Art. 38 
 
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
                 amministrazioni e divario digitale 
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  «5-bis.   Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.»; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di
cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi
previsti.»; 
    c) al comma 7: 
      1) al primo  periodo,  le  parole  «e  con  applicazione  degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti:
«e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»; 
      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti  i
casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della
piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario
irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono
verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli
accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo
del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il
precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso
acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non
imputabile puo' essere rimesso in termini.»; 
    d) -al comma 12, le parole «ai  sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890», sono sostituite dalle  seguenti:  «effettuata  con  le
modalita' di cui al comma 7»; 
    e) al comma 15: 
      1) alla lettera h), le parole  «al  comma  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»; 
      2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto  di  notificazione»
sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»; 
      3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  «l-bis)  sono
disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito
postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»; 
    f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di  avvenuta
ricezione e» sono soppresse. 
  2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio
digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del
diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
  ((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono  inserite  le
seguenti: «o modificare»)); 
      1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite  dalle
seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»; 
      2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso
disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»; 
      3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma  autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a
mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39»; 
      4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato  predisposto»  sono
inserite le seguenti: «come documento nativo digitale»  e  le  parole
«in conformita' alle Linee guida» sono soppresse; 
      5)  al   comma   4-quater,   le   parole   «Le   modalita'   di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia  analogica  con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa»; 
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari.»; 
    b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede»
sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»; 
  ((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi
in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio  di
neutralita' tecnologica,»;)) 
    c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1.  E'  istituito
il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato  alla  responsabilita'
della  struttura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
      2. Il SGD consente a chiunque di delegare  l'accesso  a  uno  o
piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno
significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 
      3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato
un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.
Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di
servizi in modalita' analogica. 
      4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  sono  tenuti  ad
accreditarsi al SGD. 
      5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e  per
l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono
regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
con apposita convenzione. 
      6. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche
responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
      7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   decreto   di   cui
all'articolo 64, comma  2-sexies,  relativamente  alle  modalita'  di
accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno,  ((sentiti))  l'AgID,  il  Garante   per   la
protezione dei dati  personali  e  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale,  i
requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della  delega  e
di funzionamento del SGD. Con  il  medesimo  decreto,  inoltre,  sono
individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le  tipologie
di dati oggetto di trattamento, le categorie  di  interessati  e,  in
generale,  le  modalita'  e  procedure  per  assicurare  il  rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 
      8.   All'onere   derivante   dall'attuazione   della   presente
disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.»; 
    d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le
parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le
parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter»
sono sostituite dalle seguenti:  «speciale,  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'
riferita l'istanza o la dichiarazione». 
  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui
oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di
progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. 
  ((3-bis. Il comma  2-bis  dell'articolo  24  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Il malfunzionamento del  portale  del  processo  penale  e'
attestato  dal  Direttore  generale   per   i   servizi   informativi
automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine  di  scadenza  per  il  deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 e'  prorogato  di  diritto  fino  al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale». 
  3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. L'autorita' giudiziaria puo'  autorizzare  il  deposito  di
singoli  atti  e  documenti  in   formato   analogico   per   ragioni
specifiche»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Piattaforma per la  notificazione  digitale
          degli atti della pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove  abbiano
          comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
          telefono o  altro  analogo  recapito  digitale  diverso  da
          quelli di cui al comma  5,  il  gestore  della  piattaforma
          invia anche un avviso di cortesia in modalita'  informatica
          contenente le stesse informazioni dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione.  L'avviso  di  cortesia  e'   reso   disponibile
          altresi' tramite il punto di accesso  di  cui  all'articolo
          64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o
          il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
          risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua  un
          secondo tentativo di consegna decorsi almeno  sette  giorni
          dal primo invio. Se anche a seguito di  tale  tentativo  la
          casella di posta  elettronica  certificata  o  il  servizio
          elettronico di recapito certificato  qualificato  risultano
          saturi oppure se l'indirizzo elettronico  del  destinatario
          non risulta valido o attivo, il gestore  della  piattaforma
          rende disponibile in apposita area riservata,  per  ciascun
          destinatario  della  notificazione,  l'avviso  di   mancato
          recapito del messaggio, secondo le modalita'  previste  dal
          decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della  piattaforma
          inoltre   da'   notizia   al   destinatario   dell'avvenuta
          notificazione dell'atto a mezzo  di  lettera  raccomandata,
          senza ulteriori  adempimenti  a  proprio  carico.  In  tale
          ultimo caso,  il  gestore  della  piattaforma  invia  anche
          l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove  sussistano
          i presupposti ivi previsti. 
                7. Ai destinatari diversi da quelli di cui  al  comma
          5, l'avviso  di  avvenuta  ricezione  e'  notificato  senza
          ritardo, in formato cartaceo, a  mezzo  posta  direttamente
          dal gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste
          dalla legge 20 novembre 1982, n.  890  e  con  applicazione
          degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti  i
          casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
          raccomandata con avviso di  ricevimento,  la  notificazione
          dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in
          formato  cartaceo  e  in  busta  chiusa,  a   mezzo   posta
          direttamente dal gestore della piattaforma, mediante  invio
          di   raccomandata   con   avviso   di   ricevimento.    Ove
          all'indirizzo indicato non sia possibile  il  recapito  del
          plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione  per  cause
          diverse  dalla  temporanea  assenza  o  dal   rifiuto   del
          destinatario o delle altre persone alle quali  puo'  essere
          consegnato il plico, l'addetto al recapito  postale  svolge
          in loco ogni opportuna indagine per  accertare  l'indirizzo
          dell'abitazione,   ufficio   o   sede   del    destinatario
          irreperibile. Gli accertamenti svolti e il  relativo  esito
          sono   verbalizzati   e   comunicati   al   gestore   della
          piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto  al
          recapito postale ovvero dalla  consultazione  del  registro
          dell'anagrafe della popolazione residente  o  dal  registro
          delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo  del
          destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
          precedente recapito, il gestore della piattaforma  invia  a
          tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta  ricezione;  in
          caso contrario, deposita  l'avviso  di  avvenuta  ricezione
          sulla  piattaforma  e  lo  rende   cosi'   disponibile   al
          destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso  acquisire
          copia  dell'avviso  di  avvenuta   ricezione   tramite   il
          fornitore di cui al successivo comma 20, con  le  modalita'
          fissate dal  decreto  di  cui  al  comma  15.  La  notifica
          dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel  decimo
          giorno successivo a quello di deposito  nella  piattaforma.
          Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di  non
          aver ricevuto la notifica per causa ad esso non  imputabile
          puo'  essere  rimesso   in   termini.   L'avviso   contiene
          l'indicazione delle modalita' con  le  quali  e'  possibile
          accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco  della
          notificazione (IUN) mediante il  quale,  con  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al comma  15,  il  destinatario
          puo' ottenere la  copia  cartacea  degli  atti  oggetto  di
          notificazione.  Agli  stessi   destinatari,   ove   abbiano
          comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
          telefono o un altro analogo recapito  digitale  diverso  da
          quelli di cui al comma  5,  il  gestore  della  piattaforma
          invia  un  avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
          contenente le stesse informazioni dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione.  L'avviso  di  cortesia  e'   reso   disponibile
          altresi' tramite il punto di accesso  di  cui  all'articolo
          64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                (Omissis). 
                12.  Il  gestore  della  piattaforma  rende  altresi'
          disponibile la copia informatica  dell'avviso  di  avvenuta
          ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
          effettuata con le modalita' di cui al comma  7,  dei  quali
          attesta la conformita' agli originali. 
                (Omissis). 
                15.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per  la
          protezione  dei  dati  personali   per   gli   aspetti   di
          competenza, acquisito  il  parere  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente articolo,  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                  a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
          piattaforma e  il  piano  dei  test  per  la  verifica  del
          corretto  funzionamento.  La  piattaforma   e'   sviluppata
          applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge  9
          gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
          completezza  di  informazione,  chiarezza  di   linguaggio,
          affidabilita',  semplicita'  di  consultazione,   qualita',
          omogeneita' e interoperabilita'; 
                  b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
          con le quali le amministrazioni identificano i  destinatari
          e rendono disponibili telematicamente sulla  piattaforma  i
          documenti informatici oggetto di notificazione; 
                  c) sono stabilite le  modalita'  con  le  quali  il
          gestore della piattaforma attesta e certifica,  con  valore
          legale opponibile ai terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i
          documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
          sulla  piattaforma  e  resi  disponibili   ai   destinatari
          attraverso  la  piattaforma,  nonche'  il   domicilio   del
          destinatario risultante dagli elenchi di cui  al  comma  5,
          lettera a) alla data della notificazione; 
                  d) sono  individuati  i  casi  di  malfunzionamento
          della piattaforma, nonche' le modalita'  con  le  quali  il
          gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
          comunica il ripristino della sua funzionalita'; 
                  e) sono stabilite  le  modalita'  di  accesso  alla
          piattaforma e di consultazione degli  atti,  provvedimenti,
          avvisi e comunicazioni  da  parte  dei  destinatari  e  dei
          delegati, nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore
          della piattaforma  attesta  la  data  e  l'ora  in  cui  il
          destinatario   o   il   delegato   accedono,   tramite   la
          piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; 
                  f) sono stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i
          destinatari  eleggono  il  domicilio  digitale  presso   la
          piattaforma  e,  anche  attraverso  modelli   semplificati,
          conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
          alla piattaforma, nonche' le modalita'  di  accettazione  e
          rinunzia delle deleghe; 
                  g)  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          conservazione dei documenti  informatici  resi  disponibili
          sulla piattaforma; 
                  h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
          con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
          fini della ricezione dell'avviso  di  cortesia  di  cui  ai
          commi 5-bis, 6 e 7; 
                  i) sono individuate le modalita'  con  le  quali  i
          destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
          formato cartaceo ottengono la  copia  cartacea  degli  atti
          oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma  7,
          sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; 
                  l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
          amministrazioni alla piattaforma. 
                  l-bis) sono disciplinate le modalita' con le  quali
          gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
          piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al  comma  7,
          quarto periodo. 
                (Omissis). 
                20. Il gestore si avvale del fornitore  del  servizio
          universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22
          luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della
          copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste
          dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio  nazionale,
          l'accesso universale alla piattaforma e al  nuovo  servizio
          di notificazione digitale. 
                (Omissis). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.   3-bis   (Identita'   digitale   e   Domicilio
          digitale). - (Omissis). 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha facolta' di eleggere o  modificare  il  proprio
          domicilio  digitale  da  iscrivere   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio  eletto
          risulti non  piu'  attivo  si  procede  alla  cancellazione
          d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater  secondo
          le modalita' fissate nelle Linee guida. 
                (Omissis). 
                1-ter. I domicili digitali di cui ai commi1, 1-bis  e
          4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite  con
          le  Linee  guida.  Le  persone  fisiche  possono   altresi'
          eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio  di
          cui all'articolo 64-bis. 
                (Omissis). 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  e  coloro  che  non  hanno
          provveduto a eleggere un domicilio digitale  ai  sensi  del
          comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
          Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con  le
          quali ai  predetti  soggetti  e'  attribuito  un  domicilio
          digitale ovvero altre modalita' con  le  quali,  anche  per
          superare il divario digitale, i  documenti  possono  essere
          messi a disposizione e consegnati a coloro  che  non  hanno
          accesso ad un domicilio digitale. 
                (Omissis). 
                4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di  cui  al
          comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          possono predisporre le comunicazioni ai  soggetti  che  non
          hanno un domicilio digitale ovvero nei  casi  di  domicilio
          digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
          come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale
          o altra firma elettronica qualificata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
          contrassegno  di  cui  all'articolo  23,  comma   2-bis   o
          l'indicazione a mezzo stampa del responsabile  pro  tempore
          in   sostituzione   della   firma   autografa   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,
          n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni  delle  modalita'
          con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
          e consegnati al destinatario. 
                4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   4-bis
          soddisfano a tutti gli effetti di  legge  gli  obblighi  di
          conservazione e di esibizione dei documenti previsti  dalla
          legislazione vigente laddove la copia analogica inviata  al
          cittadino contenga  una  dicitura  che  specifichi  che  il
          documento informatico, da cui la copia e' tratta, e'  stato
          predisposto  come   documento   nativo   digitale   ed   e'
          disponibile presso l'amministrazione. 
                4-quater. La  copia  analogica  con  l'indicazione  a
          mezzo stampa del responsabile in sostituzione  della  firma
          autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39,  soddisfa  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 23, comma  2-bis,  salvo  i  casi  in  cui  il
          documento   rappresenti,   per    propria    natura,    una
          certificazione    rilasciata    dall'amministrazione     da
          utilizzarsi  nei  rapporti  tra  privati.  4-quinquies.  E'
          possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per
          determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma
          restando  la  validita'   ai   fini   delle   comunicazioni
          elettroniche aventi valore legale, colui che lo  ha  eletto
          non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla  data
          della spedizione e del ricevimento  delle  comunicazioni  o
          notificazioni ivi indirizzate. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  recante  «Norme  in
          materia  di   sistemi   informativi   automatizzati   delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art.   3.   -   2.   Nell'ambito   delle   pubbliche
          amministrazioni l'immissione, la riproduzione su  qualunque
          supporto  e  la  trasmissione  di  dati,   informazioni   e
          documenti  mediante  sistemi  informatici   o   telematici,
          nonche' l'emanazione di atti  amministrativi  attraverso  i
          medesimi    sistemi,     devono     essere     accompagnate
          dall'indicazione   della   fonte   e    del    responsabile
          dell'immissione, riproduzione, trasmissione  o  emanazione.
          Se per la validita' di tali operazioni e degli atti  emessi
          sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e'
          sostituita  dall'indicazione  a   stampa,   sul   documento
          prodotto dal  sistema  automatizzato,  del  nominativo  del
          soggetto responsabile.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6-quater  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   come   modificato   dal
          presente decreto-legge: 
                «Art.  6-quater  (Indice   nazionale   dei   domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
          albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
          imprese). - (Omissis). 
              3. Al completamento dell'ANPR di cui  all'articolo  62,
          AgID  provvede   costantemente   all'aggiornamento   e   al
          trasferimento dei domicili digitali delle  persone  fisiche
          contenuti  nell'elenco  di   cui   al   presente   articolo
          nell'ANPR.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   come   modificato   dal
          presente decreto-legge: 
                «Art 64-bis  (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica Amministrazione). - (Omissis). 
                1-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a) rendono fruibili i propri servizi in  rete,  nel
          rispetto del principio di neutralita' tecnologica,  tramite
          applicazione su  dispositivi  mobili  anche  attraverso  il
          punto di accesso telematico di cui  al  presente  articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   come   modificato   dal
          presente decreto-legge: 
                «Art. 65 (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                  a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui
          all'articolo 20; 
                  b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la  carta  d'identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                  b-bis) ovvero formate tramite il punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi  mobili  di  cui  all'articolo
          64-bis; 
                  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                  c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante  o  dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione  di  domicilio   digitale   speciale,   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti  e  le
          comunicazioni  a   cui   e'   riferita   l'istanza   o   la
          dichiarazione. Sono fatte salve le  disposizioni  normative
          che prevedono l'uso di specifici  sistemi  di  trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 24 (Disposizioni per la  semplificazione  delle
          attivita' di deposito di atti, documenti  e  istanze  nella
          vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19).   -
          (Omissis). 
                2-bis. Il malfunzionamento del portale  del  processo
          penale e' attestato dal Direttore generale  per  i  servizi
          informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
          Portale  dei  servizi  telematici   del   Ministero   della
          giustizia con indicazione del  relativo  periodo.  In  tali
          ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli  atti
          di cui ai commi 1 e 2  e'  prorogato  di  diritto  fino  al
          giorno successivo al  ripristino  della  funzionalita'  del
          Portale. 
                2-ter. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare  il
          deposito di singoli atti e documenti in  formato  analogico
          per ragioni specifiche. 
                (Omissis).».