((Art. 55 ter 
 
         Semplificazione in materia di incasso degli assegni 
 
  1. All'articolo 66 del regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia
informatica dell'assegno all'originale cartaceo  mediante  l'utilizzo
della propria firma digitale quando sia stato  delegato  dalla  banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. 
  La  banca  negoziatrice  delegante  assicura  il   rispetto   delle
disposizioni attuative e  delle  regole  tecniche  dettate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 7, lettere d)  ed  e),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della  copia  informatica
all'originale cartaceo. 
  Il girante per l'incasso invia alla  banca  negoziatrice  la  copia
informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita'  che
assicurano l'autenticazione  del  mittente  e  del  destinatario,  la
riservatezza, l'integrita'  e  l'inalterabilita'  dei  dati  e  danno
certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  66  del  regio
          decreto   21   dicembre   1933,   n.   1736   (Disposizioni
          sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e  su  alcuni
          titoli speciali dell'Istituto di emissione,  del  Banco  di
          Napoli e del  Banco  di  Sicilia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 66 (Regolamento). - Ad eccezione degli  assegni
          bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in
          un paese e pagabile in un altro paese oppure in  una  parte
          d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure  emesso
          e pagabile nella stessa o in  diverse  parti  d'oltre  mare
          dello stesso paese, puo' essere emesso in diversi esemplari
          (duplicati). Se un assegno bancario e'  emesso  in  diversi
          duplicati, questi possono essere numerati nel  contesto  di
          ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti
          assegni bancari distinti. 
                Le   copie   informatiche   di    assegni    cartacei
          sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
          sono  tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale   e'
          assicurata dalla  banca  negoziatrice  mediante  l'utilizzo
          della  propria  firma  digitale  e   nel   rispetto   delle
          disposizioni attuative e delle regole tecniche  dettate  ai
          sensi dell'articolo 8, comma  7,  lettere  d)  ed  e),  del
          decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 
                Il  girante   per   l'incasso   puo'   attestare   la
          conformita'   della    copia    informatica    dell'assegno
          all'originale cartaceo mediante  l'utilizzo  della  propria
          firma  digitale  quando  sia  stato  delegato  dalla  banca
          negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa
          girati. 
                La banca negoziatrice delegante assicura il  rispetto
          delle  disposizioni  attuative  e  delle  regole   tecniche
          dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7,  lettere  d)  ed
          e), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,
          nonche'   la   conformita'    della    copia    informatica
          all'originale cartaceo. 
                Il   girante   per   l'incasso   invia   alla   banca
          negoziatrice la copia informatica  generata  ai  sensi  dei
          commi   precedenti    con    modalita'    che    assicurano
          l'autenticazione  del  mittente  e  del  destinatario,   la
          riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei  dati  e
          danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del
          titolo.».