Art. 55 
 
                Incremento contributo mancato incasso 
                        imposta di soggiorno 
 
  1.  All'articolo  25  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,))
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «250 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle parole: «350 milioni di euro»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Alla  ripartizione
del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.». 
  2. All'onere di cui al comma 1, ((lettera)) a), pari a 100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69  (Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse all'emergenza da COVID-19), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 25 (Fondo per  il  ristoro  ai  comuni  per  la
          mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi
          contributi). - 1. E' istituito, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione  di
          350 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  per  il  ristoro
          parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
          dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno  o  del
          contributo di sbarco di  cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  alla  legge  della
          provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
          del contributo di soggiorno di cui all'articolo  14,  comma
          16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
          contenimento del COVID-19. 
                2.  Alla  ripartizione  del  Fondo   tra   gli   enti
          interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  31
          ottobre 2021. 
                3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
          a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42. 
                3-bis.  All'articolo  4,  comma  1-ter,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il  secondo  periodo
          e' inserito  il  seguente:  "La  dichiarazione  di  cui  al
          periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve
          essere presentata unitamente  alla  dichiarazione  relativa
          all'anno d'imposta 2021".».