((Art. 8 bis 
 
Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  in materia di assicurazione per la produzione,  il  deposito  e  la
  vendita di fuochi artificiali 
 
  1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole:  «dal  1°  marzo  2020  al  30  settembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  33-bis
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   33-bis   (Disposizioni    in    materia    di
          assicurazione per la produzione, il deposito e  la  vendita
          di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i
          termini  di  validita'  dei  contratti   di   assicurazione
          obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione,  il
          deposito o la vendita di fuochi  artificiali  di  cui  agli
          articoli 47 e 55 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura
          della responsabilita' civile verso  terzi  per  l'attivita'
          pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021  al  30  luglio
          2021, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri
          per l'assicurato. La proroga del  contratto  ai  sensi  del
          presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di  analoghe
          facolta'    contrattualmente     previste     in     favore
          dell'assicurato, che restano esercitabili.».