((Art. 39 sexies 
 
Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
  1.  L'articolo  234  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 234 (Misure  per  il  sistema  informativo  per  il  supporto
all'istruzione scolastica). - 1. Al fine  di  realizzare  un  sistema
informativo integrato per il  supporto  alle  decisioni  nel  settore
dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la  sistematizzazione  e
l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il
supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto  personale
anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento
delle strutture ministeriali centrali  e  periferiche,  il  Ministero
dell'istruzione si avvale della  societa'  di  cui  all'articolo  83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di
specifica convenzione di durata pluriennale. 
  2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'  di  cui  al
medesimo comma  in  via  diretta  nonche'  avvalendosi  di  specifici
operatori del settore cui  affidare  le  attivita'  di  supporto  nel
rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   234   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 234 (Misure per il  sistema  informativo  per  il
          supporto  all'istruzione  scolastica).  -  1.  Al  fine  di
          realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
          alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica,  per
          la   raccolta,    la    sistematizzazione    e    l'analisi
          multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di
          lungo periodo della  spesa  per  il  personale  scolastico,
          nonche'  per  il  supporto  alla  gestione   giuridica   ed
          economica  del  predetto  personale  anche  attraverso   le
          tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
          a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento
          delle strutture ministeriali  centrali  e  periferiche,  il
          Ministero dell'istruzione si avvale della societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di
          durata pluriennale. 
              2. La societa' di cui al comma 1 assicura le  finalita'
          di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi
          di  specifici  operatori  del  settore  cui   affidare   le
          attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente,
          nonche' di esperti. 
              3.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - (omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n.413, sono esercitati dal Ministero dell'economia  e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              (omissis).».