((Art. 65 bis 
 
Proroga della concessione di esercizio della  tratta  italiana  della
                    ferrovia Domodossola-Locarno 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' del  servizio  pubblico  di
trasporto  di   interesse   nazionale   costituito   dalla   ferrovia
internazionale   Domodossola-Locarno,   come    disciplinato    dalla
Convenzione internazionale resa esecutiva  dalla  legge  16  dicembre
1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18  giugno  1998,
n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 agosto 2031».  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo  si   provvede   nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 16  dicembre  1923,  n.  3195  (Approvazione
          della Convenzione italo-svizzera  concernente  la  ferrovia
          elettrica a scartamento  ridotto  Locarno-Domodossola),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  16  febbraio
          1924. 
              - Si riporta l'articolo 3,  comma  9,  della  legge  18
          giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto  rapido
          di massa e ferroviario). - (Omissis). 
                9.  Per  assicurare  il  regolare  svolgimento  della
          relazione ferroviaria Domodossola-Locarno  ai  sensi  della
          convenzione internazionale stipulata in  data  12  novembre
          1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923,  e  resa
          esecutiva  con  legge  16  dicembre  1923,  n.   3195,   la
          concessione alla Societa' subalpina di imprese  ferroviarie
          dell'esercizio della  tratta  italiana  da  Domodossola  al
          confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2031.».