Art. 12 
 
                              Personale 
 
  1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente  decreto,
la disciplina  del  contingente  di  personale  addetto  all'Agenzia,
tenuto conto delle  funzioni  ((volte  alla  tutela  della  sicurezza
nazionale  nello  spazio  cibernetico  attribuite  all'Agenzia.))  Il
regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del  personale,
e il relativo trattamento economico e previdenziale,  prevedendo,  in
particolare, per il personale  dell'Agenzia  ((di  cui  al  comma  2,
lettera a) )), un trattamento economico pari a quello in godimento da
parte  dei  dipendenti  della  Banca  d'Italia,  sulla  scorta  della
equiparabilita'   delle   funzioni   svolte   e   del   livello    di
responsabilita'   rivestito.   La   predetta   equiparazione,   ((con
riferimento sia)) al  trattamento  economico  in  servizio  che  ((al
trattamento)) previdenziale, produce  effetti  avendo  riguardo  alle
anzianita' di servizio  maturate  a  seguito  dell'inquadramento  nei
ruoli dell'Agenzia. 
  2.  Il   regolamento   determina,   ((nell'ambito   delle   risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi  dell'articolo  18,  comma
1,)) in particolare: 
    a) l'istituzione di  un  ruolo  del  personale  e  la  disciplina
generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; 
    b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a  tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo
determinato,  con  contratti  di  diritto  privato,  di  soggetti  in
possesso  di  alta   e   particolare   specializzazione   debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per
lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita'
dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine  in
un arco di tempo prefissato; 
    c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non
superiore a cinquanta unita', composto da personale, collocato  fuori
ruolo  o  in  posizione  di  comando  o  altra  ((analoga   posizione
prevista))  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale  non  appartenente  alla
pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  specifica  ed   elevata
competenza in materia di  cybersicurezza  e  di  tecnologie  digitali
innovative, nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e dissemina; 
    d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che
e' possibile assumere a tempo determinato; 
    e) la possibilita' di impiegare  personale  del  Ministero  della
difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    f) le ipotesi di incompatibilita'; 
    g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera   all'interno
dell'Agenzia; 
    h) la disciplina e  il  procedimento  per  la  definizione  degli
aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali  compensi  accessori,
economici  del  rapporto  di  impiego  del   personale   oggetto   di
negoziazione con le rappresentanze del personale; 
    i)  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante  il  Codice  della
proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed  alle  invenzioni
dei dipendenti dell'Agenzia; 
    l) i casi di cessazione dal  servizio  del  personale  assunto  a
tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei  rapporti
a tempo determinato; 
    m) quali delle disposizioni possono essere oggetto  di  revisione
per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 
  3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),  riguardino
professori  universitari  di   ruolo   o   ricercatori   universitari
confermati si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
  4. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  decreto,  il  numero  di  posti  previsti  dalla  dotazione
organica dell'Agenzia e'  individuato  nella  misura  complessiva  di
trecento unita', di  cui  fino  a  un  massimo  di  otto  di  livello
dirigenziale  generale,  fino  a  un  massimo  di   24   di   livello
dirigenziale non generale e fino  a  un  massimo  di  268  unita'  di
personale non dirigenziale. 
  5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica  puo'  essere  rideterminata  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo
18, comma 1. Dei  provvedimenti  adottati  in  materia  di  dotazione
organica dell'Agenzia e' data  tempestiva  e  motivata  comunicazione
((alle Commissioni parlamentari competenti e al)) COPASIR. 
  6. Le assunzioni effettuate in violazione  delle  disposizioni  del
presente decreto o del regolamento di cui al presente  articolo  sono
nulle, ferma restando la responsabilita'  personale,  patrimoniale  e
disciplinare dichi le ha disposte. 
  7.  Il  personale  che  presta  comunque  la  propria  opera   alle
dipendenze  o  in  favore  dell'Agenzia  e'  tenuto,  anche  dopo  la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di  cui
sia venuto a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa  delle  proprie
funzioni. 
  8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere ((delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di  competenza,))
del COPASIR e sentito il CIC. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo  1,  comma  2  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 5. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,
          recante  «Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  luglio
          1980, n. 209, S.O.: 
                «Art.  12  (Direzione  di   istituti   e   laboratori
          extrauniversitari di ricerca). - Con decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
          dei  consigli  delle  facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,  straordinari   ed   associati   possono   essere
          autorizzati a dirigere istituti e laboratori e  centri  del
          Consiglio nazionale delle ricerche o istituti  ed  enti  di
          ricerca a carattere nazionale o regionale. 
                I professori di  ruolo  possono  essere  collocati  a
          domanda in aspettativa  per  la  direzione  di  istituti  e
          laboratori  extrauniversitari  di   ricerca   nazionali   e
          internazionali. 
                I  professori  chiamati   a   dirigere   istituti   o
          laboratori del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  di
          altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati  in
          aspettativa con assegni. 
                L'aspettativa e' concessa con  decreto  del  Ministro
          della  pubblica  istruzione,  su   parere   del   Consiglio
          universitario    nazionale,     che     considerera'     le
          caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
          nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. 
                Durante il  periodo  dell'aspettativa  ai  professori
          ordinari competono eventualmente  le  indennita'  a  carico
          degli enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente  la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. 
                Il periodo dell'aspettativa e' utile  ai  fini  della
          progressione della carriera, ivi compreso il  conseguimento
          dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza  e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. 
                Ai professori collocati in aspettativa e'  garantita,
          con le modalita' di cui al quinto comma del  successivoart.
          13, la possibilita' di svolgere,  presso  l'Universita'  in
          cui  sono  titolari,   cicli   di   conferenze,   attivita'
          seminariali e attivita' di ricerca, anche  applicativa.  Si
          applica nei loro  confronti,  per  la  partecipazione  agli
          organi universitari cui hanno titolo, la previsione di  cui
          ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge  18  marzo
          1958, n. 311. 
                La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti presso le  universita'  puo'  essere  affidata  ai
          professori di ruolo come  parte  delle  loro  attivita'  di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie. Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo  del
          contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche  e  con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare. 
                Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma   si
          applicano anche con riferimento alla direzione di centri di
          ricerca costituiti presso le universita'  per  contratto  o
          per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano  la
          natura di enti pubblici economici.». 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          400  del  1988,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 6.