Art. 10 
 
                Gestione delle crisi che coinvolgono 
                      aspetti di cybersicurezza 
 
  1.  Nelle  situazioni  di  crisi   che   coinvolgono   aspetti   di
cybersicurezza, nei casi in  cui  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri convochi il CISR  in  materia  di  gestione  delle  predette
situazioni di  crisi,  alle  sedute  del  Comitato  sono  chiamati  a
partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. 
  2. (soppresso) 
  3. In situazioni di  crisi  di  natura  cibernetica  il  Nucleo  e'
integrato,  in  ragione  della  necessita',  con  un  rappresentante,
rispettivamente,  del  Ministero  della  salute   e   del   Ministero
dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile,  in  rappresentanza  anche  della  Commissione
interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati  ad  assumere
decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle  riunioni  i
componenti possono  farsi  accompagnare  da  altri  funzionari  della
propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati
a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche  locali,
ed enti, anche essi autorizzati ad assumere  decisioni,  e  di  altri
soggetti  pubblici  o  privati  eventualmente  interessati.  Per   la
partecipazione non  sono  previsti  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione  delle
crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attivita' di  reazione  e
stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni  ed  enti
rispetto a situazioni di  crisi  ((di  natura  cibernetica))  vengano
espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1, lettera b). 
  5. Il Nucleo, per l'espletamento delle  proprie  funzioni  e  fermo
restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  5,  del
((decreto-legge  30   ottobre   2015,   n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198)): 
    a) mantiene costantemente informato il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla crisi
in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; 
    b)  assicura  il  coordinamento  per   l'attuazione   a   livello
interministeriale delle determinazioni del Presidente  del  Consiglio
dei ministri per il superamento della crisi; 
    c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; 
    d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla  crisi  e  li
trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; 
    e) partecipa  ai  meccanismi  europei  di  gestione  delle  crisi
cibernetiche, assicurando altresi' i  collegamenti  finalizzati  alla
gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della
NATO, ((dell'Unione europea)) o di organizzazioni  internazionali  di
cui l'Italia fa parte. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 7-bis, comma 5, del citato
          decreto-legge n. 174 del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 9.