Art. 5 
 
Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della  regolazione
                  e Ufficio per la semplificazione 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita  un
a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione  e
il miglioramento della regolazione. 
  2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo con il  gruppo  di  lavoro  sull'((analisi
dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo  istituito))
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ((ministri  ai   sensi))
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: 
    a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi; 
    b) coordina, anche  sulla  base  delle  ((verifiche  dell'impatto
della regolamentazione))  di  cui  all'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, curate dalle  amministrazioni,  l'elaborazione
di proposte per superare le  disfunzioni  derivanti  dalla  normativa
vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine  di  garantire))
maggiore coerenza ed efficacia della normazione; 
    c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa; 
    d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,
anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in
adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa a livello internazionale; 
    e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno
degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento
dei seguenti compiti: 
    a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal
PNRR; 
    b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel
PNRR; 
    c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di
cittadini e imprese; 
    d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e
tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la
semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e gli enti locali; 
    e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di
semplificazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144: 
                «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e verifica investimenti pubblici del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          garantiscono   il   supporto   tecnico   nelle   fasi    di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
          1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                  a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi
          di programmazione, formulazione e valutazione di  documenti
          di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                  b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui
          al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                  c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
                3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
                4. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono   indicate   le
          caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di  cui  al
          presente articolo, ivi compresa la  spettanza  di  compensi
          agli   eventuali   componenti   estranei   alla    pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
                5. E' istituito presso il Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                6. Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  5  settembre  1995,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
                7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
                8. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                9. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
          quali dovranno attenersi le regioni e le province  autonome
          al fine di suddividere il rispettivo territorio in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  28
          novembre 2005, n. 246: 
                «Art. 14 (Semplificazione della legislazione).  -  1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
          comparazione delle opzioni  le  amministrazioni  competenti
          tengono conto della necessita' di  assicurare  il  corretto
          funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle
          liberta' individuali. 
                2.  L'AIR  costituisce  un  supporto  alle  decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 
                3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8. 
                4. La verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 
                5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                  a) i criteri generali e le procedure  dell'AIR,  da
          concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
          di consultazione; 
                  b) le tipologie sostanziali, i casi e le  modalita'
          di esclusione dell'AIR; 
                  c) i  criteri  generali  e  le  procedure,  nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
                  d)  i  criteri  ed  i  contenuti   generali   della
          relazione al Parlamento di cui al comma 10. 
                5-bis. La relazione AIR di cui al  comma  5,  lettera
          a), da' conto, tra  l'altro,  in  apposite  sezioni,  della
          valutazione dell'impatto sulle piccole e  medie  imprese  e
          degli   oneri   informativi   e    dei    relativi    costi
          amministrativi,  introdotti  o  eliminati   a   carico   di
          cittadini e  imprese.  Per  onere  informativo  si  intende
          qualunque adempimento comportante  raccolta,  elaborazione,
          trasmissione, conservazione e produzione di informazioni  e
          documenti alla pubblica amministrazione. 
                5-ter. La relazione AIR di cui al  comma  5,  lettera
          a), da' altresi' conto, in apposita sezione,  del  rispetto
          dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. 
                6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
                7.   L'amministrazione   competente   a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  risultati
          dell'AIR. 
                8.  Il   DAGL   assicura   il   coordinamento   delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 
                9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
                10.  Entro   il   31   marzo   di   ogni   anno,   le
          amministrazioni comunicano al DAGL i dati  e  gli  elementi
          informativi necessari per la presentazione  al  Parlamento,
          entro il 30 aprile, della relazione annuale del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  sullo  stato  di  applicazione
          dell'AIR. 
                11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge  8
          marzo 1999, n. 50. 
                12. Al fine di procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi   dei   risultati   dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 107 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, individua le disposizioni legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
                13. Le somme non utilizzate  relative  all'anno  2005
          del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di cui all'articolo 107 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
                14.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  scadenza   del
          termine di cui al comma  12,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, con le modalita' di  cui  all'articolo  20  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,
          decreti  legislativi  che   individuano   le   disposizioni
          legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
          1970, anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi,
          delle quali si  ritiene  indispensabile  la  permanenza  in
          vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  esclusione  delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita; 
                  b)  esclusione  delle  disposizioni   che   abbiano
          esaurito la  loro  funzione  o  siano  prive  di  effettivo
          contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
                  c)  identificazione  delle  disposizioni   la   cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
                  d)     identificazione      delle      disposizioni
          indispensabili per la regolamentazione di ciascun  settore,
          anche utilizzando a tal fine  le  procedure  di  analisi  e
          verifica dell'impatto della regolazione; 
                  e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere
          in vigore per settori omogenei o per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
                  f) garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa; 
                  g)  identificazione  delle  disposizioni   la   cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
                  h) identificazione delle disposizioni contenute nei
          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per
          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
                14-bis. Nelle materie appartenenti alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
                14-ter. Fatto salvo quanto stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
                14-quater.  Il  Governo  e'  altresi'   delegato   ad
          adottare, entro il termine di cui al comma  14-ter,  uno  o
          piu' decreti legislativi  recanti  l'abrogazione  espressa,
          con la medesima decorrenza prevista dal  comma  14-ter,  di
          disposizioni legislative statali ricadenti  fra  quelle  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se  pubblicate
          successivamente al 1° gennaio 1970. 
                15.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   14
          provvedono altresi' alla  semplificazione  o  al  riassetto
          della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi
          e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  anche  al
          fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con
          quelle pubblicate successivamente alla data del 1°  gennaio
          1970. 
                16. 
                17. Rimangono in vigore: 
                  a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
                  b) le disposizioni che  disciplinano  l'ordinamento
          degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
                  c) le  disposizioni  tributarie  e  di  bilancio  e
          quelle concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco; 
                  d) le disposizioni  che  costituiscono  adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; 
                  e)  le  disposizioni  in  materia  previdenziale  e
          assistenziale. 
                18. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 
                18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
                19. E' istituita la "Commissione parlamentare per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
                20. Alle spese necessarie per il funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
                21. La Commissione: 
                  a) esprime  il  parere  sugli  schemi  dei  decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
                  b) verifica periodicamente lo stato  di  attuazione
          del procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme
          di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
                  c) esercita i compiti di cui all'articolo 5,  comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                22. Per l'acquisizione del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
                23. La Commissione puo' chiedere una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari. 
                24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.   Dallo   stesso   termine   cessano   gli   effetti
          dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. 
                24-bis.  Gli  atti  di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
                24-ter.   Costituiscono   livelli   di    regolazione
          superiori  a  quelli  minimi  richiesti   dalle   direttive
          comunitarie: 
                  a) l'introduzione o il mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
                  b) l'estensione dell'ambito soggettivo o  oggettivo
          di applicazione delle regole  rispetto  a  quanto  previsto
          dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi
          per i destinatari; 
                  c) l'introduzione o il  mantenimento  di  sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
                24-quater.   L'amministrazione   da'   conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
                «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1.-3. (Omissis). 
                4. Per lo svolgimento di particolari compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto.». 
              - Si riporta il testo del comma 22-bis dell'articolo  1
          del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: 
                «Art. 1. - 1.-22. (Omissis). 
                22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e'  costituita,  con
          decreto del Presidente del Consiglio,  una  Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione,   con
          relativa segreteria tecnica che  costituisce  struttura  di
          missione ai sensi dell'articolo 7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione e la qualita' della  regolazione  opera  in
          posizione di autonomia funzionale e  svolge,  tra  l'altro,
          compiti di supporto tecnico di elevata  qualificazione  per
          il Comitato interministeriale per l'indirizzo  e  la  guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della regolazione di cui all'articolo 1  del  decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova  conseguentemente
          applicazione  l'articolo   24,   comma   3,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Non  si  applicano
          l'articolo 1, comma 9, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui  al
          presente comma. Della Unita' per la  semplificazione  e  la
          qualita'  della  regolazione   fa   parte   il   capo   del
          dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e i  componenti  sono
          scelti    tra    professori    universitari,     magistrati
          amministrativi,  contabili  ed  ordinari,  avvocati   dello
          Stato, funzionari parlamentari, avvocati  del  libero  foro
          con   almeno   quindici   anni   di   iscrizione   all'albo
          professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
          esperti di elevata  professionalita'.  Se  appartenenti  ai
          ruoli delle pubbliche  amministrazioni,  gli  esperti  e  i
          componenti  della   segreteria   tecnica   possono   essere
          collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme  e
          i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il  funzionamento
          dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo
          3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14  marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  si  provvede,
          altresi', al riordino  delle  funzioni  e  delle  strutture
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   relative
          all'esercizio delle funzioni di cui  al  presente  comma  e
          alla riallocazione  delle  relative  risorse.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  suddetto  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   e'   abrogato
          l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n.  137.
          Allo  scopo  di  assicurare  la  funzionalita'  del   CIPE,
          l'articolo 29 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.   248,   non   si    applica,    altresi',    all'Unita'
          tecnica-finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  alla  segreteria  tecnica
          della cabina di regia  nazionale  di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'articolo 6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  febbraio  1999,  n.  61.  La
          segreteria    tecnico-operativa    istituita    ai    sensi
          dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio  1991,  n.
          10,  e  successive  modificazioni,  costituisce  organo  di
          direzione ricadente tra  quelli  di  cui  all'articolo  29,
          comma  7,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248.».