Art. 42 
 
Implementazione della piattaforma  nazionale  per  l'emissione  e  la
  validazione delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la
verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,))  e'  realizzata,  attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. 
  2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del
((decreto-legge   n.   52   del   2021)),   sono   rese   disponibili
all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo
sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite
l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni
e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali
verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente
all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale
Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.
257. 
  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno
2021, la spesa di 3.318.400  euro,  ((da  gestire  nell'ambito  della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del  fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui  al  primo
periodo  sono  iscritte  sull'apposito  capitolo   dello   stato   di
previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e
costituiscono incremento del limite  di  spesa  annuo  della  vigente
convenzione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          22 aprile 2021, n.  52,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19» convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
          del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                (Omissis). 
                e) Piattaforma nazionale  digital  green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed  europeo  realizzato,  attraverso  l'infrastruttura  del
          Sistema  Tessera   Sanitaria,   dalla   societa'   di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e gestito dalla  stessa  societa'  per
          conto del Ministero della salute, titolare del  trattamento
          dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
                (Omissis). 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite   negli   altri    Stati    membri    dell'Unione
          europea,tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto
          sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. ((...)), per le  finalita'  d'uso  previste
          per  le  certificazioni  verdi  COVID-19  sono   validi   i
          documenti rilasciati a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4  e  5,
          dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private,   dalle
          farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina
          generale e dai pediatri di libera scelta  che  attestano  o
          refertano una delle condizioni di cui al comma  2,  lettere
          a), b) e c).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          30 aprile 2020, n.  28,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          funzionalita'   dei   sistemi   di    intercettazioni    di
          conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in
          materia di ordinamento penitenziario, nonche'  disposizioni
          integrative e di  coordinamento  in  materia  di  giustizia
          civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
          l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70: 
                «Art. 6 (Sistema di allerta Covid). - 1. Al solo fine
          di allertare le  persone  che  siano  entrate  in  contatto
          stretto con soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
          salute  attraverso  le  previste  misure   di   prevenzione
          nell'ambito  delle  misure  di  sanita'   pubblica   legate
          all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma  unica
          nazionale per  la  gestione  del  sistema  di  allerta  dei
          soggetti  che,  a  tal  fine,  hanno  installato,  su  base
          volontaria, un'apposita  applicazione  sui  dispositivi  di
          telefonia mobile. (Omissis).».