Art. 4 
 
 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 e' costituita una struttura con funzioni  di  segreteria  tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di  regia  e  del  Tavolo
permanente, la cui  durata  temporanea  e'  superiore  a  quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera
in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,
il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. 
  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: 
    a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e   il   Tavolo   permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni; 
    b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia
sulla   base   dell'analisi   e   degli   esiti   del    monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    c) individua e segnala al Presidente del Consiglio  dei  ministri
le  azioni  utili  al  superamento  delle  criticita'  segnalate  dai
Ministri competenti per materia; 
    d)  acquisisce  dal  Servizio  centrale  per  il  PNRR  ((di  cui
all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione  del  PNRR  a
livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto
((dei tempi programmati)) ed a eventuali  criticita'  rilevate  nella
fase di attuazione degli interventi; 
    e) ove ne  ricorrano  le  condizioni  all'esito  dell'istruttoria
svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 12; 
    f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni
finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e
all'articolo 44. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999,  n.
303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
                «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis). 
                4. Per lo svolgimento di particolari compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto.».