((Art. 8 bis 
 
       Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo 
 
  1. Per garantire una piu'  efficace  attuazione  del  programma  di
Governo  e  anche  al  fine  della  trasmissione  alle  Camere  delle
relazioni periodiche sullo  stato  di  attuazione  dei  provvedimenti
attuativi di secondo livello previsti  in  disposizioni  legislative,
nonche' dell'aggiornamento costante del motore di  ricerca  del  sito
internet istituzionale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
e' rafforzata la  Rete  governativa  permanente  dell'attuazione  del
programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Ufficio per il  programma  di  Governo  e  costituita  dai
Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti
da  ciascun   Ministero   all'interno   degli   uffici   di   diretta
collaborazione con il compito specifico di provvedere  alla  costante
attuazione  dei  citati  provvedimenti  attuativi   e   al   recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti  provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))