
ricondotte ai valori di fondo»)); 
    d) all'articolo 243: 
      1) al comma 6  dopo  le  parole  «Il  trattamento  delle  acque
emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»; 
      2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza,
di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»; 
    e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente:  «Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma
4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del
responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione
dell'ambiente competente.».; 
    f) all'articolo 248: 
  ((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «entro  il  termine  di  novanta  giorni
dalla  mancata  individuazione  del   soggetto   responsabile   della
contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento   da   parte   dello
stesso»)); 
    g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle
societa' in house del medesimo Ministero.»; 
    h) all'articolo 252: 
      1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I  valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali
devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso
legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della
contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA).»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito
il Ministero dello sviluppo economico»; 
      3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «A
condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma
9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al
((Ministero della transizione  ecologica)).  Qualora  il  ((Ministero
della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche di cui al precedente  periodo,  dispone,  con  provvedimento
motivato, il divieto di inizio o di  prosecuzione  delle  operazioni,
salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»)); 
      4) il comma 4-quater e' abrogato; 
      5) al comma 5,  dopo  le  parole  «altri  soggetti  qualificati
pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  coordinati
fra loro»; 
      6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  «sostituisce»  e'
sostituita dalla seguente: «ricomprende»; 
      7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «A  tal
fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente.»; 
      8) il comma 8 e' abrogato; 
      9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di
tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata
all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per
l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto
delle  suddette  condizioni  e'  valutato   dal   ((Ministero   della
transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita'  che  si
pronunciano entro sessanta giorni  dalla  presentazione  dell'istanza
corredata della necessaria documentazione tecnica.»; 
      10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 
        «9-quater.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle  istanze
per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i  contenuti  minimi
della documentazione tecnica da allegare. 
        9-quinquies. Con  decreto  del  Ministero  della  transizione
ecologica  sono  adottate  le  norme  tecniche  in  base  alle  quali
l'esecuzione del  piano  di  caratterizzazione  ((e'  sottoposta))  a
comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»; 
    i) all'articolo 252-bis: 
  ((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «ai fini delle  metodiche  da  utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di  cessione,  devono  rispettare  quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica  dei  siti
contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche
e dei limiti da utilizzare per  escludere  rischi  di  contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare  quanto  previsto
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   bonifica   dei   siti
contaminati»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le  matrici  materiali  di  riporto  che  non  siano  risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito  dei
procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le  migliori
tecniche  disponibili  e  a  costi  sostenibili  che  consentano   di
utilizzare l'area secondo la destinazione  urbanistica  senza  rischi
per la salute e per l'ambiente».)) 
  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 242, 242-ter, 243,
          248, 250, 252 e 252-bis del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, come modificato dalla presente legge. 
                «Art. 242 (Procedure operative ed amministrative).  -
          1. Al verificarsi di un evento che  sia  potenzialmente  in
          grado   di   contaminare   il   sito,    il    responsabile
          dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore  le
          misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne  da'   immediata
          comunicazione  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
          all'atto di individuazione di contaminazioni  storiche  che
          possano ancora  comportare  rischi  di  aggravamento  della
          situazione di contaminazione. 
                2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,  attuate  le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
                3. Qualora l'indagine preliminare di cui al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
                4.    Sulla    base    delle     risultanze     della
          caratterizzazione, al sito e'  applicata  la  procedura  di
          analisi del rischio sito specifica  per  la  determinazione
          delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          stabiliti con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e della salute  entro  il
          30 giugno 2008. Nelle  more  dell'emanazione  del  predetto
          decreto, i criteri per l'applicazione  della  procedura  di
          analisi di rischio  sono  riportati  nell'Allegato  1  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto.   Entro   sei   mesi
          dall'approvazione  del  piano  di   caratterizzazione,   il
          soggetto responsabile presenta  alla  regione  i  risultati
          dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata
          dalla  regione,  a  seguito  dell'istruttoria   svolta   in
          contraddittorio con il soggetto responsabile, cui  e'  dato
          un preavviso di almeno venti giorni, approva  il  documento
          di  analisi  di  rischio  entro  i  sessanta  giorni  dalla
          ricezione  dello  stesso.  Tale  documento  e'  inviato  ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la conferenza e,  in  caso  di
          decisione a maggioranza, la delibera di  adozione  fornisce
          una  adeguata  ed  analitica  motivazione   rispetto   alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 
                5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
                  a) i parametri da sottoporre a controllo; 
                  b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
                6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di una o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
                7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ  piu'
          idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a  scala
          pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica  innovative,
          anche  finalizzata  all'individuazione  dei  parametri   di
          progetto necessari per  l'applicazione  a  piena  scala,  a
          condizione che tale applicazione avvenga in  condizioni  di
          sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
          caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza  di
          cui  al   primo   periodo,   che   presentino   particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori,  le   verifiche
          intermedie  per   la   valutazione   dell'efficacia   delle
          tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di  verifica
          in corso d'opera necessarie per la  certificazione  di  cui
          all'articolo  248,  comma  2,  con  oneri  a   carico   del
          proponente,  ed  e'  fissata   l'entita'   delle   garanzie
          finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento
          del  costo  stimato  dell'intervento,  che  devono   essere
          prestate in favore della regione per la corretta esecuzione
          ed il completamento degli interventi medesimi. 
                7-bis.  Qualora  gli  obiettivi  individuati  per  la
          bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
          raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
          falda,  e'  possibile  procedere  alla  certificazione   di
          avvenuta bonifica di  cui  all'articolo  248  limitatamente
          alle predette  matrici  ambientali,  anche  a  stralcio  in
          relazione  alle  singole  aree  catastalmente  individuate,
          fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi
          di  bonifica   su   tutte   le   matrici   interessate   da
          contaminazione. In tal  caso  e'  necessario  dimostrare  e
          garantire nel tempo che le contaminazioni  ancora  presenti
          nelle acque sotterranee fino alla loro  completa  rimozione
          non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una
          modifica del modello  concettuale  tale  da  comportare  un
          peggioramento  della  qualita'  ambientale  per  le   altre
          matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.   Le
          garanzie finanziarie  di  cui  al  comma  7  sono  comunque
          prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo  al
          raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 
                8. I criteri per la selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi   sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C. -   Best    Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto. 
                9. La messa in  sicurezza  operativa,  riguardante  i
          siti  contaminati,  garantisce   una   adeguata   sicurezza
          sanitaria   ed   ambientale   ed   impedisce   un'ulteriore
          propagazione dei  contaminanti.  I  progetti  di  messa  in
          sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani  di
          monitoraggio  dell'efficacia  delle  misure   adottate   ed
          indicano se all'atto  della  cessazione  dell'attivita'  si
          rendera'  necessario  un  intervento  di  bonifica   o   un
          intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere
          altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
                10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
                11.  Nel  caso  di  eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
                12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
                13.    La    procedura    di    approvazione    della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 
                13-ter. Qualora la procedura  interessi  un  sito  in
          cui, per fenomeni  di  origine  naturale  o  antropica,  le
          concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne
          A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al  titolo  V,  della
          parte  quarta,  il  proponente  puo'  presentare   all'ARPA
          territorialmente  competente  un  piano  di  indagine   per
          definire  i  valori  di  fondo  da  assumere.  Tale  piano,
          condiviso  con  l'ARPA  territorialmente   competente,   e'
          realizzato dal proponente con oneri a  proprio  carico,  in
          contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni
          dalla data di  presentazione  dello  stesso.  Il  piano  di
          indagine puo' fare riferimento anche ai dati  pubblicati  e
          validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi
          all'area oggetto di indagine. Sulla base  delle  risultanze
          del piano di indagine, nonche' di  altri  dati  disponibili
          per l'area oggetto  di  indagine,  l'ARPA  territorialmente
          competente definisce i valori di fondo. E'  fatta  comunque
          salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente  di
          esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito
          con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche
          del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In  tale
          caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai  valori
          di fondo. 
                13-bis. Per la rete di  distribuzione  carburanti  si
          applicano le procedure  semplificate  di  cui  all'articolo
          252, comma 4.». 
              «Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti  oggetto  di
          bonifica). - 1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i
          siti di interesse nazionale, possono  essere  realizzati  i
          progetti del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          interventi  e  opere  richiesti   dalla   normativa   sulla
          sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
          straordinaria  di  impianti  e   infrastrutture,   compresi
          adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche'  opere
          lineari necessarie per l'esercizio di impianti e  forniture
          di servizi e, piu' in  generale,  altre  opere  lineari  di
          pubblico   interesse,   di   sistemazione   idraulica,   di
          mitigazione   del   rischio   idraulico,   opere   per   la
          realizzazione di impianti per la produzione  energetica  da
          fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli
          impianti   termoelettrici,   fatti   salvi   i   casi    di
          riconversione da un combustibile  fossile  ad  altra  fonte
          meno inquinante  o  qualora  l'installazione  comporti  una
          riduzione degli  impatti  ambientali  rispetto  all'assetto
          esistente, opere con le medesime  connesse,  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che  detti
          interventi e opere siano  realizzati  secondo  modalita'  e
          tecniche  che  non  pregiudichino  ne'  interferiscano  con
          l'esecuzione  e  il  completamento  della   bonifica,   ne'
          determinino rischi per la salute  dei  lavoratori  e  degli
          altri  fruitori  dell'area   nel   rispetto   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
                1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche per  la  realizzazione  di  opere  che  non
          prevedono scavi ma  comportano  occupazione  permanente  di
          suolo, a condizione che il sito  oggetto  di  bonifica  sia
          gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. 
                2. La valutazione del rispetto  delle  condizioni  di
          cui al comma 1 e al comma  1-bis  e'  effettuata  da  parte
          dell'autorita' competente ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte
          quarta, del presente decreto, nell'ambito dei  procedimenti
          di approvazione e autorizzazione degli  interventi  e,  ove
          prevista, nell'ambito della  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale. 
                3. Per gli interventi e le opere individuate al comma
          1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui  all'articolo
          25 del decreto del Presidente della  Repubblica  13  giugno
          2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare  con  proprio  decreto  per  le  aree
          ricomprese nei siti di interesse nazionale,  e  le  regioni
          per le restanti aree, provvedono  all'individuazione  delle
          categorie  di  interventi   che   non   necessitano   della
          preventiva valutazione da parte  dell'Autorita'  competente
          ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente  decreto,
          e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
          per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'   di
          controllo. 
                4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal
          comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono
          rispettate   le   seguenti   procedure   e   modalita'   di
          caratterizzazione,   scavo   e   gestione    dei    terreni
          movimentati: 
                  a) nel caso in cui non sia stata ancora  realizzata
          la caratterizzazione dell'area oggetto  dell'intervento  ai
          sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta  lo
          stato di potenziale contaminazione  del  sito  mediante  un
          Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo  della
          lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'  concordato   con
          l'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
          competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
          trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente
          stabilendo  particolari  prescrizioni  in  relazione   alla
          specificita' del sito. In caso  di  mancata  pronuncia  nei
          termini da  parte  dell'Agenzia  di  protezione  ambientale
          territorialmente   competente,   il   Piano   di   indagini
          preliminari e' concordato  con  l'ISPRA  che  si  pronuncia
          entro i quindici  giorni  successivi  su  segnalazione  del
          proponente. Il proponente, trenta giorni  prima  dell'avvio
          delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati
          il piano con la data di inizio  delle  operazioni.  Qualora
          l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle
          CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente  ne
          da' immediata comunicazione con le forme e le modalita'  di
          cui all'articolo 245, comma 2,  con  la  descrizione  delle
          misure di prevenzione e di messa in sicurezza di  emergenza
          adottate; 
                  b) in presenza di attivita' di messa  in  sicurezza
          operativa gia' in essere, il  proponente  puo'  avviare  la
          realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al
          comma 1  previa  comunicazione  all'Agenzia  di  protezione
          ambientale territorialmente competente da  effettuarsi  con
          almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle
          opere. Al termine dei  lavori,  l'interessato  assicura  il
          ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
                  c) le attivita' di scavo  sono  effettuate  con  le
          precauzioni  necessarie  a  non  aumentare  i  livelli   di
          inquinamento delle matrici  ambientali  interessate  e,  in
          particolare, delle acque sotterranee.  Le  eventuali  fonti
          attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto  libero,
          rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
          gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
          rifiuti. I terreni e i materiali  provenienti  dallo  scavo
          sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente  della
          Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 
                  c-bis)  ove  l'indagine  preliminare  di  cui  alla
          lettera a) accerti che il livello delle CSC non  sia  stato
          superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento
          si conclude secondo le modalita' previste dal  comma  4-bis
          dell'articolo 252 e per gli  altri  siti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. 
                4-bis. Ai fini della definizione dei valori di  fondo
          naturale si applica la procedura prevista dall'articolo  11
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
          n. 120. E'  fatta  comunque  salva  la  facolta'  dell'ARPA
          territorialmente    competente    di    esprimersi    sulla
          compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel   sito   con   le
          condizioni  geologiche,  idrogeologiche  e  antropiche  del
          contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso
          le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte  ai  valori  di
          fondo. 
                5.   All'attuazione   del   presente   articolo    le
          amministrazioni  interessate  provvedono  con  le   risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
                «Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee  emunte).
          - 1. Al fine di impedire e arrestare  l'inquinamento  delle
          acque sotterranee nei siti contaminati, oltre  ad  adottare
          le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione
          dell'inquinamento    delle     acque,     anche     tramite
          conterminazione idraulica con  emungimento  e  trattamento,
          devono essere individuate e adottate le  migliori  tecniche
          disponibili  per  eliminare,  anche  mediante   trattamento
          secondo quanto previsto dall'articolo  242,  o  isolare  le
          fonti di contaminazione dirette e  indirette;  in  caso  di
          emungimento e  trattamento  delle  acque  sotterranee  deve
          essere valutata la possibilita'  tecnica  di  utilizzazione
          delle acque emunte nei cicli produttivi  in  esercizio  nel
          sito,  in  conformita'  alle  finalita'  generali  e   agli
          obiettivi  di  conservazione  e  risparmio  delle   risorse
          idriche stabiliti nella parte terza. 
                2. Il ricorso al barrieramento fisico  e'  consentito
          solo  nel  caso  in  cui  non  sia   possibile   conseguire
          altrimenti gli obiettivi di  cui  al  comma  1  secondo  le
          modalita' dallo stesso previste. 
                3. Ove non si proceda ai  sensi  dei  commi  1  e  2,
          l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o
          in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da
          effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle
          acque di falda o presso gli impianti di  trattamento  delle
          acque reflue industriali esistenti e in esercizio in  loco,
          che risultino tecnicamente idonei. 
                4. Le acque emunte  convogliate  tramite  un  sistema
          stabile di collettamento che  collega  senza  soluzione  di
          continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto
          di  immissione  delle   stesse,   previo   trattamento   di
          depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
          reflue industriali che provengono da  uno  scarico  e  come
          tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
                5.  In  deroga  a  quanto  previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e'  ammessa
          la   reimmissione,   previo   trattamento,   delle    acque
          sotterranee nello stesso acquifero da cui  sono  emunte.  A
          tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve  indicare
          la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
          e quantitative  delle  acque  reimmesse,  le  modalita'  di
          reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio  della
          porzione di acquifero interessata; le acque emunte  possono
          essere  reimmesse  anche  mediante   reiterati   cicli   di
          emungimento,  trattamento  e  reimmissione,  e  non  devono
          contenere altre acque di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
          eccezione  di   sostanze   necessarie   per   la   bonifica
          espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle
          quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego. 
                6. Il trattamento delle acque emunte, da  effettuarsi
          anche in caso di  utilizzazione  nei  cicli  produttivi  in
          esercizio nel sito, deve garantire  un'effettiva  riduzione
          della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
          ricettore, al fine di evitare il mero  trasferimento  della
          contaminazione presente nelle acque  sotterranee  ai  corpi
          idrici superficiali. Al fine di garantire la  tempestivita'
          degli interventi di messa in sicurezza di  emergenza  e  di
          prevenzione, i termini per il rilascio  dell'autorizzazione
          allo scarico sono dimezzati.» 
                «Art. 245 (Obblighi di intervento e  di  notifica  da
          parte  dei  soggetti  non  responsabili  della   potenziale
          contaminazione). - 1. Le procedure per  gli  interventi  di
          messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino  ambientale
          disciplinate dal presente titolo  possono  essere  comunque
          attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 
                2. Fatti salvi gli obblighi  del  responsabile  della
          potenziale  contaminazione  di  cui  all'articolo  242,  il
          proprietario  o  il  gestore  dell'area   che   rilevi   il
          superamento  o  il  pericolo   concreto   e   attuale   del
          superamento della concentrazione soglia  di  contaminazione
          (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
          ed al  comune  territorialmente  competenti  e  attuare  le
          misure  di  prevenzione  secondo  la   procedura   di   cui
          all'articolo 242.  La  provincia,  una  volta  ricevute  le
          comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito  il  comune,
          per l'identificazione del soggetto responsabile al fine  di
          dar corso agli interventi di bonifica. Il  procedimento  e'
          interrotto  qualora  il  soggetto  non  responsabile  della
          contaminazione   esegua   volontariamente   il   piano   di
          caratterizzazione  nel  termine  perentorio  di  sei   mesi
          dall'approvazione o comunicazione  ai  sensi  dell'articolo
          252,  comma  4.  In   tal   caso,   il   procedimento   per
          l'identificazione  del  responsabile  della  contaminazione
          deve concludersi nel termine perentorio di sessanta  giorni
          dal ricevimento delle  risultanze  della  caratterizzazione
          validate   dall'Agenzia   regionale   per   la   protezione
          dell'ambiente  competente.  E'  comunque  riconosciuta   al
          proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta' di
          intervenire in qualunque  momento  volontariamente  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di   bonifica   necessari
          nell'ambito del sito in proprieta' o disponibilita'. 
                3. Qualora i soggetti interessati procedano ai  sensi
          dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  ovvero
          abbiano gia' provveduto in  tal  senso  in  precedenza,  la
          decorrenza dell'obbligo di  bonifica  di  siti  per  eventi
          anteriori all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente   decreto   verra'    definita    dalla    regione
          territorialmente competente in base alla pericolosita'  del
          sito, determinata in generale  dal  piano  regionale  delle
          bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in  ogni  caso
          la facolta' degli interessati di procedere agli  interventi
          prima del suddetto termine.». 
                «Art.  248  (Controlli).  -  1.   La   documentazione
          relativa al piano della caratterizzazione  del  sito  e  al
          progetto   operativo,   comprensiva   delle    misure    di
          riparazione,   dei   monitoraggi   da   effettuare,   delle
          limitazioni  d'uso  e  delle   prescrizioni   eventualmente
          dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4,  e'  trasmessa
          alla provincia e all'Agenzia regionale  per  la  protezione
          dell'ambiente competenti  ai  fini  dell'effettuazione  dei
          controlli sulla conformita' degli  interventi  ai  progetti
          approvati e sul rispetto dei tempi  di  esecuzione  di  cui
          all'articolo 242, comma 7. 
                2. Il completamento degli interventi di bonifica,  di
          messa in sicurezza  permanente  e  di  messa  in  sicurezza
          operativa, nonche' la conformita' degli stessi al  progetto
          approvato sono accertati dalla provincia mediante  apposita
          certificazione  sulla  base  di   una   relazione   tecnica
          predisposta  dall'Agenzia  regionale  per   la   protezione
          dell'ambiente  territorialmente  competente.   Qualora   la
          Provincia non provveda  a  rilasciare  tale  certificazione
          entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica
          provvede,  nei  successivi  sessanta  giorni,  la  Regione,
          previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. 
                2-bis. Nel caso  gli  obiettivi  individuati  per  la
          bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
          raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
          falda,  e'  possibile  procedere  alla  certificazione   di
          avvenuta  bonifica  limitatamente  alle  predette   matrici
          ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla  procedura
          definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
          certificazione  di  avvenuta  bonifica  dovra'  comprendere
          anche  un  piano  di  monitoraggio   con   l'obiettivo   di
          verificare  l'evoluzione  nel  tempo  della  contaminazione
          rilevata nella falda. 
                3. La certificazione di cui al  comma  2  costituisce
          titolo per lo svincolo delle garanzie  finanziarie  di  cui
          all'articolo 242, comma 7.». 
                «Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione). -
          1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
          provvedano  direttamente  agli  adempimenti  disposti   dal
          presente  titolo  ovvero  non  siano  individuabili  e  non
          provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri  soggetti
          interessati,  le  procedure  e  gli   interventi   di   cui
          all'articolo  242  sono  realizzati  d'ufficio  dal  comune
          territorialmente competente e,  ove  questo  non  provveda,
          dalla regione, secondo l'ordine di  priorita'  fissato  dal
          piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate,
          avvalendosi anche di altri  soggetti  pubblici  o  privati,
          individuati ad esito  di  apposite  procedure  ad  evidenza
          pubblica entro il termine di novanta giorni  dalla  mancata
          individuazione    del    soggetto    responsabile     della
          contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento  da  parte
          dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti
          interventi le  regioni  possono  istituire  appositi  fondi
          nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
              1-bis. Per favorire  l'accelerazione  degli  interventi
          per  la  messa  in   sicurezza,   bonifica   e   ripristino
          ambientale, le regioni, le province  autonome  e  gli  enti
          locali   individuati   quali   soggetti   beneficiari   e/o
          attuatori, previa stipula di appositi accordi  sottoscritti
          con il  Ministero  della  transizione  ecologica  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
          avvalersi, con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente  sui  propri  bilanci  e
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, attraverso la  stipula  di  apposte  convenzioni,
          delle societa' in house del medesimo Ministero.». 
                «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I  siti
          di  interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
          individuabili in relazione alle caratteristiche  del  sito,
          alle quantita' e pericolosita' degli  inquinanti  presenti,
          al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente   circostante   in
          termini di  rischio  sanitario  ed  ecologico,  nonche'  di
          pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 
                2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a) gli interventi  di  bonifica  devono  riguardare
          aree e territori, compresi i corpi idrici,  di  particolare
          pregio ambientale; 
                  b) la bonifica deve  riguardare  aree  e  territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
                  c) il rischio sanitario ed  ambientale  che  deriva
          dal rilevato superamento  delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio deve risultare particolarmente elevato  in  ragione
          della  densita'   della   popolazione   o   dell'estensione
          dell'area interessata; 
                  d)    l'impatto     socio     economico     causato
          dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; 
                  e) la contaminazione deve costituire un rischio per
          i beni  di  interesse  storico  e  culturale  di  rilevanza
          nazionale; 
                  f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
                  f-bis) l'insistenza, attualmente o in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
                2-bis. Sono in ogni caso individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
                3. Ai fini  della  perimetrazione  del  sito,  inteso
          nelle diverse matrici ambientali compresi  i  corpi  idrici
          superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
          le  province,  le  regioni  e  gli   altri   enti   locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici
          delle matrici ambientali in aree marine, che  costituiscono
          i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali  devono
          essere  previste  misure  d'intervento  funzionali  all'uso
          legittimo delle  aree  e  proporzionali  all'entita'  della
          contaminazione, sono individuati con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su
          proposta dell'Istituto Superiore per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale (ISPRA). 
                4. La procedura di bonifica di cui  all'articolo  242
          dei  siti  di  interesse  nazionale  e'   attribuita   alla
          competenza del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare si avvale per  l'istruttoria  tecnica
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.  A
          condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
          comma  9-quinquies,  il  piano  di  caratterizzazione  puo'
          essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
          di  inizio  attivita'  al   Ministero   della   transizione
          ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
          accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui  al
          precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
          divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
          che il proponente  non  provveda  a  conformarsi  entro  il
          termine e secondo le prescrizioni  stabiliti  dal  medesimo
          Ministero. 
                4-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  4,  il  soggetto
          responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
          accerta lo stato  di  potenziale  contaminazione  del  sito
          mediante  un  Piano  di  indagini  preliminari.  Il  Piano,
          comprensivo della lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'
          concordato   con   l'Agenzia   di   protezione   ambientale
          territorialmente competente che si pronuncia  entro  e  non
          oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          proponente,    eventualmente     stabilendo     particolari
          prescrizioni in relazione alla specificita'  del  sito.  In
          caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
          di protezione ambientale  territorialmente  competente,  il
          Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
          pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
          segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
          proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle  attivita'
          d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, alla regione, al  comune,
          alla  provincia  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
          competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
          Qualora   l'indagine   preliminare    accerti    l'avvenuto
          superamento delle concentrazioni soglia  di  contaminazione
          (CSC) anche per un solo parametro, si applica la  procedura
          di cui agli articoli 242 e  245.  Ove  si  accerti  che  il
          livello delle CSC  non  sia  stato  superato,  il  medesimo
          soggetto provvede al  ripristino  della  zona  contaminata,
          dandone  notizia,  con  apposita   autocertificazione,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
          di protezione ambientale competenti  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di  inizio  delle   attivita'   di   indagine.
          L'autocertificazione  conclude   il   procedimento,   ferme
          restando le attivita' di verifica e di controllo  da  parte
          della provincia competente da  concludere  nel  termine  di
          novanta    giorni    dalla     data     di     acquisizione
          dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
          verifica si considera definitivamente concluso. 
                4-ter.  In  alternativa   alla   procedura   di   cui
          all'articolo  242,   il   responsabile   della   potenziale
          contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e
          alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  gli
          esiti del processo di caratterizzazione del  sito  eseguito
          nel rispetto delle procedure  di  cui  all'allegato  2  del
          presente Titolo,  allegando  i  risultati  dell'analisi  di
          rischio sito specifica e dell'applicazione a scala  pilota,
          in campo, delle tecnologie  di  bonifica  ritenute  idonee.
          Qualora gli esiti della procedura dell'analisi  di  rischio
          dimostrino che la concentrazione dei contaminanti  presenti
          nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
          rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, valutata  la  documentazione  di
          cui al primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta
          giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui  al
          comma  4  e  contestualmente  indica  le   condizioni   per
          l'approvazione del progetto operativo di  cui  all'articolo
          242, comma 7. Sulla base delle risultanze  istruttorie,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare puo' motivatamente chiedere la revisione  dell'analisi
          di rischio previa esecuzione di  indagini  integrative  ove
          necessarie. Nei successivi sessanta  giorni  il  proponente
          presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare lo approva  ai  sensi  del
          comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il  potere  di
          espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
          progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
          di assoggettabilita' o a valutazione di impatto  ambientale
          ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  procedimento  e'
          sospeso    fino    all'acquisizione     della     pronuncia
          dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda  del
          presente decreto. Qualora  il  progetto  sia  sottoposto  a
          valutazione di impatto ambientale di competenza  regionale,
          i titoli abilitativi per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli   impianti    e    delle    attrezzature    necessari
          all'attuazione del progetto operativo sono  ricompresi  nel
          provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato  ai
          sensi dell'articolo 27-bis. 
                4-quater. 
                5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati, anche coordinati fra loro. 
                6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei  relativi
          interventi   ricomprende   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita'  dei  lavori.  A  tal  fine  il
          proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
          elaborati progettuali previsti dalle normative  di  settore
          per      consentire      la      compiuta       istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
          atti  di  assenso  comunque   denominati   necessari   alla
          realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e
          indicati puntualmente in apposito elenco con  l'indicazione
          anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. 
                7. Se il progetto prevede la realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
                8. 
                8-bis.   Nei    siti    di    interesse    nazionale,
          l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di
          bonifica innovative, anche  finalizzata  all'individuazione
          dei parametri di progetto necessari  per  l'applicazione  a
          piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione  del
          Ministero  della  transizione  ecologica  e   puo'   essere
          eseguita a condizione  che  tale  applicazione  avvenga  in
          condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi  sanitari  e
          ambientali.  Il  rispetto  delle  suddette  condizioni   e'
          valutato  dal  Ministero  della  transizione  ecologica   e
          dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro
          sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza  corredata
          della necessaria documentazione tecnica. 
                9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai
          sensi della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla
          bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area. 
                9-bis.  E'  individuata  quale  sito   di   interesse
          nazionale  ai  sensi   della   normativa   vigente   l'area
          interessata dalla presenza di  discariche  ed  impianti  di
          trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area  vasta
          di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
          provvede alla perimetrazione della predetta area. 
                9-ter. In caso di compravendita di aree  ubicate  nei
          siti di interesse nazionale, il Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   istanza
          congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
          dal    ricevimento     dell'istanza     la     volturazione
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6. 
                9-quater. Con decreto di natura non regolamentare  il
          Ministero della  transizione  ecologica  adotta  i  modelli
          delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al  comma
          4 e i contenuti  minimi  della  documentazione  tecnica  da
          allegare. 
                9-quinquies.  Con   decreto   del   Ministero   della
          transizione ecologica sono adottate le  norme  tecniche  in
          base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
          e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al
          comma 4.» 
                «Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente
          interesse pubblico per la riconversione industriale). -  1.
          Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare e il Ministro dello sviluppo  economico,  d'intesa
          con la  regione  territorialmente  interessata  e,  per  le
          materie di competenza, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  per  gli  aspetti  di
          competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di
          tutela insistenti sulle  aree  e  sugli  immobili,  possono
          stipulare accordi di programma con uno o  piu'  proprietari
          di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
          progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica,  e  di
          riconversione industriale e sviluppo economico in  siti  di
          interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007  ai
          sensi della legge 9 dicembre  1998,  n.  426,  al  fine  di
          promuovere il riutilizzo di  tali  siti  in  condizioni  di
          sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le
          matrici ambientali non contaminate. Sono  escluse  le  aree
          interessate dalle misure di cui al decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto   2013,   n.   89,   e   successive   modificazioni.
          L'esclusione  cessa  di  avere  effetto  nel  caso  in  cui
          l'impresa e'  ammessa  alla  procedura  di  amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          2004, n. 39. 
                2. Gli  accordi  di  programma  di  cui  al  comma  1
          assicurano il coordinamento delle azioni per determinare  i
          tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
          e funzionale adempimento per l'attuazione  dei  progetti  e
          disciplinano in particolare: 
                  a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in
          sicurezza e bonifica da attuare, sulla base  dei  risultati
          della caratterizzazione validati  dalle  agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente; 
                  b)    l'individuazione    degli    interventi    di
          riconversione industriale e  di  sviluppo  economico  anche
          attraverso  studi  e  ricerche  appositamente  condotti  da
          universita' ed enti di ricerca specializzati; 
                  c) il piano economico finanziario dell'investimento
          e la durata del relativo programma; 
                  d) i tempi di  attuazione  degli  interventi  e  le
          relative garanzie; 
                  e) i contributi  pubblici  e  le  altre  misure  di
          sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; 
                  f) la causa di revoca dei contributi e delle  altre
          misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
                  g) l'individuazione del  soggetto  attuatore  degli
          interventi di messa in sicurezza e  di  bonifica,  e  delle
          attivita'  di  monitoraggio,  controllo  e  gestione  degli
          interventi di messa in sicurezza che restano a  carico  del
          soggetto interessato; 
                  h) i tempi di presentazione  e  approvazione  degli
          interventi di messa in sicurezza e di bonifica; 
                  i)  la  previsione  di  interventi  di  formazione,
          riqualificazione  e  aggiornamento  delle  competenze   dei
          lavoratori  degli  impianti  dismessi  da  reimpiegare  nei
          lavori  di  bonifica  previsti  dai  medesimi  accordi   di
          programma, mediante  il  ricorso  a  fondi  preliminarmente
          individuati a livello nazionale e regionale; 
                  i-bis)  le  modalita'  di   monitoraggio   per   il
          controllo dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della
          realizzazione dei progetti. 
                3. La stipula dell'accordo di  programma  costituisce
          riconoscimento  dell'interesse   pubblico   generale   alla
          realizzazione degli impianti, delle opere e di  ogni  altro
          intervento  connesso  e  funzionale   agli   obiettivi   di
          risanamento e di  sviluppo  economico  e  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
                4. Ad eccezione di quanto  previsto  al  comma  5,  i
          soggetti interessati di cui al comma 1  non  devono  essere
          responsabili della contaminazione del  sito  oggetto  degli
          interventi di messa in sicurezza e bonifica,  riconversione
          industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
          collegamenti societari e  di  cariche  direttive  ricoperte
          nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal  fine
          sono soggetti interessati non responsabili i proprietari  e
          i gestori di siti inquinati  che  non  hanno  cagionato  la
          contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi
          imposti dall'articolo 245, comma 2. 
                5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
          essere stipulati anche con soggetti che  non  soddisfano  i
          requisiti  di  cui  al  comma  4  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: 
                  a) i fatti che hanno causato l'inquinamento  devono
          essere antecedenti al 30 aprile 2007; 
                  b) oltre  alle  misure  di  messa  in  sicurezza  e
          bonifica,  devono  essere  individuati  gli  interventi  di
          riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato
          3 alla Parte VI del presente; 
                  c)  termine  finale  per  il  completamento   degli
          interventi  di  riparazione   del   danno   ambientale   e'
          determinato in base  ad  uno  specifico  piano  finanziario
          presentato   dal   soggetto   interessato   tenendo   conto
          dell'esigenza di non pregiudicare  l'avvio  e  lo  sviluppo
          dell'iniziativa economica e di garantire la  sostenibilita'
          economica di  detti  interventi,  comunque  in  misura  non
          inferiore a dieci anni. 
                6. L'attuazione da  parte  dei  soggetti  interessati
          degli   impegni   di   messa   in   sicurezza,    bonifica,
          monitoraggio,  controllo  e   relativa   gestione,   e   di
          riparazione, individuati dall'accordo di programma  esclude
          per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di  bonifica   e
          riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per
          tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.  La  revoca
          dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti  all'accordo
          di programma previsto dalle  misure  volte  a  favorire  la
          realizzazione  delle  bonifiche  dei  siti   di   interesse
          nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
          responsabile  della  contaminazione,  al   rilascio   della
          certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in  sicurezza
          dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
          soggetto interessato responsabile della  contaminazione,  i
          contributi e le misure di cui alla lettera e) del  comma  2
          non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
          di bonifica  e  di  riparazione  del  danno  ambientale  di
          competenza  dello  stesso   soggetto,   ma   esclusivamente
          l'acquisto   di   beni   strumentali   alla   riconversione
          industriale e allo sviluppo economico dell'area. 
                7. Al di fuori dei casi che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione  puo'
          agire autonomamente nei confronti  del  responsabile  della
          contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di   bonifica
          individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
          interventi di bonifica e riparazione del  danno  ambientale
          nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
                8.  Gli  interventi  per  l'attuazione  del  progetto
          integrato sono autorizzati  e  approvati  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dello  sviluppo  economico  sulla  base
          delle  determinazioni  assunte  in  Conferenza  di  Servizi
          indetta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Alla  conferenza  di
          servizi partecipano anche  i  soggetti  pubblici  firmatari
          dell'accordo di programma. Si  applicano  i  commi  6  e  7
          dell'articolo 252. 
                9. 
                10.  Alla  progettazione,  al  coordinamento   e   al
          monitoraggio   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
          riconversione industriale  e  sviluppo  economico  in  siti
          inquinati di interesse nazionale di cui  al  comma  1  sono
          preposte, con oneri posti a carico delle risorse  stanziate
          a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
          individuate nell'accordo di programma,  di  intesa  tra  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          vi  provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle  aree
          di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
          interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti  sono
          tenuti  ad  attivare  procedure  a  evidenza  pubblica  per
          l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto  dalle
          disposizioni  vigenti  per  la   gestione   in   house   in
          conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
          giurisprudenza europea. 
                11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, e le Regioni e Province  Autonome,  adotta  misure
          volte  a  favorire  la  formazione  di   nuove   competenze
          professionali,  anche  in  ambito  degli  Istituti  tecnici
          superiori, in materia di bonifica  ambientale,  finanziate,
          nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione  vigente
          nonche'  a  valere  sulle  risorse   della   programmazione
          2014-2020, previamente incluse negli Accordi  di  programma
          di cui al comma 1 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, decreto-legge 25
          gennaio 2012, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dalla  presente
          legge: 
                "Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo  185
          del decreto legislativo n. 152 del  2006,  disposizioni  in
          materia  di  matrici  materiali  di  riporto  e   ulteriori
          disposizioni in materia di rifiuti). - 1. Ferma restando la
          disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati,  i
          riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1,
          lettere b) e c), e 4,  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si  interpretano  come  riferiti  anche  alle
          matrici materiali di riporto di  cui  all'allegato  2  alla
          parte IV del medesimo decreto  legislativo,  costituite  da
          una miscela eterogenea di materiale di  origine  antropica,
          quali residui e scarti di produzione e  di  consumo,  e  di
          terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico
          rispetto alle caratteristiche geologiche  e  stratigrafiche
          naturali del terreno in un determinato sito,  e  utilizzate
          per la realizzazione  di  riempimenti,  di  rilevati  e  di
          reinterri. 
                2. Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per  la
          bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore
          della presente disposizione  che  rispettano  le  norme  in
          materia di bonifica vigenti al tempo della  sottoscrizione,
          ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  185,  comma  1,
          lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152  del  2006,
          le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte  a
          test di cessione  effettuato  sui  materiali  granulari  ai
          sensi   dell'articolo   9   del   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai
          fini  delle  metodiche  e  dei  limiti  da  utilizzare  per
          escludere rischi di contaminazione delle acque  sotterranee
          e  devono  inoltre   rispettare   quanto   previsto   dalla
          legislazione  vigente  in  materia  di  bonifica  dei  siti
          contaminati. 
                3. Le matrici materiali  di  riporto  che  non  siano
          risultate conformi ai limiti  del  test  di  cessione  sono
          gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica,  al  pari
          dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
          costi  sostenibili  che  consentano  di  utilizzare  l'area
          secondo la destinazione urbanistica  senza  rischi  per  la
          salute e per l'ambiente. 
                3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti
          integralmente  a  carico  dei   soggetti   richiedenti   le
          verifiche ivi previste. 
                4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola:  «suolo»
          sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto». 
                5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                  «2-bis.  Le  integrazioni  e  le  modifiche   degli
          allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di
          bonifica dei  siti  inquinati  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281». 
                6.  All'allegato  D  alla  parte   IV   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «5. Se un rifiuto e' identificato  come  pericoloso
          mediante  riferimento  specifico  o  generico  a   sostanze
          pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le
          sostanze   raggiungono   determinate   concentrazioni   (ad
          esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
          in  questione  una  o  piu'   delle   proprieta'   di   cui
          all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a  H8,  H10  e
          H11, di cui all'allegato I, si applica quanto  previsto  al
          punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
          H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione
          2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.  Nelle
          more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  di  uno  specifico
          decreto   che   stabilisca   la   procedura   tecnica   per
          l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il  parere
          dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
          secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 -  M6
          e M7».".