Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  ((1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi  restando  le
attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli  obblighi
derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle
minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e
comunicazioni  elettroniche,  assicurandone  la  disponibilita',   la
confidenzialita' e l'integrita' e garantendone la  resilienza,  anche
ai fini della  tutela  della  sicurezza  nazionale  e  dell'interesse
nazionale nello spazio cibernetico; 
    b) resilienza nazionale nello spazio  cibernetico,  le  attivita'
volte a prevenire un pregiudizio  per  la  sicurezza  nazionale  come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,
n. 131; 
    c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21  settembre  2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 133, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
nei settori di rilevanza strategica; 
    d) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n.  65,  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e  dei  sistemi
informativi nell'Unione; 
    e) strategia nazionale di cybersicurezza,  la  strategia  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          f), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          ottobre 2020, n. 261: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) - e) omissis; 
                  f) pregiudizio per la sicurezza nazionale, danno  o
          pericolo di danno all'indipendenza, all'integrita'  o  alla
          sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche
          poste dalla Costituzione  a  suo  fondamento,  ovvero  agli
          interessi  politici,  militari,  economici,  scientifici  e
          industriali  dell'Italia,  conseguente  all'interruzione  o
          alla compromissione di una funzione essenziale dello  Stato
          o di un servizio essenziale di cui all'articolo 2; 
                  g) - z) omissis.». 
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   105,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2019,  n.
          222, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia  di
          perimetro  di  sicurezza   nazionale   cibernetica   e   di
          disciplina dei poteri speciali  nei  settori  di  rilevanza
          strategica»,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   20
          novembre 2019, n. 272. 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge n. 124 del 2007: 
                «Art. 5 (Comitato interministeriale per la  sicurezza
          della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  sicurezza  della  Repubblica  (CISR)  con  funzioni  di
          consulenza, proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi  e
          sulle finalita' generali della  politica  dell'informazione
          per la sicurezza. 
                2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali  e  gli
          obiettivi  fondamentali  da  perseguire  nel  quadro  della
          politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
          ripartizione delle risorse  finanziarie  tra  il  DIS  e  i
          servizi di informazione per la  sicurezza  e  sui  relativi
          bilanci preventivi e consuntivi. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari  esteri,
          dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  difesa,  dal
          Ministro della  giustizia,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal
          Ministro della transizione ecologica. 
                4. Il direttore generale del DIS svolge  le  funzioni
          di segretario del Comitato. 
                5. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei   ministri,   i   direttori
          dell'AISE e dell'AISI, nonche'  altre  autorita'  civili  e
          militari di cui di volta in volta sia  ritenuta  necessaria
          la presenza in relazione alle questioni da trattare.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo n. 65 del 2018, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
                «Art. 6 (Strategia nazionale di cybersicurezza). - 1.
          Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il
          ((Comitato   interministeriale   per   la    cybersicurezza
          (CIC) )), la strategia nazionale di cybersicurezza  per  la
          tutela  della  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi   di
          interesse nazionale. 
                2.   Nell'ambito   della   strategia   nazionale   di
          ((cybersicurezza)), sono in particolare  indicati,  per  la
          sicurezza  di  reti  e   sistemi   informativi   rientranti
          nell'ambito di applicazione del presente decreto: 
                  a) gli obiettivi  e  le  priorita'  in  materia  di
          sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 
                  b) il  quadro  di  governance  per  conseguire  gli
          obiettivi  e  le  priorita',   inclusi   i   ruoli   e   le
          responsabilita' degli  organismi  pubblici  e  degli  altri
          attori pertinenti; 
                  c) le misure di preparazione, risposta e  recupero,
          inclusa la collaborazione tra settore  pubblico  e  settore
          privato; 
                  d) i programmi di formazione,  sensibilizzazione  e
          istruzione relativi alla strategia in materia di  sicurezza
          delle reti e dei sistemi informativi; 
                  e) i piani di ricerca e sviluppo; 
                  f) un piano di valutazione dei rischi; 
                  g)   l'elenco    dei    vari    attori    coinvolti
          nell'attuazione. 
                3. Con la procedura di cui al comma 1  sono  adottate
          linee  di  indirizzo  per  l'attuazione   della   strategia
          nazionale di ((cybersicurezza)). 
                4. ((L'Agenzia per la cybersicurezza))  trasmette  la
          strategia nazionale in materia di  ((cybersicurezza))  alla
          Commissione europea entro tre mesi dalla sua adozione. Puo'
          essere esclusa la trasmissione di elementi della  strategia
          riguardanti la sicurezza nazionale.».