((Art. 43 ter 
 
Disposizioni straordinarie  in  materia  di  promozione  dell'offerta
                              turistica 
 
  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica  nazionale  e  di  far
fronte alle ricadute economiche  negative  sul  settore  turistico  a
seguito delle misure di contenimento  e  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una  polizza
assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore  dei  turisti
stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San  Marino
o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la  sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante  la  loro
permanenza  nel  territorio  regionale,  quali  ospiti  di  strutture
turistico-ricettive, per il rimborso  delle  spese  mediche  da  essi
sostenute in relazione al  COVID-19  per  prestazioni  erogate  dalle
strutture del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei  costi  per  il
prolungamento del loro soggiorno in Italia. 
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle  ore
ventiquattro della data di stipulazione della relativa  polizza  sino
alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. 
  3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma
1,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del turismo  un  fondo,  denominato
«Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con  una  dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n.  120  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici in relazione  all'aggiudicazione  dei
          contratti  pubblici  sopra  soglia).  -  1.  Al   fine   di
          incentivare gli investimenti  pubblici  nel  settore  delle
          infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al  fine  di
          far fronte alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito
          delle misure di  contenimento  e  dell'emergenza  sanitaria
          globale  del  COVID-19,  si  applicano  le   procedure   di
          affidamento e la disciplina dell'esecuzione  del  contratto
          di  cui  al  presente  articolo  qualora  la  determina   a
          contrarre  o  altro  atto   di   avvio   del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
          rispetto dei termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti procedono  all'affidamento  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura,  inclusa  l'attivita'
          di progettazione, di importo pari o superiore  alle  soglie
          di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016 n. 50, mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,
          previa  motivazione  sulla  sussistenza   dei   presupposti
          previsti  dalla  legge,  la   procedura   competitiva   con
          negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo
          64 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  per  i  settori
          ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per  i  settori
          speciali, in  ogni  caso  con  i  termini  ridotti  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. 
                3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
          lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei   servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di opere di importo pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016  n.  50,  la  procedura   negoziata   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
          i settori ordinari,  e  di  cui  all'articolo  125,  per  i
          settori   speciali,   puo'   essere   utilizzata,    previa
          pubblicazione dell'avviso di  indizione  della  gara  o  di
          altro atto equivalente, nel  rispetto  di  un  criterio  di
          rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
          della crisi  causata  dalla  pandemia  da  COVID-19  o  dal
          periodo di sospensione delle  attivita'  determinato  dalle
          misure di contenimento adottate per fronteggiare la  crisi,
          i  termini,  anche  abbreviati,  previsti  dalle  procedure
          ordinarie  non  possono  essere  rispettati.  La  procedura
          negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
          50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui  all'articolo
          125,  per  i  settori  speciali,  puo'  essere   utilizzata
          altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
          lavori, servizi e forniture di  importo  pari  o  superiore
          alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  anche  in  caso  di  singoli  operatori
          economici  con  sede  operativa  collocata   in   aree   di
          preesistente   crisi   industriale   complessa   ai   sensi
          dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, che, con riferimento a dette aree ed  anteriormente
          alla dichiarazione dello stato di  emergenza  sanitaria  da
          COVID-19 del 31 gennaio  2020,  abbiano  stipulato  con  le
          pubbliche  amministrazioni   competenti   un   accordo   di
          programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori
          dell'edilizia   scolastica,    universitaria,    sanitaria,
          giudiziaria  e  penitenziaria,  delle  infrastrutture   per
          attivita'  di  ricerca  scientifica  e  per  la   sicurezza
          pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
          ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
          compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
          ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
          aggiornamenti, nonche' per gli interventi  funzionali  alla
          realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
          il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
          essi,  per  quanto  non  espressamente   disciplinato   dal
          presente   articolo,   le    stazioni    appaltanti,    per
          l'affidamento delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
          servizi e forniture nonche' dei  servizi  di  ingegneria  e
          architettura, inclusa l'attivita' di progettazione,  e  per
          l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
          salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli  articoli
          30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
          delle  disposizioni  in   materia   di   subappalto.   Tali
          disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
          messa  a  norma  o  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici
          destinati ad attivita' istituzionali, al fine di  sostenere
          le imprese ed i professionisti del  comparto  edile,  anche
          operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
          punto  di  vista  culturale  o  paesaggistico,  nonche'  di
          recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.» 
              5.  Per  ogni  procedura  di  appalto  e'  nominato  un
          responsabile  unico  del  procedimento  che,  con   propria
          determinazione adeguatamente motivata,  valida  ed  approva
          ciascuna fase progettuale o di  esecuzione  del  contratto,
          anche in corso d'opera. 
                6. Gli atti delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai
          sensi del presente articolo sono  pubblicati  e  aggiornati
          nei rispettivi siti internet istituzionali,  nella  sezione
          «Amministrazione  trasparente»   e   sono   soggetti   alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33. Nella medesima sezione, e sempre ai  sensi  e  per  gli
          effetti del predetto decreto legislativo n.  33  del  2013,
          sono  altresi'  pubblicati  gli  ulteriori  atti   indicati
          all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
          2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo
          162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'  limitato  ai
          casi  di  stretta  necessita'  e  richiede  una   specifica
          motivazione.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.