Art. 33 
 
Servizi territoriali e ospedalieri di  Neuropsichiatria  infantile  e
  dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi 
 
  1. Nelle more di un intervento organico strutturale  a  regime,  al
fine  di  potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
Neuropsichiatria infantile  e  dell'adolescenza  e  di  garantire  la
prevenzione e la presa in carico  multidisciplinare  dei  pazienti  e
delle  loro  famiglie,  assicurando  adeguati  interventi  in  ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai  bisogni  di  salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ai  vincoli  previsti
dalla legislazione vigente  in  materia  di  personale  e  fino  alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8  milioni  di  euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,  utilizzare
forme di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, fino al  31  dicembre  2021,  per  il  reclutamento  di
professionisti sanitari e di assistenti sociali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello  del
finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  cui  concorre  lo
Stato e' incrementato di 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Al
relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  3. Al fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle  forme
di disagio psicologico dei bambini e degli  adolescenti,  conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in  deroga  all'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31  dicembre
2021,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  a  psicologi,  regolarmente  iscritti  al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le  prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a  cittadini,  minori  ed  operatori
sanitari, nonche' di garantire  le  attivita'  previste  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  per  una  spesa  complessiva   non
superiore all'importo  indicato  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
  4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria  attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e'  riconosciuto  un  compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000  euro.  Conseguentemente  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento pari a  19.932.000  euro  e'  riportata
nella tabella D allegata al presente decreto. 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
  (( 6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della  salute  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai
servizi psicologici delle fasce piu' deboli  della  popolazione,  con
priorita' per i pazienti affetti da  patologie  oncologiche,  nonche'
per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti  in  eta'
scolare. 
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine  del  rispetto  del
limite di spesa autorizzato. 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  10  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.