Art. 44 
 
Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di
  particolare complessita' o di rilevante impatto 
 
  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni dalla ricezione del  ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica)), l'esistenza di evidenti carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
parere si intende reso in senso favorevole. 
  ((1-bis. In relazione  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai  sensi  dell'articolo  215
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di  quello  previsto  dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e  6  del
presente articolo, in caso di  approvazione  del  progetto  da  parte
della conferenza di servizi sulla  base  delle  posizioni  prevalenti
ovvero qualora siano stati espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
Decorso  tale  termine,  il  parere  si   intende   reso   in   senso
favorevole.)) 
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  ((relativo))  agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso
dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori
pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il
termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 
  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  unitamente  alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  a  cura  della  stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al
citato Consiglio del progetto modificato  nei  termini  dallo  stesso
richiesti. Gli esiti della valutazione  di  impatto  ambientale  sono
trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma  4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di  cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli  interventi
di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto  sono  svolte  con  le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al  comma  2-bis
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.)) 
  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo
del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui  all'((articolo  46
del presente  decreto)),  della  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La
determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la
questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle
previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
modalita' di cui al comma 6. 
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali
integrazioni e modifiche al ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del
principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della
conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove
necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il
provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla
richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di  servizi)),
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016,  la  verifica  del  progetto  definitivo   e   del   ((progetto
esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle  prescrizioni  impartite
in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la  stazione
appaltante  procede  direttamente   all'approvazione   del   progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo. 
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'((articolo 12)). 
  ((8-bis. Il quinto periodo del  comma  290  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal  seguente:  «Alla
societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione  e  di
gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
di  ulteriori  tratte  autostradali   situate   prevalentemente   nel
territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50». 
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate». 
  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 27, del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  27(Procedure  di  approvazione  dei   progetti
          relativi ai lavori). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da
          parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
          allalegge   7   agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali  che
          regolano  la  materia.  Si  applicano  le  disposizioni  in
          materia   di   conferenza   di   servizi   dettate    dagli
          articoli14-bis e seguentidella citatalegge n. 241 del 1990. 
                1-bis. Nei casi di  appalti  conseguenti  al  ritiro,
          alla revoca o all'annullamento di  un  precedente  appalto,
          basati su progetti per i quali risultino scaduti i  pareri,
          le autorizzazioni e  le  intese  acquisiti,  ma  non  siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
                2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli12 e seguentideldecreto del  Presidente  della
          Repubblica   8   giugno   2001   n.   327,   e   successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
                3.  In  sede  di  conferenza  dei  servizi   di   cui
          all'articolo14-bisdellalegge n. 241 del 1990sul progetto di
          fattibilita', con esclusione  dei  lavori  di  manutenzione
          ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti  invitati,
          ivi compresi gli enti gestori di servizi  pubblici  a  rete
          per  i  quali  possono  riscontrarsi  interferenze  con  il
          progetto,   sono    obbligati    a    pronunciarsi    sulla
          localizzazione   e   sul   tracciato   dell'opera,    anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di    cui    all'articolo    14-bis,    comma    3-bis    e
          all'articolo14-quater, comma 3della  predettalegge  n.  241
          del  1990,  non  possono  essere  modificate  in  sede   di
          approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del
          ritiro e della ripresentazione  di  un  nuovo  progetto  di
          fattibilita'. 
                4. In relazione al procedimento di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze gia' note  o  prevedibili  hanno
          l'obbligo   di   verificare   e   segnalare   al   soggetto
          aggiudicatore la sussistenza di interferenze  non  rilevate
          con il  sedime  della  infrastruttura  o  dell'insediamento
          produttivo  e  di   elaborare,   a   spese   del   soggetto
          aggiudicatore,   il   progetto   di    risoluzione    delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
                5.  Il  progetto  definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
                6. Gli enti gestori di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
                7.  Restano  ferme  le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.». 
              - Si riporta l'articolo 23, commi 5 e  6,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          (Omissis). 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, letteragggggquater), nel  rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 215, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 215(Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
          1.  E'  garantita   la   piena   autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
                2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
                3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III,  deldecreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  delle  procedure   di   cui   agli
          articoli14,14-bise14-terdellalegge 7 agosto 1990,  n.  241,
          delle  procedure   di   cui   all'articolo3deldecreto   del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento di cui all'articolo11deldecreto del Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere  sui
          progetti  delle  altre  stazioni   appaltanti   che   siano
          pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
          ove esse ne facciano richiesta. Per i  lavori  pubblici  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro, le  competenze  del
          Consiglio superiore sono esercitate  dai  comitati  tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico  di  importo
          inferiore a  50  milioni  di  euro,  presenti  elementi  di
          particolare  rilevanza  e  complessita'   il   provveditore
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
                4.  Le  adunanze  delle  sezioni   e   dell'assemblea
          generale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  sono
          valide con la presenza di  un  terzo  dei  componenti  e  i
          pareri sono validi quando  siano  deliberati  con  il  voto
          favorevole  della   maggioranza   assoluta   dei   presenti
          all'adunanza. 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              - Per l'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   si   veda   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 24-bis. 
              -  Si  riporta  l'articolo  25,  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art.    25(Verifica    preventiva     dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
          28, comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio
          di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
                2. Presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          7. 
                3.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
          dal ricevimento del progetto di fattibilita'  ovvero  dello
          stralcio   di   cui   al   comma   1,   la   sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  8  e
          seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
          a rete il termine  della  richiesta  per  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'
          stabilito in sessanta giorni. 
                4. In  caso  di  incompletezza  della  documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
                5.  Avverso  la  richiesta  di  cui  al  comma  3  e'
          esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
          del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                6. Ove il soprintendente non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
                7. I commi da 1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
                8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                  a) esecuzione di carotaggi; 
                  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
                9.  La  procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                  a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                  b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                  c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
                10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
                11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                12.   La    procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico e' condotta sotto la  direzione
          della    soprintendenza    archeologica    territorialmente
          competente.  Gli  oneri  sono  a  carico   della   stazione
          appaltante. 
                13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
                14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
                15. Le stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'articolo 21, possono ricorrere  alla  procedura  di
          cui    al    regolamento     adottato     in     attuazione
          dell'articolo4dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, in caso  di
          ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai  commi
          8 e seguenti  o  quando  non  siano  rispettati  i  termini
          fissati nell'accordo di cui al comma 14. 
                16. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». 
              - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riportano gli articoli 22, comma 1 e  24-bis,  del
          citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale): 
                «Art. 22 (Studio di  impatto  ambientale).  -  1.  Lo
          studio di impatto ambientale e' predisposto dal  proponente
          secondo le indicazioni e i contenuti  di  cui  all'allegato
          VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del
          parere espresso dall'autorita' competente a  seguito  della
          fase di consultazione sulla definizione  dei  contenuti  di
          cui all'articolo 21, qualora attivata 
                (Omissis).» 
                «Art.  24-bis(Inchiesta  pubblica).  -  1.L'autorita'
          competente puo' disporre che la consultazione del  pubblico
          di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo,  si  svolga
          nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
          proponente, nel rispetto del  termine  massimo  di  novanta
          giorni. L'inchiesta  si  conclude  con  una  relazione  sui
          lavori  svolti  ed  un  giudizio  sui   risultati   emersi,
          predisposti dall'autorita' competente. 
                2.  Per  i  progetti  di  cui  all'allegato   II,   e
          nell'ipotesi in cui non sia stata svolta  la  procedura  di
          dibattito   pubblico   di   cui    all'articolo22deldecreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  l'autorita'  competente
          si esprime con decisione motivata, sentito  il  proponente,
          qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
          sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
          territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero   di
          consigli comunali rappresentativi di  almeno  cinquantamila
          residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
          associazioni         riconosciute         ai          sensi
          dell'articolo18dellalegge   8   luglio   1986,   n.    349,
          rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 
                3.  La  richiesta  di  cui  al  comma   2,   motivata
          specificamente   in   relazione   ai   potenziali   impatti
          ambientali   del   progetto,   e'   presentata   entro   il
          quarantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». 
              - Per l'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi),  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. 
              - Si riportano gli articoli 10 e 11,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
                «Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti  diversi  dai
          piani urbanistici generali). - 1. Se  la  realizzazione  di
          un'opera pubblica o di pubblica utilita'  non  e'  prevista
          dal piano  urbanistico  generale,  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne
          dia  atto,   su   richiesta   dell'interessato   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, ovvero su iniziativa  dell'amministrazione  competente
          all'approvazione del progetto, mediante una  conferenza  di
          servizi, un accordo di  programma,  una  intesa  ovvero  un
          altro atto, anche di natura territoriale, che in base  alla
          legislazione  vigente  comporti  la   variante   al   piano
          urbanistico. 
                2.  Il  vincolo  puo'   essere   altresi'   disposto,
          dandosene espressamente atto, con il ricorso alla  variante
          semplificata al piano urbanistico da realizzare,  anche  su
          richiesta dell'interessato, con le modalita' e  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 
                3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
          conformita' alla normativa vigente, uno  dei  provvedimenti
          di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
          del presente testo unico, il vincolo  si  intende  apposto,
          anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.» 
                «Art. 11. (L) (La partecipazione degli  interessati).
          - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
          il vincolo preordinato all'esproprio, va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento: 
                  a) nel caso di adozione di una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
                  b) nei casi previsti  dall'articolo  10,  comma  1,
          almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento. 
                2. L'avviso di avvio del procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non  si  applica
          ai fini dell'approvazione del  progetto  preliminare  delle
          infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  ricompresi
          nei programmi attuativi dell'articolo  1,  comma  1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
                4. Ai fini dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento
          delle conferenze di servizi in materia di lavori  pubblici,
          si osservano le forme previste  daldecreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
                5. Salvo quanto previsto  dal  comma  2,  restano  in
          vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici.». 
              - Per l'articolo 14, comma 5 e 14-quinquies, commi 1, 2
          e 6, della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti   amministrativi),   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 24-bis. 
              - Per l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio
          2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare
          al Piano nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure
          urgenti   per   gli    investimenti),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101, si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 43. 
              - Si riporta l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti): 
                «Art. 3(Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettereb) ec); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'articolo7, comma
          6,  deldecreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo1,  comma  9,  dellalegge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti  dalle  letteref-bis)
          ef-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui aldecreto-legge 22  dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dallalegge 26  febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le disposizioni dellalegge 21 marzo 1958,
          n.  259.  Le  relazioni  della   Corte   contengono   anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo2deldecreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti daldecreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,   e
          daldecreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo166dellalegge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato conregio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis.La sezione del controllo in adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo1dellalegge 21
          marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo  si  pronuncia
          in ogni caso in cui insorge il dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si  riporta  l'articolo  26,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
          (Omissis). 
                6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
          soggetti: 
                  a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                  b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  venti
          milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo  35,
          dai soggetti di cui alla lettera a) e di  cui  all'articolo
          46, comma 1,  che  dispongano  di  un  sistema  interno  di
          controllo di qualita' ovvero dalla stazione appaltante  nel
          caso in cui disponga di un sistema interno di controllo  di
          qualita'; 
                  c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
          cui all'articolo 35  e  fino  a  un  milione  di  euro,  la
          verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici  delle
          stazioni appaltanti ove il progetto sia  stato  redatto  da
          progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni   appaltanti
          dispongano di un sistema interno di controllo  di  qualita'
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
                  d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione
          di euro, la verifica e' effettuata dal  responsabile  unico
          del procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui
          all'articolo 31, comma 9. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta, l'articolo 2, comma 290, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2. - (Omissis). 
                290. Le attivita' di  gestione,  comprese  quelle  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   del   raccordo
          autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4  -  tronco
          Venezia-Trieste,  delle  opere  a   questo   complementari,
          nonche'  della  tratta  autostradale  Venezia-Padova,  sono
          trasferite, una volta completati i lavori  di  costruzione,
          ovvero  scaduta  la  concessione  assentita  all'Autostrada
          Padova-Venezia  S.p.a.,  ad   una   societa'   per   azioni
          costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e  la  regione
          Veneto o  soggetto  da  essa  interamente  partecipato.  La
          societa', quale organismo  di  diritto  pubblico,  esercita
          l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia
          di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed
          e' sottoposta al controllo  diretto  dei  soggetti  che  la
          partecipano. I rapporti  tra  la  societa'  ed  i  soggetti
          pubblici  soci  sono  regolati,  oltre   che   dagli   atti
          deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di
          apposita convenzione. La societa' assume  direttamente  gli
          oneri finanziari  connessi  al  reperimento  delle  risorse
          necessarie per la realizzazione del  raccordo  autostradale
          di   collegamento   tra   l'Autostrada    A4    -    tronco
          Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti  stipulati
          direttamente dall'ANAS S.p.a. Alla societa' possono  essere
          affidate le  attivita'  di  realizzazione  e  di  gestione,
          comprese quelle di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
          di ulteriori tratte  autostradali  situate  prevalentemente
          nel territorio della regione Veneto nonche', previa  intesa
          tra le regioni interessate, nel  territorio  delle  regioni
          limitrofe, nei limiti e secondo le modalita'  previsti  dal
          comma  8-terdell'articolo  178  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  206,   comma   7-bis,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 206 (Interventi urgenti per il  ripristino,  la
          messa  in  sicurezza  e   l'ammodernamento   delle   tratte
          autostradali A24 e A25  e  della  strada  statale  n.  4  a
          seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
          per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
          - 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto e fino alla  data
          del  31  dicembre  2021,   al   fine   di   accelerare   la
          realizzazione delle infrastrutture autostradali relative  a
          una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo  178,
          comma 8-ter, del codice di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  puo'  avvenire  anche  in  favore  di
          societa'  integralmente  partecipate  da  altre   pubbliche
          amministrazioni nelle forme previste daldecreto legislativo
          19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti esercita sulla societa' il controllo  analogo
          di cui all'articolo 5 del citato codice di cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'
          previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.». 
              -   Si   riporta   l'articolo   35,   comma   1-ter,del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  35(Disposizioni  in  materia  di   concessioni
          autostradali). - (Omissis). 
                1-ter. L'articolo 9 della legge 12  agosto  1982,  n.
          531, e' abrogato.  Conseguentemente,  fino  al  31  ottobre
          2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza  della
          convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
          esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
          relative     al     collegamento      autostradale      A12
          Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa  procedono
          alla revisione della  predetta  convenzione  unica  tenendo
          conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  contratti
          pubblici nonche' di quanto disposto dal primo  periodo  del
          presente  comma,  in  conformita'  alle  delibere  adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
          n. 214. Le tratte diverse da quelle  previste  dal  secondo
          periodo  sono  assegnate,  all'esito  del  procedimento  di
          revisione della concessione di cui al terzo  periodo,  alla
          societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla  realizzazione
          dell'intervento viario  Tarquinia-San  Pietro  in  Palazzi,
          anche attraverso  l'adeguamento  della  strada  statale  n.
          1-Aurelia, nei  limiti  delle  risorse  che  si  renderanno
          disponibili  a  tale  fine  nell'ambito  del  contratto  di
          programma tra il Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e la societa' ANAS  Spa  relativo  al
          periodo  2021-2025.  Per  la  progettazione  ed  esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento  dei  lavori,  l'amministratore   delegatopro
          temporedella societa'  ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario,  con  i  poteri  e  le   funzioni   di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Al Commissario straordinario non spettano  compensi,
          gettoni di presenza e indennita' comunque denominate.». 
              - Si riporta l'articolo  3,  comma  7,  della  legge  9
          ottobre 2000, n. 285  (Interventi  per  i  Giochi  olimpici
          invernali «Torino 2006»), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - (Omissis). 
                7. L'Agenzia  termina  la  propria  attivita'  il  31
          dicembre 2023.».