((Art. 5 bis 
 
                   Misure per il settore elettrico 
 
  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe
del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno
2021: 
  a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di
anidride  carbonica  (CO2),  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  e  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una  quota  di  competenza  del
Ministero della transizione ecologica e per una quota  di  competenza
del Ministero dello sviluppo economico,  e'  destinata  nella  misura
complessiva di 609 milioni  di  euro  al  sostegno  delle  misure  di
incentivazione   delle   energie   rinnovabili   e    dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
  b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi   energetici   e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77; 
  b) quanto a 429 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle
medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto
residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di  quota  parte
dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui
all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  d) quanto a 40 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,
          n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE  che  modifica
          la  direttiva  2003/87/CE  al  fine  di   perfezionare   ed
          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
          emissione di gas a effetto  serra),  abrogato  dal  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  recava  «Messa  all'asta
          delle quote». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato): 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del collocamento",  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa alla data di entrata
          in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone"  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure
          urgenti per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
          termine  di  cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229): 
                «Art.  2  (Misure  per   incentivare   la   mobilita'
          sostenibile nelle aree metropolitane). - 1.  E'  istituito,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
          "Programma sperimentale buono mobilita'", con una dotazione
          pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
          l'anno 2020, euro 70  milioni  per  l'anno  2021,  euro  55
          milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023  e
          euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al
          presente comma. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo,  per  ciascuno  degli  anni  2019,
          2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte  dei  proventi
          delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.
          30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare,  versata  dal  Gestore  dei  servizi
          energetici (GSE) ad apposito capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, che resta acquisita definitivamente  all'erario.  Le
          disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
          conto residui, sono destinate, nei limiti  della  dotazione
          del fondo di cui al primo periodo  e  fino  ad  esaurimento
          delle risorse, alla concessione  in  favore  dei  residenti
          maggiorenni  nei  capoluoghi  di  Regione,   nelle   Citta'
          metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia  ovvero  nei
          Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,  di  un
          "buono mobilita' ",  pari  al  60  per  cento  della  spesa
          sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  500,
          a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per
          l'acquisto  di  biciclette,  anche  a  pedalata  assistita,
          nonche' di veicoli per la mobilita' personale a propulsione
          prevalentemente elettrica di cui  all'articolo  33-bis  del
          decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  ovvero
          per l'utilizzo dei servizi di  mobilita'  condivisa  a  uso
          individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il  "buono
          mobilita'" puo' essere richiesto  per  una  sola  volta  ed
          esclusivamente per una delle destinazioni  d'uso  previste.
          Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono definite le  modalita'
          e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del  beneficio
          di cui al terzo periodo del presente comma, anche  ai  fini
          del rispetto del limite di spesa. Al  fine  di  ridurre  le
          emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni  dal
          2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione  del
          fondo di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle
          risorse,  alla  concessione,  ai   residenti   nei   comuni
          interessati dalle procedure di  infrazione  comunitaria  n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015 per la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal  1°
          gennaio 2021 al 31  dicembre  2021,  autovetture  omologate
          fino alla classe Euro 3 o  motocicli  omologati  fino  alla
          classe Euro  2  ed  Euro  3  a  due  tempi,  di  un  "buono
          mobilita'",  cumulabile  con  quello  previsto   al   terzo
          periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad  euro
          500 per ogni motociclo rottamati  da  utilizzare,  entro  i
          successivi tre anni, per  l'acquisto,  anche  a  favore  di
          persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico
          locale e regionale, nonche' di biciclette anche a  pedalata
          assistita, e  di  veicoli  per  la  mobilita'  personale  a
          propulsione prevalentemente elettrica di  cui  all'articolo
          33-bis del decreto  -  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8  o  per  l'utilizzo  dei  servizi  di  mobilita'
          condivisa a  uso  individuale.  Il  "buono  mobilita'"  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica  equivalente.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata,  sono  definite
          le modalita' e i termini per l'ottenimento  e  l'erogazione
          del beneficio di cui al sesto periodo, anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa. 
                (Omissis).».