((Art. 8 bis Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali 1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 33-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.».