Art. 54 
 
            Restituzione riserve Province autonome Trento 
                              e Bolzano 
 
  1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro  a
ciascuna  Provincia  autonoma  di  Trento  e  Bolzano  a  titolo   di
restituzione delle riserve di cui all'articolo 1,  comma  508,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e  a  riduzione  delle  somme  alle
medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a  120  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  508  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)]: 
                «1.-507. (Omissis). 
                508. Al fine di assicurare il concorso delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali derivanti dal decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148,  e  dal  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, sono riservate  all'Erario,  per  un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della legge 23 luglio  2012,  n.  114.  Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  412  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)]: 
                «1. - 411. (Omissis). 
                412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma  508,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite  alla
          regione Trentino-Alto Adige e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'importo  di  20  milioni  di  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2019,  previa  individuazione
          della relativa copertura finanziaria. 
                (Omissis).».