((Art. 11 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito
  d'imposta POS 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  e'  sospeso
per il periodo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  del
predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  del
medesimo regolamento. 
  3. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo  6,
comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro  il  30
novembre 2021 ed entro  il  30  novembre  2022,  sulla  base  di  una
graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza
del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5»; 
  b) all'articolo 10: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del  rimborso  previsto
per il periodo sperimentale di cui all'articolo  7,  l'aderente  puo'
presentare reclamo entro centoventi giorni successivi  alla  scadenza
del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettere a) e  c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la
mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi
a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),
e rispettivamente entro il 29 agosto  2021  ed  entro  il  29  agosto
2022»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,  sulla  base
del quadro normativo e regolamentare  che  disciplina  il  programma,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per
presentare il reclamo ai sensi del comma 2»; 
  c) all'articolo 11: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti  dall'articolo  6  avviene
nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per  il  periodo  di
cui alla lettera a) del comma 2  del  predetto  articolo  e  di  euro
1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c)  del  medesimo
comma. Qualora le predette  risorse  finanziarie  non  consentano  il
pagamento   integrale   del    rimborso    spettante,    questo    e'
proporzionalmente ridotto»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'attribuzione  del  rimborso  previsto  dall'articolo   8
avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno  dei
periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c).  Qualora  le
predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto». 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso cashback  nel  periodo  sperimentale  previsto
dall'articolo 7 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  erogate
nell'ambito delle risorse  complessivamente  disponibili  per  l'anno
2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con le societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della  sospensione  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni di  euro,  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili
con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo». 
  11.  Al  capo  I  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 22-bis (Credito  d'imposta  per  l'acquisto,  il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con  i  registratori  telematici).  -  1.  Agli
esercenti attivita' di impresa, arte  o  professione  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno  2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  collegati  agli  strumenti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo  di  acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per  il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta,  nel  limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: 
  a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno
2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di
pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa  di  320  euro  per  soggetto,
nelle seguenti misure: 
  a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente,  ad  assumere
con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  per  le
esigenze delle strutture del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato  del  medesimo  Ministero,  nei  limiti  della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  cinquanta
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del  comparto
funzioni centrali. 
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del  presente
articolo, pari a 388.412 euro per l'anno  2021  e  a  2.330.469  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, la dotazione complessiva del  contingente  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021  al  2027.
Una quota parte,  non  inferiore  a  otto  unita'  di  personale,  e'
riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  citato
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo  del
presente comma, in aggiunta al posto di cui  all'ultimo  periodo  del
comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura  ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di  funzione  di  livello
dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo  di
gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021  e  di  1.094.558  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  16. La  dotazione  finanziaria  destinata  all'indennita'  prevista
dall'articolo 7, comma 7, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.  227,  anche  per  le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente  articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari  a
797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo  3  della  legge  19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
asseverate dai relativi organi di controllo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          24 novembre  2020,  n.  156  recante  «Regolamento  recante
          condizioni  e  criteri  per  l'attribuzione  delle   misure
          premiali  per  l'utilizzo  degli  strumenti  di   pagamento
          elettronici», e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  28  novembre
          2020, n. 296. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          citato decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          24 novembre 2020, n. 156: 
                «Art. 6 (Rimborso cashback). - 1. (Omissis). 
                2. La misura del  rimborso  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata con riferimento ai seguenti periodi: 
                  a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 
                  b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 
                  c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020,  n.  156,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 8 (Rimborso speciale). - 1. Fermo  restando  il
          rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi  centomila
          aderenti che, in ciascuno dei periodi di  cui  all'articolo
          6, comma  2,  abbiano  totalizzato  il  maggior  numero  di
          transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici
          e' attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.  A
          parita'   di   numero   di   transazioni   effettuate    e'
          prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui
          ultima  transazione  reca  una  marca  temporale  anteriore
          rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata  dagli
          aderenti  che  abbiano  totalizzato  lo  stesso  numero  di
          transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento,  il
          conteggio del numero di transazioni regolate con  strumenti
          di pagamento elettronico parte da  zero  per  ognuno  degli
          aderenti. 
              2. I rimborsi  speciali  relativi  ai  periodi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, lettere  a)  e  c)  sono  erogati,
          rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed  entro  il  30
          novembre 2022, sulla base di una graduatoria  elaborata  in
          via definitiva successivamente alla  scadenza  del  termine
          per la decisione sui reclami da parte della  Consap  S.p.A.
          ai sensi dell'articolo 10, comma 5.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020,  n.  156,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 10 (Gestione  dei  reclami).  -  1.  La  PagoPA
          S.p.A. mette a  disposizione  degli  aderenti  un  apposito
          servizio  di  help  desk  per  gli  aspetti  relativi  alla
          gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso
          l'APP IO, incluse eventuali contestazioni  in  merito  alla
          registrazione delle transazioni effettuate. 
                2.  Avverso  il  mancato  o  inesatto  accredito  del
          rimborso  previsto  per  il  periodo  sperimentale  di  cui
          all'articolo 7, l'aderente puo'  presentare  reclamo  entro
          centoventi giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
          previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo  7,  comma
          5. Per quanto concerne i periodi  di  cui  all'articolo  6,
          comma 2,  lettere  a)  e  c),  l'aderente  puo'  presentare
          reclamo avverso la  mancata  o  inesatta  contabilizzazione
          nella APP IO o  nei  sistemi  messi  a  disposizione  dagli
          issuer convenzionati del rimborso cashback e  del  rimborso
          speciale, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  al
          termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
          a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro
          il 29 agosto 2022. 
                3. I reclami  dovranno  essere  presentati  a  Consap
          S.p.A.,  quale  soggetto  incaricato  delle  attivita'   di
          erogazione  dei  rimborsi,  mediante  invio   dell'apposito
          modulo, debitamente compilato  e  sottoscritto,  unitamente
          agli  allegati  richiesti,  attraverso  canale   telematico
          dedicato. 
                4. Ai fini  della  valutazione  del  reclamo,  Consap
          S.p.A.  richiede  se  necessario   a   PagoPA   S.p.A.   le
          informazioni   relative   alle    transazioni    effettuate
          dall'aderente  nel  periodo  contestato,  che  sono   state
          considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della
          determinazione dell'importo  dello  stesso.  PagoPA  S.p.A.
          comunica le informazioni entro dieci giorni dalla richiesta
          per consentire il rispetto del termine di cui al comma 5. 
                5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,
          sulla  base  del  quadro  normativo  e  regolamentare   che
          disciplina il programma,  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dalla scadenza del termine per  presentare  il  reclamo  ai
          sensi del comma 2. 
                6. Il presente procedimento di reclamo e' facoltativo
          e non costituisce modalita' alternativa di  soddisfacimento
          della condizione di procedibilita' dell'azione  giudiziaria
          eventualmente prevista dalla legge.». 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020,  n.  156,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  11  (Risorse  finanziarie).  -  1.  Gli  oneri
          derivanti dal presente decreto sono posti  a  carico  delle
          risorse  finanziarie  del   fondo   costituito   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 290, della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160, come  integrato  dall'articolo  73,  comma  2,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,
          considerati gli impegni di spesa di cui  all'articolo  265,
          comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro  per
          l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di
          3.000 milioni di euro per l'anno  2022.  La  disponibilita'
          finanziaria del fondo di cui al primo periodo e'  integrata
          con le eventuali maggiori entrate derivanti  dall'emersione
          di  base  imponibile   conseguente   all'applicazione   del
          programma,  come  rilevate   dalla   commissione   di   cui
          all'articolo 10-bis.1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
                2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo
          6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60  milioni
          per il periodo di cui alla  lettera  a)  del  comma  2  del
          predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo
          di cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma.  Qualora  le
          predette risorse finanziarie non  consentano  il  pagamento
          integrale    del    rimborso    spettante,    questo     e'
          proporzionalmente ridotto. 
                3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo
          7 avviene nei limiti dell'importo di  euro  227,9  milioni.
          Qualora la predetta risorsa  finanziaria  non  consenta  il
          pagamento  integrale  del  rimborso  spettante,  questo  e'
          proporzionalmente ridotto. 
                3-bis.   L'attribuzione   del    rimborso    previsto
          dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150
          milioni per ciascuno dei periodi  di  cui  all'articolo  6,
          comma 2, lettere a)  e  c).  Qualora  le  predette  risorse
          finanziarie  non  consentano  l'integrale   pagamento   del
          rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto. 
                4. Le  risorse  non  utilizzate  con  riferimento  ai
          rimborsi di cui all'articolo 7 e  di  cui  all'articolo  6,
          comma   2,   lettera   b),   possono   essere   utilizzate,
          rispettivamente, per l'attribuzione  dei  rimborsi  di  cui
          alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6. 
                5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma
          2  possono  essere  integrati  con  le  eventuali  maggiori
          entrate  derivanti  dall'emersione   di   base   imponibile
          conseguente all'applicazione del programma,  come  rilevate
          dalla commissione di cui all'articolo  10-bis.1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun esercizio
          finanziario.». 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          novembre 2020, n. 156: 
                «Art. 7 (Rimborso cashback nel periodo sperimentale).
          - 1. Compatibilmente con la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto e la piena operativita' delle  convenzioni
          previste dagli articoli 4  e  5,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, si applicano in  via  sperimentale
          anche con riferimento al periodo compreso tra  la  data  di
          avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre 2020. 
                2. Nel periodo  sperimentale,  accedono  al  rimborso
          esclusivamente  gli  aderenti  che  abbiano  effettuato  un
          numero minimo di 10 transazioni regolate con  strumenti  di
          pagamento elettronici. In tali casi il rimborso e' pari  al
          10 per cento dell'importo di ogni transazione  e  si  tiene
          conto delle transazioni fino ad un valore  massimo  di  150
          euro per singola transazione.  Le  transazioni  di  importo
          superiore a 150 euro concorrono  fino  all'importo  di  150
          euro. 
                3.  Fermo   quanto   disposto   dal   comma   2,   la
          quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e'
          determinata su  un  valore  complessivo  delle  transazioni
          effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro. 
                4. La data  di  avvio  del  periodo  sperimentale  e'
          identificata e resa  pubblica  mediante  pubblicazione  sul
          sito internet del MEF del provvedimento del  Ministero  che
          ne conferma  l'avvio  sulla  base  dell'operativita'  delle
          convenzioni di cui al comma 1 e individua la suddetta data. 
                5. Il  rimborso  e'  erogato  nel  mese  di  febbraio
          2021.». 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  289-bis  e  289-ter
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1. - 289. (Omissis). 
                289-bis. ll Ministero dell'economia e  delle  finanze
          utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
          decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida  alla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  i  servizi   di
          progettazione,  realizzazione  e   gestione   del   sistema
          informativo destinato al calcolo del  rimborso  di  cui  ai
          commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai  predetti
          servizi, comunque non superiori a 2,2  milioni  per  l'anno
          2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
          2022, sono a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 290. 
                289-ter. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          affida alla Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
          (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
          rimborsi di cui ai commi  288  e  289  nonche'  ogni  altra
          attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
          dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e  le
          spese relative ai predetti servizi, comunque non  superiori
          a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021  e
          2022, sono a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 290. 
                (Omissis).». 
                
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          24 novembre 2020,  n.  156,  recante  «Regolamento  recante
          condizioni  e  criteri  per  l'attribuzione  delle   misure
          premiali  per  l'utilizzo  degli  strumenti  di   pagamento
          elettronici», e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  28  novembre
          2020, n. 296. 
                
                
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Credito d'imposta su commissioni  pagamenti
          elettronici). - 1. Agli  esercenti  attivita'  di  impresa,
          arte o professioni spetta un credito di imposta pari al  30
          per cento delle commissioni addebitate per  le  transazioni
          effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
                1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta
          altresi' per le commissioni  addebitate  sulle  transazioni
          effettuate   mediante   altri   strumenti   di    pagamento
          elettronici    tracciabili.    Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4  milioni  di
          euro per l'anno 2020 e  a  2,8  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2021,    si    provvede    mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°
          luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di  cui
          al  comma  1  e'  incrementato  al  100  per  cento   delle
          commissioni, nel caso in cui  gli  esercenti  attivita'  di
          impresa, arte o professione,  che  effettuano  cessioni  di
          beni o prestazioni di servizi nei confronti di  consumatori
          finali, adottino strumenti di  pagamento  elettronico,  nel
          rispetto delle caratteristiche tecniche  da  stabilire  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma  3,
          del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  ovvero
          strumenti di pagamento evoluto di cui al  comma  5-bis  del
          predetto articolo. 
                2. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  1-bis
          spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
          beni  e  prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di
          consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione  che  i
          ricavi e compensi relativi  all'anno  d'imposta  precedente
          siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
                3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si
          applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti  di  cui
          al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          per gli aiuti de minimis, del  regolamento  (UE)  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
          pesca e dell'acquacoltura. 
                4.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere
          dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa  e
          deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
          relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito  e
          nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative   ai   periodi
          d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
          l'utilizzo.  Il  credito  d'imposta   non   concorre   alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. 
                5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli
          esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e  1-bis
          trasmettono telematicamente all'Agenzia  delle  entrate  le
          informazioni necessarie  a  controllare  la  spettanza  del
          credito d'imposta. Al fine di tutelare  la  trasparenza  in
          materia di  costi  delle  commissioni  bancarie,  la  Banca
          d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, individua le modalita'  e  i  criteri
          con  cui  gli  operatori  di  cui  al  periodo   precedente
          trasmettono  agli  esercenti,   mensilmente   e   per   via
          telematica,  l'elenco  e  le  informazioni  relativi   alle
          transazioni effettuate nel periodo di riferimento. 
                6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          Entrate, da emanare entro sessanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti  i  termini,  le
          modalita' e il contenuto  delle  comunicazioni  di  cui  al
          comma 5.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici): 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, prevedono, anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  della  legge
          19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate
          di  svolgimento  delle  prove,  assicurandone  comunque  il
          profilo comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          ; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis)    conformemente    a    quanto     disposto
          dall'articolo 3, comma 6,  lettera  b),  numero  7),  della
          legge 19  giugno  2019,  n.  56,  i  titoli  e  l'eventuale
          esperienza professionale, inclusi  i  titoli  di  servizio,
          possono concorrere, in misura non  superiore  a  un  terzo,
          alla formazione del punteggio finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165  (29),  il  possesso  del  titolo  di  laurea
          magistrale in scienze delle religioni  (LM64),  secondo  la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  ,
          possono prevedere, in ragione del numero  di  partecipanti,
          l'utilizzo di sedi decentrate  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 247, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
          luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso  fino
          al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,  e  successive
          proroghe, la non contestualita',  assicurando  comunque  la
          trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          . Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta
          alcuna attivita', possono prevedere la fase di  valutazione
          dei  titoli  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),   dandone
          tempestiva comunicazione  ai  partecipanti  nelle  medesime
          forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per
          un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i   termini   di
          partecipazione,  nonche',  per  le  procedure  relative  al
          reclutamento di personale non dirigenziale,  l'espletamento
          di una sola prova scritta e di una eventuale  prova  orale.
          Per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al permanere dello stato  di  emergenza,  le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1   possono   altresi'
          prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una
          eventuale prova orale, in  deroga  a  quanto  previsto  dal
          comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto  dall'articolo  1,  comma  179,  della  legge   30
          dicembre 2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125,  e  dell'articolo  35,  comma   5,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato
          mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          assicurando comunque il profilo comparativo.  La  procedura
          prevede   una   fase   di   valutazione   dei   titoli    e
          dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
          alle  successive  fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla
          formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta
          mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione  della
          prova orale. Il Dipartimento della funzione  pubblica  puo'
          avvalersi  delle  misure  previste  dal  comma  2.  Non  si
          applicano gli articoli 34, comma 6, e  34-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione . 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni  (RIPAM)  prevista  dall'articolo
          35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 
                  5. Al fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227 (Regolamento per la riorganizzazione  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze): 
                «Art.  5   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui all'articolo 2, comma  2,  lettere  f),  g),  e  h)  e'
          stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'.  Entro
          tale contingente complessivo, oltre  al  personale  che  e'
          collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
          lettera a), della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,  possono
          essere assegnati  dipendenti  del  Ministero  ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20  per
          cento del predetto contingente  complessivo,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti  per  specifiche  aree  di   attivita'   e   per
          particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
          competenza desumibile da specifici ed  analitici  curricoli
          culturali e professionali con particolare riferimento  alla
          formazione universitaria, alla provenienza  da  qualificati
          settori  del  lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle
          funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del
          criterio dell'invarianza della spesa  di  cui  all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227: 
                «Art.   3   (Funzioni   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. L'ufficio di  Gabinetto  coadiuva  il
          Capo di Gabinetto. Tale ufficio,  di  livello  dirigenziale
          generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,
          da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in  distinte
          aree organizzative. Possono essere nominati  dal  Ministro,
          su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi  di
          Gabinetto,  di  cui  almeno  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          preposti  a  uffici  di   livello   dirigenziale   generale
          dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali  del
          Corpo della Guardia  di  finanza.  Puo'  essere,  altresi',
          nominato dal  Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri, un  Consigliere  diplomatico  scelto  fra  i
          funzionari  della  carriera  diplomatica.  Possono  essere,
          altresi',  nominati  dal  Ministro   non   piu'   di   otto
          Consiglieri  scelti   fra   persone   dotate   di   elevata
          professionalita' nelle materie di competenza del  Ministero
          ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
          della guardia di finanza. Per  le  specifiche  esigenze  di
          consulenza  studio  e  ricerca  degli  uffici  di   diretta
          collaborazione, di cui al presente articolo,  e'  assegnato
          un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle
          dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. 
                2. Il capo della segreteria del Ministro  sovrintende
          alla  cura  degli  uffici  di  segreteria  del  Ministro  e
          provvede   al   coordinamento   degli   impegni   ed   alla
          predisposizione  di  quanto  occorra  per  gli   interventi
          istituzionali del Ministro. Il segretario particolare  cura
          l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e  svolge
          i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente  al  suo
          incarico istituzionale. 
                3.  L'ufficio  del   coordinamento   legislativo   e'
          articolato in due sezioni,  strutturate  in  distinte  aree
          organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
          legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze».  La
          prima  sezione  e'  competente  a  trattare  le   questioni
          riferibili    alle    aree    di    attivita'     indicate,
          rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma  1
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, e successive  modificazioni;  la  seconda  sezione  e'
          competente a trattare le questioni riferibili  all'area  di
          attivita'  indicata   alla   lettera   d)   del   comma   1
          dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300  del
          1999.  L'ufficio   del   coordinamento   legislativo   cura
          l'attivita' di definizione delle iniziative  legislative  e
          regolamentari nelle materie di  competenza  del  Ministero,
          con la collaborazione, anche ai fini dello studio  e  della
          progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
          generali  e  garantendo  la  valutazione  dei  costi  e  la
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme   introdotte   e   l'analisi
          dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
          lo snellimento e la semplificazione  normativa.  Esamina  i
          provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
          di  iniziativa  parlamentare;  cura,  in  particolare,   il
          raccordo   permanente   con   l'attivita'   normativa   del
          Parlamento, i conseguenti rapporti con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e   le   altre   amministrazioni
          interessate,  anche  per   quanto   riguarda   l'attuazione
          normativa di atti dell'Unione europea. Cura il  contenzioso
          internazionale,  comunitario,  costituzionale  nonche'  gli
          adempimenti  relativi  al  contenzioso   sugli   atti   del
          Ministro.  Cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di
          controllo e di indirizzo riguardanti  il  Ministero  ed  il
          seguito dato agli stessi e svolge attivita'  di  consulenza
          giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari. 
                4. La segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro  il
          supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
          la  elaborazione,  la  impostazione  e  la  verifica  degli
          effetti di politiche generali e di  settore,  con  riguardo
          alla individuazione degli interventi  di  finanza  pubblica
          necessari  ai  fini  della  loro  attuazione   e   per   le
          conseguenti  determinazioni,  di   competenza   dell'organo
          politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
          finanziarie. 
                5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema  e
          gli organi di  informazione  nazionali  ed  internazionali;
          segue  l'informazione  italiana  ed  estera;   promuove   e
          gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
          del  Ministero,  programmi  ed  iniziative  editoriali   di
          informazione istituzionale.  Esso  e'  costituito  a  norma
          dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.  150,  salvo,
          per quanto attiene alla prima applicazione  della  predetta
          legge, il disposto di cui all'articolo  6,  comma  2  della
          legge  medesima.  Il  Ministro,  inoltre,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 7 della  citata  legge  n.  150  del
          2000,  puo'  essere  coadiuvato  da   un   portavoce,   che
          sovrintende all'attivita' dell'ufficio stampa  e  coordina,
          sotto il profilo dell'indirizzo  politico,  l'attivita'  di
          comunicazione dell'intero Ministero. 
                6.  Le   segreterie   dei   Vice   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo
          con gli uffici del Ministero e  con  gli  altri  uffici  di
          diretta collaborazione e curano  i  rapporti  con  soggetti
          pubblici    e    privati,    in    ragione    dell'incarico
          istituzionale.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  7  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  3  luglio
          2003, n. 227: 
                «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. - 6. (Omissis). 
                7. Al personale  non  dirigenziale  o  a  quello  con
          rapporto di impiego non privato, assegnato agli  uffici  di
          diretta collaborazione, su proposta dei responsabili  degli
          uffici di cui all'articolo 2, comma  2,  spetta,  a  fronte
          delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
          disponibilita'  ad  orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
          diretta   collaborazione,   sostitutiva   degli    istituti
          retributivi    finalizzati     all'incentivazione     della
          produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'articolo  2,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale,  la  misura  dell'indennita'  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
          legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la  concretezza
          delle  azioni  delle   pubbliche   amministrazioni   e   la
          prevenzione  dell'assenteismo),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).
          - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Le assunzioni di cui al comma 1  sono  autorizzate
          con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
          4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   previa
          richiesta delle  amministrazioni  interessate,  predisposta
          sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli  6
          e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165  del  2001,
          corredata  da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni
          avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti  economie
          e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  399,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a
          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle
          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del
          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal
          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano
          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e
          contabile. 
                (Omissis).».