((Art. 4 bis 
 
Misure per  il  supporto  tecnico  all'Osservatorio  nazionale  sulla
   condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  supporto  tecnico  allo
svolgimento dei  compiti  istituzionali  dell'Osservatorio  nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3
della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  con  specifico  riferimento  al
monitoraggio delle riforme in  attuazione  del  PNRR,  la  Segreteria
tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,  comma
367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce  struttura  ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, con durata temporanea superiore a  quella  del  Governo
che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  contingente  di  esperti
della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma  1  e'  formato  da
personale non dirigenziale,  in  possesso  di  specifica  e  adeguata
competenza nell'ambito delle politiche in favore  delle  persone  con
disabilita',  in  numero  non  superiore  a  quindici.  Il   suddetto
contingente e' composto da personale di ruolo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori  ruolo  o
in posizione di comando o altra  analoga  condizione  prevista  dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o
istituzioni,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Il  trattamento  economico  del
personale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'  essere  composto
altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato  mediante
convenzioni  stipulate  previo  parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
limiti complessivi  dello  stanziamento  di  cui  al  comma  5,  sono
definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2
e di chiamata del personale nonche'  le  specifiche  professionalita'
richieste. 
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti  con  provvedimento  adottato
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi
rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1,  comma  368,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e  2026,  cui  si  provvede  a  valere  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  3
          marzo 2009, n. 18: 
                «Art.  3  (Istituzione  dell'Osservatorio   nazionale
          sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1.  Allo
          scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione di cui all'articolo  1,  nonche'  dei  principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
          l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
          disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 
                2. L'Osservatorio e' presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'. I  componenti  dell'Osservatorio
          sono nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel
          rispetto del principio di pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque. 
                4. L'Osservatorio dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
          prorogabile con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per la medesima durata. 
                5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
                  a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
          all'articolo 1 ed elaborare il rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di  cui  all'articolo  35  della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
                  b) predisporre un programma di azione biennale  per
          la promozione dei diritti e  l'integrazione  delle  persone
          con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
          e internazionale; 
                  c) promuovere la raccolta di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
                  d)  predisporre  la  relazione   sullo   stato   di
          attuazione  delle  politiche  sulla  disabilita',  di   cui
          all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; 
                  e) promuovere la realizzazione di studi e  ricerche
          che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie
          verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
          dei diritti delle persone con disabilita'. 
                6. Al funzionamento  dell'Osservatorio  e'  destinato
          uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per  gli  anni  dal
          2009 al  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. All'articolo 41, comma 8, della legge  5  febbraio
          1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
          aprile".». 
              - Si riporta il testo del  comma  367  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1.-366. (Omissis). 
                367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico
          necessario  allo  svolgimento  dei  compiti   istituzionali
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3  marzo
          2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle
          persone con disabilita', di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019,  la  segreteria
          tecnica gia' costituita presso la  soppressa  Struttura  di
          missione per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
          disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri del 25 ottobre 2018, gia' prorogata  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, e' ulteriormente prorogata fino al  31
          dicembre 2023. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 5-ter dell'articolo
          9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
                «Art.  9  (Personale   della   Presidenza).   -   1.-
          (Omissis). 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                3.-4. (Omissis). 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  14  dell'articolo  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1.-13. (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).».