((Art. 4 bis Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 e' formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilita', in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e' composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo' essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita' richieste. 4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18: «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".». - Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-366. (Omissis). 367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 2 e 5-ter dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1.- (Omissis). 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3.-4. (Omissis). 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.». - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-13. (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).».