Art. 57 
 
                      Zone Economiche Speciali 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e
dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' da un rappresentante dei consorzi di
sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, ovvero di quelli  costituiti  ai  sensi  della  vigente
legislazione  delle  regioni  a  statuto   speciale,   presenti   sul
territorio»; 
  ((1-bis) al  comma  6,  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Nel caso in cui  tali  porti  rientrino  nella  competenza
territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al  Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale»; 
  1-ter) al comma 6, sesto periodo,  le  parole:  «dell'Autorita'  di
sistema  portuale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  ciascuna
Autorita' di sistema portuale»;)) 
      2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  Il
Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
territoriale, d'intesa con il Presidente della  Regione  interessata.
Nel caso  di  mancato  perfezionamento  dell'intesa  nel  termine  di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale sottopone la  questione  al  Consiglio
dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto  e'
stabilita la misura del compenso spettante al  Commissario,  previsto
dal comma 6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione  cessano,  ove
non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»; 
      3) il comma 7-quater ((e' sostituito)) dal seguente: «7-quater.
L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  supporta  l'attivita'  dei
Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti  della  Cabina
di regia  sulle  ZES  di  cui  all'articolo  5,  ((comma  1,  lettera
a-quater) )),  il  coordinamento  della  loro  azione  nonche'  della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite  proprio
personale amministrativo e tecnico a  cio'  appositamente  destinato,
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente. L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  fornisce  inoltre
supporto  ai  singoli  Commissari  mediante   personale   tecnico   e
amministrativo individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di   idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione
commissariale. ((A tale fine e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al  2034.))  Il  Commissario  straordinario  si  avvale
inoltre   delle   strutture   delle   amministrazioni   centrali    o
territoriali, di societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
      4)  dopo  il  comma  7-quater,   e'   inserito   il   seguente:
«7-quinquies. Al fine di assicurare la  piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31
dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a  richiesta  degli
enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli  derivanti  dalle  direttive  2014/23/UE,
2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»; 
      5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Le Regioni adeguano  la  propria  programmazione  o  la
riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee  strategiche  con
il  Commissario,  garantendo  la  massima  sinergia   delle   risorse
materiali e strumentali approntate per  la  piena  realizzazione  del
piano strategico di sviluppo.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1,  lettera  a-bis),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        1.1  prima  delle  parole  «eventuali   autorizzazioni   sono
inserite  le  seguenti:  «nell'ambito   del   procedimento   di   cui
all'articolo 5-bis,»; 
        1.2 sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  «e  sono
altresi' ridotti alla meta' i termini  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»; 
      2) al comma 1, lettera a-ter), le parole  da  «e  lo  sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84»  a  «conclusione  del
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e  i  procedimenti  di
cui all'articolo 5-bis». 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I  termini
di cui al  comma  1  previsti  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,
approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti  di
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici  ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso,  comunque  denominati,  degli
enti locali, regionali, delle  amministrazioni  centrali  nonche'  di
tutti gli altri  competenti  enti  e  agenzie  sono  da  considerarsi
perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli  atti  si  intendono
resi in senso favorevole.»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione agli
investimenti effettuati  nelle  ZES,  il  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e'  commisurato  alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo,  per  ciascun
progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo  articolo  1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito
d'imposta  e'  esteso  all'acquisto  di  immobili  strumentali   agli
investimenti.»; 
    c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis - (( (Autorizzazione unica) )). -  1.  Fatto  salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di  autorizzazione  di
impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre
attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita'  di
sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di
progetti infrastrutturali nelle zone  economiche  speciali  (ZES)  da
parte di soggetti pubblici  e  privati  sono  di  pubblica  utilita',
indifferibili ed urgenti. 
      2.  I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 
      3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono  tutti  gli
atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati,
previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera   da
eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere,
e'  rilasciata  dal  Commissario  straordinario  della  ZES,  di  cui
all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di  servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
      4.  Alla  conferenza  di  servizi  sono  convocate   tutte   le
amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina
doganale. 
      5. Il rilascio dell'((autorizzazione unica))  sostituisce  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominati  e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e  attivita'
previste nel progetto. 
      6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso,  l'autorizzazione  unica  ((prevista  dai))  citati  commi   e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». 
  2. ((L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  1)),  lettera
a),  numero  4),  da  attuare  con  le  risorse   previste   per   la
realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta  subordinata  alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  ((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2034,  si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
carico del Programma operativo complementare al  Programma  nazionale
Governance e  capacita'  istituzionale  2014-2020  e,  quanto  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  Sviluppo
e la Coesione -  ((periodo  di  programmazione))  2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 5-bis,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 4 (Istituzione di  zone  economiche  speciali -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata «ZES». 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da   un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  da
          un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,  di
          cui all'articolo 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,
          ovvero  di  quelli  costituiti  ai  sensi   della   vigente
          legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
          territorio. Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area
          della  ZES  rientrino  nella  competenza  territoriale   di
          un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
          al  Comitato  partecipa  il  Presidente  dell'Autorita'  di
          sistema portuale che  ha  sede  nella  regione  in  cui  e'
          istituita la ZES. Nel caso  in  cui  tali  porti  rientrino
          nella competenza territoriale di piu' Autorita' di  sistema
          portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di  ciascuna
          Autorita' di sistema portuale. Ai membri del  Comitato  non
          spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
          di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di  indirizzo  si
          avvale del segretario generale  di  ciascuna  Autorita'  di
          sistema   portuale   per   l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative gestionali di cui al decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri  di  funzionamento  del
          Comitato si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                6-bis. Il Commissario e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
          d'intesa con il Presidente della Regione  interessata.  Nel
          caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine  di
          sessanta  giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
          Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
          questione  al  Consiglio  dei  ministri  che  provvede  con
          deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la  misura
          del compenso spettante al Commissario, previsto  dal  comma
          6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  I
          Commissari nominati prima della data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione cessano,  ove  non  confermati,
          entro sessanta giorni dalla medesima data. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6 puo' stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                7-ter. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
          per la Coesione territoriale: 
                  a) assicura il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                  c)  contribuisce  a  individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                  d)   promuove   la   sottoscrizione   di   appositi
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  coinvolte  nell'implementazione   del   Piano   di
          Sviluppo  Strategico,  volti   a   disciplinare   procedure
          semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
          insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
                7-quater.  L'Agenzia  per  la  Coesione  territoriale
          supporta l'attivita' dei  Commissari  e  garantisce,  sulla
          base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES  di
          cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera   a-quater),   il
          coordinamento   della    loro    azione    nonche'    della
          pianificazione  nazionale  degli  interventi   nelle   ZES,
          tramite proprio personale amministrativo e tecnico  a  cio'
          appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per   la
          Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai  singoli
          Commissari  mediante  personale  tecnico  e  amministrativo
          individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di  idonee
          competenze, al fine di garantire efficacia  e  operativita'
          dell'azione commissariale. A tale fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 4,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  8,8
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2034.
          Il  Commissario  straordinario  si  avvale  inoltre   delle
          strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di
          societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
          tempestiva attuazione degli interventi del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza relativi  alla  infrastrutturazione
          delle  ZES,  fino  al  31  dicembre  2026,  il  Commissario
          straordinario puo',  a  richiesta  degli  enti  competenti,
          assumere le funzioni di stazione appaltante  e  operare  in
          deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti
          pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  26  febbraio  2014.  Per  l'esercizio
          delle funzioni di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
          straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES. 
                8-bis. Le Regioni adeguano la propria  programmazione
          o la riprogrammazione dei fondi strutturali  alle  esigenze
          di funzionamento e  sviluppo  della  ZES  e  concordano  le
          relative linee strategiche con il  Commissario,  garantendo
          la massima sinergia delle risorse materiali  e  strumentali
          approntate per la piena realizzazione del piano  strategico
          di sviluppo.». 
                «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                  a) l'attivita' economica nelle ZES e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
                  a-bis)  nell'ambito   del   procedimento   di   cui
          all'articolo  5-bis,  eventuali  autorizzazioni,   licenze,
          permessi, concessioni o nulla osta comunque  denominati  la
          cui adozione richiede  l'acquisizione  di  pareri,  intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono  ridotti  della  meta'  e  sono  altresi'
          ridotti alla meta' i termini di  cui  all'articolo  17-bis,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
                  a-ter) il  Comitato  di  indirizzo  della  ZES,  su
          impulso del Commissario straordinario del  Governo  di  cui
          all'articolo 4, comma  6,  assicura  il  raccordo  tra  gli
          sportelli unici istituiti ai sensi della normativa  vigente
          e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis; 
                  a-quater) presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
                  a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
                  a-sexies) nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali
          possono essere istituite zone franche  doganali  intercluse
          ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale dell'Unione,  e  dei  relativi  atti  di
          delega e di esecuzione. La  perimetrazione  di  dette  zone
          franche doganali, il cui Piano di Sviluppo  Strategico  sia
          stato presentato  dalle  regioni  proponenti  entro  l'anno
          2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
          31 dicembre 2021 ed e'  approvata  con  determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
                  a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
                  b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
          nel  Piano  di  sviluppo  strategico  della  ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma  5,  alle  condizioni  definite  dal
          soggetto per l'amministrazione, ai  sensi  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20 del  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 169. 
                1-bis. I termini di cui al comma 1  previsti  per  il
          rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
          pareri,  concessioni,  accertamenti  di  conformita'   alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi,  nulla  osta  ed   atti   di   assenso,   comunque
          denominati,   degli   enti   locali,    regionali,    delle
          amministrazioni  centrali  nonche'  di  tutti   gli   altri
          competenti enti e agenzie sono da  considerarsi  perentori.
          Decorsi inutilmente tali termini,  gli  atti  si  intendono
          resi in senso favorevole. 
                2. In relazione agli  investimenti  effettuati  nelle
          ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
          seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n.  208.  Il  credito  d'imposta  e'  esteso
          all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. 
                2-bis.  Gli  interventi  relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma
          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte
          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.
          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
                3. Il riconoscimento delle tipologie di  agevolazione
          di cui ai commi  1  e  2  e'  soggetto  al  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
                  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
                  b) le imprese beneficiarie  non  devono  essere  in
          stato di liquidazione o di scioglimento. 
                4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto  disposto  dall'articolo  14;  agli
          adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno. 
                5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e  4  valutati
          in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di  euro  nel
          2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020 di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Le  risorse
          di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'articolo 4, comma 4. 
                6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,
          con  cadenza  almeno  semestrale,  il  monitoraggio   degli
          interventi  e  degli  incentivi  concessi,   riferendo   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  al  Ministro
          delegato per la coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
          sull'andamento  delle  attivita'  e  sull'efficacia   delle
          misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un  piano
          di   monitoraggio   concordato   con   il   soggetto    per
          l'amministrazione di cui all'articolo  4,  comma  6,  sulla
          base di indicatori di  avanzamento  fisico,  finanziario  e
          procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo  4,
          comma 3.». 
                «Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto  salvo
          quanto  previsto  dalle  norme  vigenti   in   materia   di
          autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche  ed
          in materia di opere  ed  altre  attivita'  ricadenti  nella
          competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
          e  degli  aeroporti,  le  opere  per  la  realizzazione  di
          progetti infrastrutturali nelle  zone  economiche  speciali
          (ZES) da parte di  soggetti  pubblici  e  privati  sono  di
          pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
                2. I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche
          ovvero   all'insediamento   di    attivita'    industriali,
          produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
          a  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   sono
          soggetti  ad  autorizzazione  unica,  nel  rispetto   delle
          normative vigenti in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale.   L'autorizzazione   unica,   ove   necessario,
          costituisce  variante  agli  strumenti  urbanistici  e   di
          pianificazione  territoriale,  ad   eccezione   del   piano
          paesaggistico regionale. 
                3. L'autorizzazione unica, nella  quale  confluiscono
          tutti gli atti di  autorizzazione,  assenso  e  nulla  osta
          comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
          relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
          all'attivita'   da   intraprendere,   e'   rilasciata   dal
          Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
          comma 6, in esito ad apposita  conferenza  di  servizi,  in
          applicazione dell'articolo  14-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
                4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
          amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
          paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,  demaniale,
          antincendio, della salute dei  cittadini  e  preposte  alla
          disciplina doganale. 
                5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce
          ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque
          denominati e consente la realizzazione di tutte  le  opere,
          prestazioni e attivita' previste nel progetto. 
                6. Le previsioni  di  cui  ai  commi  da  2  a  5  si
          applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno
          delle ZES e ricadenti nella competenza  territoriale  delle
          Autorita'   di   sistema   portuali   e,   in   tal   caso,
          l'autorizzazione  unica  prevista  dai  citati   commi   e'
          rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 36, della legge  5
          ottobre 1991, n. 317 (Interventi  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo delle piccole imprese.): 
                «Art.  36  (Sistemi  produttivi   locali,   distretti
          industriali e consorzi di sviluppo industriale).  -  1.  Si
          definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
          omogenei, caratterizzati da una elevata  concentrazione  di
          imprese, prevalentemente di piccole e medie  dimensioni,  e
          da una peculiare organizzazione interna. 
                2. Si definiscono  distretti  industriali  i  sistemi
          produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da  una
          elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
          specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 
                3. Ai sensi del titolo  II,  capo  III,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   provvedono   alla
          individuazione dei sistemi  produttivi  locali  nonche'  al
          finanziamento di progetti  innovativi  e  di  sviluppo  dei
          sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
          o privati. 
                4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti  ai
          sensi della vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,
          sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni  soltanto
          il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. 
                5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma
          4 promuovono,  nell'ambito  degli  agglomerati  industriali
          attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni  necessarie
          per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive  nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi.  A   tale   scopo
          realizzano  e  gestiscono,   in   collaborazione   con   le
          associazioni imprenditoriali e con le camere di  commercio,
          industria, artigianato e  agricoltura,  infrastrutture  per
          l'industria,  rustici  industriali,  servizi   reali   alle
          imprese, iniziative  per  l'orientamento  e  la  formazione
          professionale  dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi   e
          intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
          sociale connesso alla produzione industriale.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale); 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                2. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.».  
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (omissis). 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo degli articoli 30, 34  e  42  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici); 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1.  L'affidamento
          e  l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,  servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
                2. Le stazioni appaltanti  non  possono  limitare  in
          alcun modo artificiosamente la concorrenza  allo  scopo  di
          favorire  o  svantaggiare  indebitamente  taluni  operatori
          economici  o,  nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle
          concessioni, compresa la stima del valore,  taluni  lavori,
          forniture o servizi. 
                3.  Nell'esecuzione  di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
                4. Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi  e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
                5. In caso di  inadempienza  contributiva  risultante
          dal documento unico di regolarita' contributiva relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
                5-bis. In ogni caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
                6.  In  caso   di   ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale di  cui  al  comma  5,  il
          responsabile unico del procedimento invita per iscritto  il
          soggetto inadempiente, ed in  ogni  caso  l'affidatario,  a
          provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
          stata contestata formalmente e motivatamente la  fondatezza
          della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la
          stazione   appaltante   paga   anche   in   corso   d'opera
          direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni   arretrate,
          detraendo  il   relativo   importo   dalle   somme   dovute
          all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute  al
          subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
          pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. 
                7. I  criteri  di  partecipazione  alle  gare  devono
          essere tali da non escludere le microimprese, le piccole  e
          le medie imprese. 
                8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia  di  contratti  pubblici  nonche'   di   forme   di
          coinvolgimento degli enti del Terzo  settore  previste  dal
          titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase   di
          esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.» 
                «Art. 34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica  e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
                2. I criteri ambientali minimi definiti  dal  decreto
          di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
                3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.». 
                «Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1.  Le  stazioni
          appaltanti prevedono misure  adeguate  per  contrastare  le
          frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire  e
          risolvere in modo efficace ogni  ipotesi  di  conflitto  di
          interesse   nello   svolgimento    delle    procedure    di
          aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,  in  modo
          da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza   e
          garantire la parita' di trattamento di tutti gli  operatori
          economici. 
                2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che   determinano   l'obbligo   di   astensione    previste
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, n. 62. 
                3. Il personale che versa nelle  ipotesi  di  cui  al
          comma 2 e'  tenuto  a  darne  comunicazione  alla  stazione
          appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura  di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
                4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  valgono  anche
          per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
                5.  La  stazione  appaltante  vigila  affinche'   gli
          adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». 
              - Il testo del  decreto  legislativo  del  6  settembre
          2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
          di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta. Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.  
              - La direttiva 26  febbraio  2014,  n.  2014/23/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione  dei
          contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 26  febbraio  2014,  n.  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
          che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini
          del  SEE),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 26  febbraio  2014,  n.  2014/25/UE  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   sulle   procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei  servizi  postali  e  che
          abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis e del  comma
          1 dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza in modalita' sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni.». 
                «Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
          rapporti    tra    amministrazioni    pubbliche    e    tra
          amministrazioni pubbliche  e  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista  l'acquisizione
          di assensi, concerti o nulla osta  comunque  denominati  di
          amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o  servizi
          pubblici,  per  l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
          amministrativi  di  competenza  di  altre   amministrazioni
          pubbliche,  le  amministrazioni  o  i  gestori   competenti
          comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento   dello    schema    di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte dell'amministrazione procedente. Esclusi  i  casi  di
          cui al comma 3,  quando  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
          piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
          ad adottare l'atto, la proposta stessa e'  trasmessa  entro
          trenta giorni dal ricevimento della richiesta da  parte  di
          quest'ultima  amministrazione.  Il  termine  e'  interrotto
          qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere  il
          proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
          istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate
          in  modo  puntuale  nel  termine  stesso.  In   tal   caso,
          l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla  osta  e'  reso  nei
          successivi trenta giorni  dalla  ricezione  degli  elementi
          istruttori o  dello  schema  di  provvedimento;  lo  stesso
          termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
          rappresentate dall'amministrazione proponente nei  casi  di
          cui  al  secondo  periodo.  Non  sono   ammesse   ulteriori
          interruzioni di termini. 
              (omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  98  e   seguenti
          dell'articolo 1, della legge 28  dicembre  2015  (legge  di
          stabilita' 2016). 
              «(omissis). 
                98. Alle imprese che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 fino al del 16 settembre  2014,  come
          modificata dalla  decisione  C(2016)5938  fino  al  del  23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
                99. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  98,  sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio. 
                100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che
          operano    nei    settori    dell'industria    siderurgica,
          carbonifera,  della   costruzione   navale,   delle   fibre
          sintetiche, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,
          della produzione e della distribuzione di energia  e  delle
          infrastrutture energetiche, nonche' ai settori  creditizio,
          finanziario e assicurativo. L'agevolazione,  altresi',  non
          si applica alle imprese in difficolta' come definite  dalla
          comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,  del
          31 luglio 2014. 
                101. Il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota
          del costo complessivo dei beni indicati nel comma  99,  nel
          limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  3
          milioni di euro per le piccole imprese, di  10  milioni  di
          euro per le medie imprese e di 15 milioni di  euro  per  le
          grandi imprese. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale  costo
          non comprende le spese di manutenzione. 
                102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti  de
          minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
          medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che  tale
          cumulo  non  porti   al   superamento   dell'intensita'   o
          dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati   consentiti   dalle
          pertinenti discipline europee di riferimento. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge  di  stabilita'
          2015). 
              «(omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  177  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). 
              «(omissis). 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020 -   Sezione   III -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
              (omissis).».