Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il trattamento  dei  dati  personali  svolto  per  finalita'  di
sicurezza  nazionale  in  applicazione  del   presente   decreto   e'
effettuato ai sensi dell'articolo  58,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  58  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, elativo alla protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva 95/46/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174, S.O.: 
                «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per  fini  di
          sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di  dati
          personali effettuati dagli organismi di cui  agli  articoli
          4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sulla  base
          dell'articolo  26  della  predetta   legge   o   di   altre
          disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati
          coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e
          seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni
          di cui  all'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,  8,
          15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo  18
          maggio 2018, n. 51. 
                2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici  per  finalita'
          di difesa o di sicurezza dello Stato, in base  ad  espresse
          disposizioni  di  legge  che  prevedano  specificamente  il
          trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
          del presente articolo, nonche' quelle di cui agli  articoli
          23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
                3. Con uno o piu'  regolamenti  sono  individuate  le
          modalita' di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2, in riferimento  alle  tipologie  di  dati,  di
          interessati, di operazioni di trattamento eseguibili  e  di
          persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
          l'autorita' diretta del  titolare  o  del  responsabile  ai
          sensi  dell'articolo  2-quaterdecies,  anche  in  relazione
          all'aggiornamento  e  alla  conservazione.  I  regolamenti,
          negli ambiti di cui al comma  1,  sono  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 43 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  e,
          negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati  con  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti. 
                4. Con uno o piu' regolamenti  adottati  con  decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          della difesa, sono disciplinate  le  misure  attuative  del
          presente decreto in materia di esercizio delle funzioni  di
          difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».