((Art. 75 bis 
 
            Misure urgenti per la sicurezza degli uffici 
                     e del personale all'estero 
 
  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del
personale in servizio presso i medesimi uffici,  l'autorizzazione  di
spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo  171  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,   n.   18,   e'
incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di
personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui  all'articolo  158
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 203: 
  1) al secondo comma, lettera b),  le  parole:  «dell'articolo  208»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»; 
  2) il quinto comma e' abrogato; 
  b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
618. 
  2. In favore  del  personale  con  sede  di  servizio  in  Stati  o
territori  dove  non  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria  in  forma
diretta, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e'  autorizzato  a  stipulare  una  o  piu'   polizze
assicurative  per  prestazioni  sanitarie  in   caso   di   malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza  in  loco  di  strutture
sanitarie  adeguate  all'evento   occorso,   per   il   trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza  prevede  la
copertura assicurativa  anche  per  i  familiari  a  carico,  purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 
  3. Per il personale inviato  in  missione  in  Stato  o  territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale  non  e'  erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il  Ministero  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   stipula   polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia  o
infortunio e  per  il  trasferimento  dell'infermo  e  dell'eventuale
accompagnatore. 
  4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui  ai
commi 1, 2  e  3,  trovano  applicazione,  nella  misura  in  cui  le
prestazioni non sono coperte dalle  polizze  assicurative  stipulate,
l'assistenza sanitaria in forma indiretta  prevista  dall'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma  86,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del  trasferimento
dell'infermo previsto dall'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di
ruolo in servizio o  inviato  in  missione  all'estero,  una  o  piu'
polizze assicurative che coprono i rischi di  morte,  di  invalidita'
permanente o di altre gravi menomazioni, causati da  atti  di  natura
violenta o da eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un  massimale  di  copertura
non inferiore a 1 milione di euro in caso  di  morte  e  sono  estese
anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi  nella
stessa sede del dipendente». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
                «Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero).  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
                2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                  a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
          A ; 
                  b) dalle maggiorazioni relative ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
                3. I coefficienti di sede sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                  a)  del  costo  della  vita,   desunto   dai   dati
          statistici elaborati  dalle  Nazioni  Unite  e  dall'Unione
          europea, con particolare riferimento al costo dei  servizi.
          Il  Ministero  puo'  a  tal  fine  avvalersi   di   agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
                  b) degli oneri connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                  c) del corso dei cambi. 
                4. Ai fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
                5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
                6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
          qualsiasi titolo  l'abitazione,  l'indennita'  di  servizio
          all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
          12 per cento. 
                7. Le indennita' base  di  cui  al  comma  2  possono
          essere periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro
          degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  per  tener
          conto  della  variazione  percentuale  del   valore   medio
          dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT.  La  variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.». 
              - Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
          (Codice dell'ordinamento  militare),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 203 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  203  (Trattamento   delle   persone   estranee
          all'Amministrazione).    -    Alle     persone     estranee
          all'Amministrazione   degli   affari   esteri   cui   siano
          conferite, con le forme previste dall'art. 36, le  funzioni
          di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo
          dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero  trattamento
          che  il  presente  decreto  stabilisce  per  i   funzionari
          diplomatici  preposti  alle  rappresentanze  stesse.   Alle
          persone predette non compete la retribuzione spettante  per
          l'interno al personale di ruolo. 
                Alle  persone  estranee   all'Amministrazione   degli
          affari esteri in servizio all'estero ai sensi del  presente
          decreto compete: 
                  a) se incaricate delle funzioni di capo di  ufficio
          consolare di I categoria,  il  trattamento  previsto  dagli
          articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208,
          nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; 
                  b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168,
          il trattamento previsto dai titoli I e  II  della  presente
          parte ad esclusione dell'articolo 176,  dell'articolo  179,
          comma 2, nonche' degli articoli 208 e 211; 
                  c) se preposte ad uffici consolari di II categoria,
          il trattamento di cui agli articoli 186 e 208. 
                Per quanto necessario, la qualifica di  equiparazione
          ai    dipendenti    statali    delle    persone    estranee
          all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal  Ministero
          degli affari  esteri  secondo  criteri  concordati  con  il
          Ministero del tesoro. 
                Alle persone  indicate  alle  lettere  a)  e  b)  del
          secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84. 
                Le  disposizioni  dell'art.  211  si   applicano   al
          personale indicato nel presente articolo che abbia  diritto
          all'assistenza ENPAS.»