((Art. 9 ter 
 
        Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta
sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto  2021,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai  soggetti  che
presentano  cause  di  esclusione  dall'applicazione   degli   indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che  adottano  il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario  di  cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa',  associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti  indicati  al
comma 1 del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
                2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del
          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a
          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di
          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il
          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione
          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di
          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'
          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al
          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                3. I dati  rilevanti  ai  fini  della  progettazione,
          della realizzazione, della costruzione e  dell'applicazione
          degli indici sono  acquisiti  dalle  dichiarazioni  fiscali
          previste  dall'ordinamento  ,   dalle   fonti   informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
                4.  I  contribuenti  cui  si  applicano  gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
                4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi,   approvati   con   il   provvedimento    previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione  degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
                6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta
          nei quali il contribuente: 
                  a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'articolo 54, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'articolo
          10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
          di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
                9. Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
                10. La dichiarazione degli importi di cui al comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
                11. In relazione ai diversi livelli di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                  a)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                  b)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                  c) l'esclusione dell'applicazione della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche  ai  fini  di  quanto
          previsto   al   secondo   periodo   del   comma   36-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148; 
                  d) l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  e)  l'anticipazione  di   almeno   un   anno,   con
          graduazione in funzione del livello di  affidabilita',  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con
          riferimento al reddito di impresa e di lavoro  autonomo,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  f) l'esclusione della determinazione sintetica  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
                12.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuati i livelli  di  affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
                13. Con riferimento al periodo d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
                14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia
          di finanza, nel definire specifiche strategie di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                15. All'articolo 10, comma 12, della legge  8  maggio
          1998, n. 146, dopo le  parole:  "studi  di  settore,"  sono
          inserite  le   seguenti:   "degli   indici   sintetici   di
          affidabilita' fiscale". La societa' indicata  nell'articolo
          10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,
          altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
          sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati,  a
          potenziare le  attivita'  di  analisi  per  contrastare  la
          sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
          natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio  di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con
          altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad  oggetto  anche
          lo scambio, l'utilizzo e  la  condivisione  dei  dati,  dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
                16. Nei casi di  omissione  della  comunicazione  dei
          dati   rilevanti    ai    fini    della    costruzione    e
          dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
          o incompleta dei medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  8,  comma
          1, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471.
          L'Agenzia delle entrate, prima  della  contestazione  della
          violazione, mette a disposizione del contribuente,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in  proprio
          possesso, invitando lo stesso ad eseguire la  comunicazione
          dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
          Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  55
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
                17.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                18.  Le  disposizioni   normative   e   regolamentari
          relative all'elaborazione e all'applicazione dei  parametri
          previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati  l'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 
                19. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435 (Regolamento recante  modifiche  al  D.P.R.  22  luglio
          1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento).  - 1. (Omissis). 
                2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
                (Omissis).». 
              - L'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria), abrogato dalla legge  23  dicembre  2014,  n.
          190,   recava   «Regime   fiscale    di    vantaggio    per
          l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da   54   a   89
          dell'articolo 1 della citata legge  23  dicembre  2014,  n.
          190: 
                «1. - 53. (Omissis). 
                54.  I   contribuenti   persone   fisiche   esercenti
          attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente: 
                  a) hanno conseguito ricavi ovvero  hanno  percepito
          compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a  euro
          65.000; 
                  b)  hanno  sostenuto   spese   per   un   ammontare
          complessivamente non superiore ad  euro  20.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per  lavoratori
          dipendenti e per  collaboratori  di  cui  all'articolo  50,
          comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo
          la modalita' riconducibile a un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, comprese le  somme  erogate  sotto  forma  di
          utili da partecipazione agli associati di cui  all'articolo
          53, comma 2, lettera c), e  le  spese  per  prestazioni  di
          lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
                55. Ai fini  della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito per l'accesso al  regime  forfetario  di  cui  al
          comma 54, lettera a): 
                  a) non rilevano gli ulteriori  componenti  positivi
          indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del  comma  9
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96; 
                  b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
          contraddistinte da differenti codici ATECO,  si  assume  la
          somma dei ricavi  e  dei  compensi  relativi  alle  diverse
          attivita' esercitate. 
                56. Le persone fisiche che intraprendono  l'esercizio
          di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
          forfetario comunicando, nella dichiarazione  di  inizio  di
          attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
          cui al comma 54 del presente articolo. 
                57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
                  a) le persone fisiche che si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di
          regimi forfetari di determinazione del reddito; 
                  b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
          che sono residenti in uno degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di
          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato
          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento
          del reddito complessivamente prodotto; 
                  c) i soggetti che in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di
          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
                  d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa,  arti   o
          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente
          all'esercizio dell'attivita', a  societa'  di  persone,  ad
          associazioni o a imprese familiari di  cui  all'articolo  5
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
          direttamente o indirettamente  societa'  a  responsabilita'
          limitata  o  associazioni  in  partecipazione,   le   quali
          esercitano    attivita'    economiche    direttamente     o
          indirettamente  riconducibili   a   quelle   svolte   dagli
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
                  d-bis) le persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia
          esercitata  prevalentemente  nei  confronti  di  datori  di
          lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
          intercorsi rapporti di lavoro nei  due  precedenti  periodi
          d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o
          indirettamente riconducibili ai suddetti datori di  lavoro,
          ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
          dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
          dell'esercizio di arti o professioni; 
                  d-ter) i soggetti che  nell'anno  precedente  hanno
          percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
          a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente  agli
          articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000  euro;
          la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
          lavoro e' cessato. 
                58. Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
          contribuenti di cui al  comma  54:  a)  non  esercitano  la
          rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, per le operazioni  nazionali;  b)
          applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
          41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  c)  applicano  agli
          acquisti di beni intracomunitari l'articolo  38,  comma  5,
          lettera c), del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  d)  applicano  alle
          prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
          rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; e) applicano  alle  importazioni,
          alle esportazioni e alle operazioni ad esse  assimilate  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
          della   facolta'   di   acquistare    senza    applicazione
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
          c), e secondo comma, del medesimo  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   633   del   1972,   e   successive
          modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
          contribuenti di cui al comma  54  non  hanno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
          o addebitata sugli acquisti ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le
          cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
          71 e 72, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  sono  ammesse  nei  limiti,  anche
          prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo  le
          modalita' stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                59.  Salvo  quanto   disposto   dal   comma   60,   i
          contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario   sono
          esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
          da tutti  gli  altri  obblighi  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ad
          eccezione degli obblighi di numerazione e di  conservazione
          delle fatture di acquisto e  delle  bollette  doganali,  di
          certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei
          relativi documenti. Resta fermo l'esonero  dall'obbligo  di
          certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1996, n. 696, e successive modificazioni. 
                60.  I   contribuenti   che   applicano   il   regime
          forfetario,  per  le  operazioni  per  le  quali  risultano
          debitori dell'imposta, emettono la fattura o  la  integrano
          con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
                61.  Il   passaggio   dalle   regole   ordinarie   di
          applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  al  regime
          forfetario comporta la rettifica della  detrazione  di  cui
          all'articolo 19-bis.2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi  nella
          dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
          ordinarie. In caso di passaggio,  anche  per  opzione,  dal
          regime  forfetario  alle  regole   ordinarie   e'   operata
          un'analoga rettifica della detrazione  nella  dichiarazione
          del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. 
                62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
          e' applicata l'imposta sul  valore  aggiunto  e'  computata
          anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non
          si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
          6,  quinto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 32-bis del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
          essere esercitato, ai sensi degli articoli  19  e  seguenti
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972,  e  successive  modificazioni,  il  diritto  alla
          detrazione  dell'imposta  relativa   alle   operazioni   di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
          2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
                63.   L'eccedenza    detraibile    emergente    dalla
          dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano  il
          regime  forfetario,  relativa  all'ultimo   anno   in   cui
          l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  applicata  nei   modi
          ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
          utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
                64. I soggetti di cui  al  comma  54  determinano  il
          reddito imponibile applicando all'ammontare  dei  ricavi  o
          dei compensi  percepiti  il  coefficiente  di  redditivita'
          nella misura  indicata  nell'allegato  n.  4  annesso  alla
          presente legge, diversificata a seconda  del  codice  ATECO
          che contraddistingue l'attivita'  esercitata.  Sul  reddito
          imponibile si applica un'imposta  sostitutiva  dell'imposta
          sui redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  pari  al  15
          per  cento.  Nel  caso  di   imprese   familiari   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
          quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
          dovuta  dall'imprenditore.   I   contributi   previdenziali
          versati in ottemperanza a disposizioni di  legge,  compresi
          quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
          familiare fiscalmente a carico, ai sensi  dell'articolo  12
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   917   del   1986,   e   successive
          modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
          il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa  sui
          collaboratori stessi, si deducono dal  reddito  determinato
          ai sensi  del  presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
          deducibile dal reddito complessivo ai  sensi  dell'articolo
          10 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica   n.   917   del   1986,   e   successive
          modificazioni. Si applicano le disposizioni in  materia  di
          versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 
                65. Al fine di favorire l'avvio di  nuove  attivita',
          per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'  iniziata  e
          per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64  e'
          stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: 
                  a) il contribuente non abbia  esercitato,  nei  tre
          anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
          attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa,  anche
          in forma associata o familiare; 
                  b) l'attivita' da esercitare  non  costituisca,  in
          nessun  modo,  mera   prosecuzione   di   altra   attivita'
          precedentemente svolta sotto forma di lavoro  dipendente  o
          autonomo,   escluso   il   caso    in    cui    l'attivita'
          precedentemente svolta  consista  nel  periodo  di  pratica
          obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
                  c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta  in
          precedenza da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi
          ricavi  e  compensi,  realizzati  nel   periodo   d'imposta
          precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
          non sia superiore al limite di cui al comma 54. 
                66. I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito
          riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha  effetto  il
          regime forfetario, la cui tassazione o deduzione  e'  stata
          rinviata in conformita' alle disposizioni del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  che  dispongono  o  consentono  il
          rinvio, partecipano per le quote  residue  alla  formazione
          del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
          del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano  ai
          fini  della  determinazione  del  valore  della  produzione
          netta. 
                67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
          del regime forfetario  non  sono  assoggettati  a  ritenuta
          d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine,  i
          contribuenti  rilasciano  un'apposita  dichiarazione  dalla
          quale risulti che il reddito cui le  somme  afferiscono  e'
          soggetto ad imposta sostitutiva. 
                68.  Le  perdite  fiscali  generatesi   nei   periodi
          d'imposta anteriori a  quello  da  cui  decorre  il  regime
          forfetario possono  essere  computate  in  diminuzione  del
          reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
          ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai  sensi
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,  i   documenti   ricevuti   ed   emessi,   i
          contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario   sono
          esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
          scritture  contabili.  La  dichiarazione  dei  redditi   e'
          presentata nei termini e  con  le  modalita'  definiti  nel
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
          comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
          ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,   e
          successive modificazioni, ad eccezione  delle  ritenute  di
          cui agli articoli 23 e 24 del medesimo  decreto;  tuttavia,
          nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
          indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i
          quali all'atto del pagamento  degli  stessi  non  e'  stata
          operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 
                70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
          possono optare per l'applicazione dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e delle imposte sul  reddito  nei  modi  ordinari.
          L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
          la    prima    dichiarazione    annuale    da    presentare
          successivamente alla scelta operata. Trascorso  il  periodo
          minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione  resta
          valida per ciascun anno successivo, fino a  quando  permane
          la concreta applicazione della scelta operata. 
                71. Il regime forfetario cessa di avere  applicazione
          a partire dall'anno successivo a quello in cui  viene  meno
          taluna delle condizioni  di  cui  al  comma  54  ovvero  si
          verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. 
                72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  d'imposta
          soggetto a regime ordinario, al fine  di  evitare  salti  o
          duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che,  in
          base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
          a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
          determinazione del reddito degli anni successivi  ancorche'
          di competenza di tali  periodi;  viceversa  i  ricavi  e  i
          compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
          reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
          forfetario,  non  hanno  concorso  a  formare  il   reddito
          imponibile del periodo assumono rilevanza  nei  periodi  di
          imposta successivi nel corso  dei  quali  si  verificano  i
          presupposti previsti dal regime forfetario.  Corrispondenti
          criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
          regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
          da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
          periodo di imposta soggetto a un diverso regime,  le  spese
          sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
          non assumono rilevanza  nella  determinazione  del  reddito
          degli   anni   successivi.   Nel    caso    di    cessione,
          successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
          strumentali acquisiti in esercizi precedenti  a  quello  da
          cui decorre il  regime  forfetario,  ai  fini  del  calcolo
          dell'eventuale  plusvalenza  o  minusvalenza   determinata,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si
          assume come costo non ammortizzato quello  risultante  alla
          fine dell'esercizio precedente a quello dal  quale  decorre
          il  regime.  Se  la  cessione  concerne  beni   strumentali
          acquisiti nel corso del regime forfetario, si  assume  come
          costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
                73. Con il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da
          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono
          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime
          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente
          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al
          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei
          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei
          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. 
                74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          il contenzioso si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni vigenti in  materia  di  imposte  dirette,  di
          imposta sul valore aggiunto e di  imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive;  per  i  contribuenti  che  hanno  un
          fatturato  annuo  costituito  esclusivamente   da   fatture
          elettroniche, il termine di decadenza di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In  caso  di
          infedele indicazione, da parte dei contribuenti,  dei  dati
          attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
          57 che determinano la cessazione del  regime  previsto  dai
          commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
          le misure delle sanzioni minime  e  massime  stabilite  dal
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   sono
          aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
          supera del  10  per  cento  quello  dichiarato.  Il  regime
          forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
          a  quello  in  cui,  a  seguito  di  accertamento  divenuto
          definitivo, viene meno taluna delle condizioni  di  cui  al
          comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle  fattispecie
          indicate al comma 57. 
                75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito assoggettato al regime forfetario. 
                76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
          d'impresa  possono  applicare,  ai  fini  contributivi,  il
          regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84. 
                77. Il reddito forfettario determinato ai  sensi  dei
          precedenti  commi  costituisce  base  imponibile  ai  sensi
          dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su  tale
          reddito  si  applica  la  contribuzione  dovuta   ai   fini
          previdenziali, ridotta del 35 per cento.  Si  applica,  per
          l'accredito della contribuzione,  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 2, comma 29, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. 
                78. Nel caso in  cui  siano  presenti  coadiuvanti  o
          coadiutori, il soggetto di cui al  comma  76  del  presente
          articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
          singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
          del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito  imponibile
          sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
          sensi dell'articolo 3-bis del  decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni. 
                79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi
          dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
          al comma  76  sono  effettuati  entro  gli  stessi  termini
          previsti per il versamento delle somme dovute in base  alla
          dichiarazione dei redditi. 
                80. Ai soggetti di  cui  al  comma  76  del  presente
          articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
          presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
          non si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  59,
          comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
          comma 54 del presente articolo non si applica la  riduzione
          contributiva   di   tre   punti    percentuali,    prevista
          dall'articolo 1, comma 2, della legge  2  agosto  1990,  n.
          233. 
                82. Il regime contributivo agevolato cessa  di  avere
          applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
          viene meno taluna delle  condizioni  di  cui  al  comma  54
          ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
          57.  La  cessazione  determina,  ai   fini   previdenziali,
          l'applicazione del regime ordinario di determinazione e  di
          versamento del contributo dovuto. Il  passaggio  al  regime
          previdenziale   ordinario,   in   ogni   caso,    determina
          l'impossibilita'   di   fruire   nuovamente   del    regime
          contributivo  agevolato,  anche   laddove   sussistano   le
          condizioni di cui al comma  54.  Non  possono  accedere  al
          regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne
          facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il  mancato
          rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  54  nell'anno
          della richiesta stessa. 
                83.  Al  fine  di  fruire  del  regime   contributivo
          agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che  intraprendono
          l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano,  mediante
          comunicazione telematica, apposita  dichiarazione  messa  a
          disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
          d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del  28
          febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
          dichiarazione sia presentata oltre  il  termine  stabilito,
          nelle modalita' indicate,  l'accesso  al  regime  agevolato
          puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
          nuovamente  la  dichiarazione  stessa  entro   il   termine
          stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
          cui al comma 54. 
                84. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  l'Agenzia  delle  entrate  e
          l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini  per
          la  trasmissione  dei  dati  necessari  all'attuazione  del
          regime contributivo agevolato. 
                85. Sono abrogati, salvo quanto  previsto  dal  comma
          88: 
                  a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre  2000,  n.
          388; 
                  b) l'articolo 27 del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111; 
                  c) l'articolo 1, commi da 96 a  115  e  117,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
                86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al
          31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale  agevolato
          di cui all'articolo 13 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388, del regime fiscale di vantaggio  di  cui  all'articolo
          27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111,  o  del  regime   contabile   agevolato   di   cui
          all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n.  98
          del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal  comma  54
          del presente  articolo,  applicano  il  regime  forfetario,
          salva opzione per l'applicazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. 
                87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al
          31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale  agevolato
          di cui all'articolo 13 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388, o del regime fiscale di vantaggio di cui  all'articolo
          27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111,  possono  applicare,  laddove  in   possesso   dei
          requisiti previsti dalla legge, il regime di cui  al  comma
          65 del presente articolo per i soli periodi  d'imposta  che
          residuano al completamento del quinquennio agevolato. 
                88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
          31  dicembre  2014  si  avvalgono  del  regime  fiscale  di
          vantaggio  di  cui  all'articolo  27,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  possono
          continuare ad avvalersene per il  periodo  che  residua  al
          completamento del quinquennio agevolato e comunque fino  al
          compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
                89. Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          dettate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  dei
          commi  da  54  a  88.  Con  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite  le  relative
          modalita' applicative. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e  116  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» 
                «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del
          quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e  quelle  del
          comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
          87 e gli utili  di  cui  all'articolo  89,  commi  2  e  3,
          concorrono a formare il  reddito  imponibile  nella  misura
          indicata, rispettivamente, nell'articolo  58,  comma  2,  e
          nell'articolo 59. 
                2-bis.».