Art. 8 
 
                 Coordinamento della fase attuativa 
 
  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di
livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al
completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di
riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto
con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di
pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
((dell'attuazione  dei  relativi  obiettivi  intermedi  e   finali)),
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del
PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di  ogni
altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea  e  nazionale
applicabile  al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto   nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione  di  programmi  e
progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e
internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR. 
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle
procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio
finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i
protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'
inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico. 
  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del
PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la
selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di
mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea. 
  ((5-bis. Nell'ambito di un protocollo  d'intesa  nazionale  tra  il
Governo  e  le   parti   sociali   piu'   rappresentative,   ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR  prevede  lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali  nonche'  sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli  ambiti  territoriali  e  sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle  ricadute
dirette  o  indirette  sul  lavoro  dei  suddetti  progetti.  Per  la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.)) 
  6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis))  e'  autorizzata  la
spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021  e  di  euro  17.577.000  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si  provvede
ai sensi dell'articolo 16. 
  ((6-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al  coordinamento  delle
attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, e allo scopo di consentire  di  acquisire  rapidamente  le
risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento  e  il
monitoraggio sulle relative misure di incentivazione  e  sostegno  al
settore del turismo,  il  Ministero  del  turismo  puo'  svolgere  le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.)) 
  ((6-ter. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  6-bis  e  per
garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli  interventi  di
competenza  del  Ministero  del  turismo  previsti  nel   PNRR,   con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al  coordinamento
delle  attivita'  di   gestione   nonche'   al   loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace  realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del  settore  del  turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione  vigente  e  a  valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel  bilancio  di  previsione  per
l'anno 2021, ad  assumere,  entro  l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto  dei   principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita' di personale non  dirigenziale  con  contratto  a  tempo
determinato della durata massima di  ventiquattro  mesi,  di  cui  70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti  al  livello  terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per  i  dipendenti  del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle  unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da  un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il  Ministero  del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7,  comma
8,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,   n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle  assunzioni  di
cui al presente comma, pari a  3.041.667  euro  per  l'anno  2021,  a
7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  nel  bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.)) 
  ((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro  per  l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento (CE) 12/02/2021,  n.  2021/241/UE,
          del Parlamento europeo e del Consiglio  che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la resilienza, si rimanda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 6. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1.-1042. (Omissis). 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 7  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art.  7  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il
          Ministero del turismo). - 1.-11. (Omissis). 
                12. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
          di mobilita', ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Presso il Ministero, che  ne  supporta  le  attivita',
          hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   Mondiale   del    Turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo di cui all'articolo 58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'articolo 11.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate
          di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone  comunque  il
          profilo comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis)    conformemente    a    quanto     disposto
          dall'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  numero  7),  della
          legge 19  giugno  2019,  n.  56,  i  titoli  e  l'eventuale
          esperienza professionale, inclusi  i  titoli  di  servizio,
          possono concorrere, in misura non  superiore  a  un  terzo,
          alla formazione del punteggio finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165  (29),  il  possesso  del  titolo  di  laurea
          magistrale in scienze delle religioni  (LM64),  secondo  la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  247,   comma   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
          assicurando comunque la trasparenza e  l'omogeneita'  delle
          prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado
          di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
          svolta alcuna  attivita',  possono  prevedere  la  fase  di
          valutazione dei titoli di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di  pubblicita'  adottate  per  il  bando  e
          riaprendo, per un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i
          termini  di  partecipazione,  nonche',  per  le   procedure
          relative al reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,
          l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
          prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi  sono
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  permanere  dello  stato  di
          emergenza, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
          altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
          e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
          dal comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto  dall'articolo  1,  comma  179,  della  legge   30
          dicembre 2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dell'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato
          mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          assicurando comunque il profilo comparativo.  La  procedura
          prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli    e
          dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
          alle  successive  fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla
          formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta
          mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione  della
          prova orale. Il Dipartimento della funzione  pubblica  puo'
          avvalersi  delle  misure  previste  dal  comma  2.  Non  si
          applicano gli articoli 34, comma 6, e  34-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni  (RIPAM)  prevista  dall'articolo
          35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni   pubbliche»,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  7  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art.  7  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il
          Ministero del turismo). - 1.-7. (Omissis). 
                8.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  presente
          comma,  il  Ministero  del  turismo  si  avvale,   per   lo
          svolgimento delle funzioni in  materia  di  turismo,  delle
          competenti strutture e delle relative  dotazioni  organiche
          del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
          gestione delle risorse finanziarie  relative  alla  materia
          del turismo, compresa la gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata dal Ministero della  cultura.  Entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          provvede, con proprio decreto, ad apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa,  tra  gli  stati  di  previsione  interessati,   ivi
          comprese l'istituzione, la modifica e  la  soppressione  di
          missioni  e  programmi.  Nelle   more   dell'adozione   del
          regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo
          stesso   puo'   avvalersi,    nei    limiti    strettamente
          indispensabili  per   assicurare   la   funzionalita'   del
          Ministero,  delle  risorse  strumentali  e   di   personale
          dell'ENIT-Agenzia nazionale  del  turismo,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. 
                (Omissis).».