Art. 38 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale 1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.»; c) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole «e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini.»; d) -al comma 12, le parole «ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890», sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con le modalita' di cui al comma 7»; e) al comma 15: 1) alla lettera h), le parole «al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»; 2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto di notificazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»; 3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»; f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e» sono soppresse. 2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis: ((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono inserite le seguenti: «o modificare»)); 1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»; 2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»; 3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»; 4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato predisposto» sono inserite le seguenti: «come documento nativo digitale» e le parole «in conformita' alle Linee guida» sono soppresse; 5) al comma 4-quater, le parole «Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa»; 6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.»; b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede» sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»; ((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica,»;)) c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente: «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica. 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. 5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. 6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, ((sentiti)) l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»; d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione». 3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. ((3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale». 3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: «2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche»)).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione). - (Omissis). 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti. 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Omissis). 12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali attesta la conformita' agli originali. (Omissis). 15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'; b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione; d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalita'; e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e rinunzia delle deleghe; g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6 e 7; i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle amministrazioni alla piattaforma. l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. (Omissis). 20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale. (Omissis). - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale). - (Omissis). 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. (Omissis). 1-ter. I domicili digitali di cui ai commi1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis. (Omissis). 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. (Omissis). 4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto come documento nativo digitale ed e' disponibile presso l'amministrazione. 4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «Art. 3. - 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). - (Omissis). 3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.». - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - (Omissis). 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta d'identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - (Omissis). 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale. 2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. (Omissis).».