((Art. 64 ter 
 
           Proroga degli organi degli Enti parco nazionali 
 
  1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR
nelle aree protette,  la  durata  in  carica  del  presidente  e  del
consiglio  direttivo  di  ciascun  Ente  parco  nazionale,   ove   il
rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  e'  prorogata  fino
alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  9  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette ) 
                «Art.  9  (Ente  parco).  -  1.   L'Ente   parco   ha
          personalita'   di   diritto   pubblico,   sede   legale   e
          amministrativa nel territorio del parco  ed  e'  sottoposto
          alla vigilanza del Ministro dell'ambiente 
                2. Sono organi dell'Ente: 
                  a) il Presidente; 
                  b) il Consiglio direttivo; 
                  c) la Giunta esecutiva; 
                  d) il Collegio dei revisori dei conti; 
                  e) la Comunita' del parco. 
                3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui  territorio
          ricade in tutto o in parte il  parco,  nell'ambito  di  una
          terna proposta dal  Ministro  e  composta  da  soggetti  in
          possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
          istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo  o  di
          gestione in strutture pubbliche  o  private.  Entro  trenta
          giorni dalla ricezione della proposta, i  presidenti  delle
          regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
          proposti.  Decorso  il  suddetto  termine  senza  che   sia
          raggiunta  l'intesa  con   i   presidenti   delle   regioni
          interessate, il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, sentite le Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, che  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni  dalla   richiesta,   provvede   alla   nomina   del
          Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi  nella  terna.
          L'avvio della procedura di nomina e'  reso  noto  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare  nonche'  dell'ente  parco
          interessato,  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  del
          Presidente in carica. Non puo' essere  nominato  Presidente
          di Ente parco chi ha gia' ricoperto  tale  carica  per  due
          mandati, anche non consecutivi. Alla nomina  di  Presidente
          di Ente parco  si  applica  la  disciplina  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di  cui
          al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il  Presidente
          ha la legale rappresentanza dell'Ente  parco,  ne  coordina
          l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate  dal
          Consiglio direttivo,  adotta  i  provvedimenti  urgenti  ed
          indifferibili che sottopone  alla  ratifica  del  Consiglio
          direttivo nella seduta successiva 
                4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e
          da  otto  componenti  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della   rispettiva
          designazione. Il Ministro procede alla  nomina  sentite  le
          Regioni interessate che si esprimono entro e non  oltre  30
          giorni dalla  data  della  richiesta.  Decorso  inutilmente
          detto termine il Ministro procede  egualmente  alla  nomina
          dei  soggetti  designati.  I   componenti   del   Consiglio
          Direttivo  sono  individuati  tra  esperti  particolarmente
          qualificati in materia di aree  protette  e  biodiversita',
          secondo le seguenti modalita': 
                  a) quattro, su  designazione  della  Comunita'  del
          parco, con voto limitato; 
                  b)  uno,  su  designazione  delle  associazioni  di
          protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
          della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                  c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare; 
                  d)  uno,  su  designazione  del   Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali; 
                  e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per
          la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (15). 
                4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione
          e  direzione  delle  aree  naturali  protette  deve  essere
          rispettato il criterio della parita' di genere. 
                5.   Le   designazioni    sono    effettuate    entro
          quarantacinque  giorni   dalla   richiesta   del   Ministro
          dell'ambiente.  Decorsi  ulteriori  trenta   giorni   dalla
          scadenza  del  termine   di   quarantacinque   giorni,   il
          Presidente esercita le  funzioni  del  Consiglio  direttivo
          fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita  le
          predette funzioni per un periodo non superiore  comunque  a
          centottanta giorni. Qualora siano  designati  membri  della
          Comunita' del parco sindaci di un comune oppure  presidenti
          di una comunita' montana, di una provincia o di una regione
          presenti nella Comunita' del  parco,  la  cessazione  dalla
          predetta carica a qualsiasi titolo  comporta  la  decadenza
          immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
          il conseguente rinnovo, entro quarantacinque  giorni  dalla
          cessazione, della designazione. La stessa norma si  applica
          nei confronti  degli  assessori  e  dei  consiglieri  degli
          stessi enti 
                6. Il Consiglio direttivo elegge al  proprio  interno
          un vice presidente scelto  tra  i  membri  designati  dalla
          Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da  tre
          componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita'  e
          con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 
                7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 
                8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a  tutte
          le questioni generali ed in particolare  sui  bilanci,  che
          sono approvati dal Ministro dell'ambiente di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
          piano per il parco di cui all'articolo 12,  esprime  parere
          vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'articolo 14. 
                8-bis.  Lo  statuto  dell'Ente  e'   deliberato   dal
          consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita'  del
          parco ed e' trasmesso al  Ministero  dell'ambiente  che  ne
          verifica la legittimita'  e  puo'  richiederne  il  riesame
          entro sessanta giorni dal ricevimento.  L'Ente  parco  deve
          controdedurre entro sessanta giorni  dal  ricevimento  alle
          eventuali  osservazioni  di  legittimita'   del   Ministero
          dell'ambiente, con deliberazione del  consiglio  direttivo.
          Il Ministro dell'ambiente adotta  lo  statuto  con  proprio
          decreto entro i successivi trenta giorni. 
                9.  Lo  statuto  dell'Ente  definisce  in  ogni  caso
          l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 
                10. Il Collegio dei revisori dei  conti  esercita  il
          riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco  secondo  le
          norme  di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base   dei
          regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati  dal
          Ministro  del  tesoro   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da  parte
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, in  qualita'  di  amministrazione  vigilante,  ai
          sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
          di  adozione  o  di  modificazione   degli   statuti,   dei
          regolamenti e delle piante  organiche  sono  corredate  del
          parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
          revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
          tesoro  ed  e'  formato  da  tre  componenti   scelti   tra
          funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
          iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei  conti.  Essi
          sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno  in
          qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla  regione  o,
          d'intesa, dalle regioni interessate. 
                11. Il direttore del parco e' nominato, con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni.  L'iscrizione  nell'albo  dura  cinque  anni,   salvo
          rinnovo mediante le procedure di cui al primo  periodo  del
          presente comma. 
                11-bis.  La  gestione   amministrativa   dei   parchi
          nazionali e' affidata al direttore del parco, che  esercita
          le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  ed  assicura  l'attuazione  dei
          programmi ed il conseguimento degli obiettivi  fissati  dal
          Presidente   e   dal   Consiglio   direttivo,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 1, lettere  da  d)  a  e-bis),  del
          citato decreto legislativo n. 165 del  2001;  al  direttore
          del parco spetta  l'adozione  dei  connessi  atti  anche  a
          rilevanza esterna. 
                12. Gli  organi  dell'Ente  parco  durano  in  carica
          cinque anni. 
                12-bis. Ai Presidenti,  ai  vice  presidenti  e  agli
          altri  componenti  dei  Consigli   direttivi   nonche'   ai
          componenti dei Collegi dei revisori dei  conti  degli  Enti
          parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1  dell'articolo
          35,  spetta  un'indennita'  di  carica  articolata  in   un
          compenso annuo fisso  e  in  gettoni  di  presenza  per  la
          partecipazione alle  riunioni  del  Consiglio  direttivo  e
          della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  secondo  quanto  disposto  dalla  direttiva   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  gennaio  2001,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio
          2001, e con la procedura  indicata  nella  circolare  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del  29
          maggio 2001. 
                13. Agli Enti parco si applicano le  disposizioni  di
          cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70;  essi  si  intendono
          inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 
                14.  La  pianta  organica  di  ogni  Ente  parco   e'
          commisurata alle risorse  finalizzate  alle  spese  per  il
          personale ad esso assegnate. Per le finalita' di  cui  alla
          presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
          e di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato ai sensi dei contratti collettivi  di  lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale. 
                14-bis. Per la realizzazione di  piani,  programmi  e
          progetti, ferma restando la  possibilita'  di  ricorrere  a
          procedure di affidamento di  evidenza  pubblica,  gli  enti
          parco nazionali possono avvalersi  della  societa'  di  cui
          all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                15. Il Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
          parco.».