((Art. 64 quater 
 
               Fruizione delle aree naturali protette 
 
  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle  risorse  a
essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione  delle  aree  naturali
protette  possono  regolamentare  l'accesso  a  specifiche   aree   o
strutture in cui sia necessario il contingentamento  dei  visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o  strutture,  previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di  adeguata  formazione  e  prevedendo  la  corresponsione   di   un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo della legge  n.  394  del  6  dicembre  1991
          (Legge quadro sulle aree  protette),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.