Art. 52 
 
          Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
        e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 
 
  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
        1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole  «,  limitatamente  alle  procedure  non  ((afferenti   agli))
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'
dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle
more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;)) 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del
parere del ((Consiglio superiore)) dei lavori pubblici  relativamente
alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 
      7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 
      8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 
      9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  ((a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».)) 
  ((1-bis.  In  caso  di   comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza
sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui
all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere
destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e
          15 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Modifiche alcodice dei  contratti  pubblicie
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1. Al fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione   europea,   in   particolare    delledirettive
          2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti  pubblici,  di  cui
          aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                  a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto  o
          in parte,  con  le  risorse  previste  dalRegolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio 2021e dalRegolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle
          risorse  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari di cui all'articolo 1 del decreto -  legge  6
          maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad
          assicurare   la   riduzione,   il   rafforzamento   e    la
          qualificazione delle stazioni appaltanti, per le  procedure
          afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
          provincia procedono all'acquisizione di forniture,  servizi
          e lavori, oltre  che  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          citato articolo  37,  comma  4,  attraverso  le  unioni  di
          comuni, le province, le citta'  metropolitane  e  i  comuni
          capoluogo di province; 
                  b) articolo 59,  comma  1,  quarto  periodo,  nella
          parte in  cui  resta  vietato  il  ricorso  all'affidamento
          congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                  c) articolo 77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
                2. (Abrogato). 
                3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori
          ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  i  settori
          speciali. 
                4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori
          di  opere  per  le  quali   deve   essere   realizzata   la
          progettazione possono  avviare  le  relative  procedure  di
          affidamento   anche   in   caso   di   disponibilita'    di
          finanziamenti   limitati    alle    sole    attivita'    di
          progettazione. Le  opere  la  cui  progettazione  e'  stata
          realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
          prioritariamente    ai    fini    dell'assegnazione     dei
          finanziamenti per la loro realizzazione. 
                (Omissis). 
                6. Per gli anni dal 2019  al  2023,  i  contratti  di
          lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   ad
          esclusione degli interventi di  manutenzione  straordinaria
          che  prevedono  il  rinnovo  o  la  sostituzione  di  parti
          strutturali delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere
          affidati,  nel  rispetto  delle  procedure  di  scelta  del
          contraente previste daldecreto legislativo 18 aprile  2016,
          n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno
          da una relazione generale, dall'elenco dei  prezzi  unitari
          delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
          dal   piano   di   sicurezza   e   di   coordinamento   con
          l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
          assoggettare a ribasso. L'esecuzione  dei  predetti  lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto esecutivo. 
                7. In deroga all'articolo 215, comma 3,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno  2023,
          il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  il
          parere obbligatorio di cui al comma 3 del  medesimoarticolo
          215esclusivamente sui progetti di fattibilita'  tecnica  ed
          economica di  lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
          comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
          di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.  Per  i
          lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di  euro
          e fino a 50 milioni di euro, le  competenze  del  Consiglio
          superiore   sono   esercitate    dai    comitati    tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere  pubbliche.  Per  i  lavori  pubblici  di  importo
          inferiore   a   50   milioni   di   euro    si    prescinde
          dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
          3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016.  Restano
          ferme le disposizioni relative all'acquisizione del  parere
          del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  relativamente
          alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. 
                (Omissis). 
                10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di
          riserva  anche  gli  aspetti  progettuali  che  sono  stati
          oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   con   conseguente
          estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
          di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
                (Omissis). 
                15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi
          di  cui  all'articolo  216,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
          al   progetto    definitivo    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
          di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
          dal   soggetto   aggiudicatore,   anche   ai   fini   della
          localizzazione e, ove occorrente,  previa  convocazione  da
          parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,  qualora
          non superino del  50  per  cento  il  valore  del  progetto
          approvato; in caso contrario sono approvate  dal  CIPE.  In
          caso di approvazione da parte del  soggetto  aggiudicatore,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
          informativa al CIPE. 
                (Omissis). 
                18. Fino al 31 dicembre 2023, sono  altresi'  sospese
          l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del  terzo
          periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
          in sede di  gara,  di  cui  all'articolo  80  del  medesimo
          codice, riferite al subappaltatore. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2021,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo  entro  il  30  giugno
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
                (Omissis).». 
              -    Si    riporta    l'articolo    233,    comma    1,
          letterea),i),m),o)er), del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
                «Art. 233 (Individuazione delle opere destinate  alla
          difesa  nazionale  a  fini  determinati).  -  1.  Ai   fini
          urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
          ed esecuzione di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e  forniture,  sono  opere  destinate  alla  difesa
          nazionale  le  infrastrutture  rientranti  nelle   seguenti
          categorie: 
                  a)  sedi  di   servizio   e   relative   pertinenze
          necessarie a  soddisfare  le  esigenze  logistico-operative
          dell'Arma dei carabinieri; 
                  (Omissis). 
                  i)  comandi  di  unita'  operative  e  di  supporto
          logistico; 
                  (Omissis). 
                  m) strutture di comando e di controllo dello spazio
          terrestre, marittimo e aereo; 
                  (Omissis). 
                  o) strutture relative alle telecomunicazioni  e  ai
          sistemi di allarme; 
                  (Omissis). 
                  r) opere di protezione  ambientale  correlate  alle
          opere della difesa nazionale; 
                  (Omissis).».