Art. 11 
 
          Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie 
 
  1. ((Con la legge di  bilancio))  e'  determinato  lo  stanziamento
annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere  sul  capitolo  di  cui
all'articolo  18,  comma  1,  sulla  base  della  determinazione  del
fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
previamente comunicata al COPASIR. 
  2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 
    a)  dotazioni  finanziarie   e   contributi   ordinari   di   cui
all'articolo 18 del presente decreto; 
    b) corrispettivi per i servizi prestati  a  soggetti  pubblici  o
privati; 
    c)  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento   della   proprieta'
industriale,   dei   prodotti   dell'ingegno   e   delle   invenzioni
dell'Agenzia; 
    d) altri proventi patrimoniali e di gestione; 
    e)   ((contributi))   dell'Unione   europea   o   di    organismi
internazionali, anche a  seguito  della  partecipazione  a  specifici
bandi, progetti e programmi di collaborazione; 
    f) proventi delle sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  ai  sensi  di
quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  NIS,  dal  decreto-legge
perimetro e dal  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
relative disposizioni attuative; 
    g) ogni altra eventuale entrata. 
  3. Il regolamento di contabilita'  dell'Agenzia,  che  ne  assicura
l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  direttore  generale
dell'Agenzia, previo parere del  COPASIR  e  sentito  il  CIC,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, anche  in  deroga  all'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  alle  norme  di  contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: 
    a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  adottati  dal
direttore  generale  dell'Agenzia  sono  approvati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e  sono
trasmessi alla Corte dei conti che  esercita  il  controllo  previsto
dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte  dei  conti
((sono trasmessi alle  Commissioni  parlamentari  competenti  e  al))
COPASIR. 
  4.  Con  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  su   proposta   del   direttore   generale
dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle  norme  in
materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le  procedure  per  la  stipula  di  contratti  di
appalti di lavori e forniture di beni  e  servizi  per  le  attivita'
dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale  nello
spazio cibernetico, ferma restando la  disciplina  dell'articolo  162
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  18  maggio
          2018, n. 65 e  del  decreto-legge  21  settembre  2019,  si
          rinvia ai riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  1°  agosto
          2003,  n.  259,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          400  del  1988,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 6. 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10,
          e' il seguente: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - (Omissis). 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  162  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
          del presente codice relative alle procedure di  affidamento
          possono essere derogate: 
                  a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
          di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; 
                  b) per i contratti la cui  esecuzione  deve  essere
          accompagnata  da   speciali   misure   di   sicurezza,   in
          conformita' a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
          amministrative. 
                2. Ai fini della deroga di cui al  comma  1,  lettera
          a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
          provvedimento motivato, le  classifiche  di  segretezza  ai
          sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,  n.  124,
          ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di  cui
          al comma 1, lettera  b),  le  amministrazioni  e  gli  enti
          usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori,  i
          servizi e le forniture eseguibili con  speciali  misure  di
          sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
                3. I contratti di cui al comma  1  sono  eseguiti  da
          operatori economici in possesso dei requisiti previsti  dal
          presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi  e
          nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
          n. 124 del 2007. 
                4. L'affidamento dei contratti  di  cui  al  presente
          articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
          sono  invitati  almeno  cinque  operatori   economici,   se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione  con
          piu' di un  operatore  economico  sia  compatibile  con  le
          esigenze di segretezza e sicurezza. 
                5. La Corte dei conti,  tramite  un  proprio  ufficio
          organizzato  in  modo  da  salvaguardare  le  esigenze   di
          riservatezza,  esercita  il  controllo   preventivo   sulla
          legittimita' e sulla regolarita' dei contratti  di  cui  al
          presente articolo, nonche' sulla  regolarita',  correttezza
          ed efficacia  della  gestione.  Dell'attivita'  di  cui  al
          presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di  ciascun
          anno in una relazione al Parlamento.».