Art. 65 
 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie  e  delle
               infrastrutture stradali e autostradali 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture
stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le
responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza
delle infrastrutture: 
        a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla  verifica
dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi
risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero
delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre
2006, n. 264; 
        b) promuove  l'adozione  da  parte  dei  gestori  delle  reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della  Sicurezza  per
le  attivita'  di  verifica  e  manutenzione   delle   infrastrutture
certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
        c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35; 
        d)  stabilisce,   con   proprio   provvedimento,   modalita',
contenuti e documenti costituenti la  valutazione  di  impatto  sulla
sicurezza  stradale  per  i  progetti  di   infrastruttura   di   cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
        e) cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che  possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto
legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la  relativa  attivita'   di
formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
medesimo decreto; 
        f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad  elevata
concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di
definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per
l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo
decreto; 
        g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita'
di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi
l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche
compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; 
        h) adotta le misure di sicurezza temporanee da  applicare  ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le
modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la
corretta applicazione delle stesse; 
        i)  sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo   quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto  legislativo  n.  35  del
2011; 
        l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; 
        m) svolge attivita' di studio, ricerca e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  «5-bis.  L'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed
alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al
Ministro delle infrastrutture e  ((della  mobilita'  sostenibili))  e
alle  competenti  Commissioni  parlamentari   una   relazione   sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte  nel  corso  dell'anno
precedente.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  12,  commi  1,   4   e   5,
          decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109  (Disposizioni
          urgenti per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete
          nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli  eventi
          sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano gliarticoli 8e9 del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                (Omissis). 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali e fermi  restando  i
          compiti  e  le  responsabilita'   dei   soggetti   gestori,
          l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti  pubblici
          che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
                  d)   stabilisce,   con    proprio    provvedimento,
          modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
          di impatto sulla  sicurezza  stradale  per  i  progetti  di
          infrastruttura di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  e) cura la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
                  f) provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                  g) effettua, in attuazione del programma annuale di
          attivita' di cui al comma 5-bise comunque ogni  qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  le  ispezioni   di   sicurezza   previste
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.  35  del
          2011,  anche  compiendo  verifiche   sulle   attivita'   di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                  h) adotta le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                  i) sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011; 
              m)   svolge   attivita'   di    studio,    ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, dellalegge  24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              5-bis.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili  ed  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.
          264.  Relativamente  alle  attivita'  dell'anno  2021,   il
          programma di cui al primo periodo e' adottato entro  il  31
          agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia
          trasmette  al  Ministro  delle   infrastrutture   e   della
          mobilitasostenibilie    alle     competenti     Commissioni
          parlamentari una relazione  sulle  attivita'  previste  dai
          commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. 
                (Omissis).».