Art. 15 
 
              Modificazioni al decreto legislativo NIS 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  NIS,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  le  parole:  «strategia
nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«strategia nazionale di cybersicurezza»; 
    b) all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «delle
autorita'  nazionali  competenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'autorita'  nazionale  competente  NIS,   delle   autorita'   di
settore»; 
    c)  all'articolo  3,  lettera  a),  le  parole   da:   «autorita'
competente NIS» a: «per settore,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«autorita' nazionale competente  NIS,  l'autorita'  nazionale  unica,
competente»; 
    d) all'articolo 3, dopo la lettera a), e' inserita  la  seguente:
«a-bis) autorita' di settore, le autorita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettere da a) a e)»; 
    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati
ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se  del  caso,  aggiornato  su
base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018,  con  le
seguenti modalita': 
        a) le autorita'  di  settore,  in  relazione  ai  settori  di
competenza, propongono  all'autorita'  nazionale  competente  NIS  le
variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo
i criteri di cui ai commi 2 e 3; 
        b) le proposte sono valutate  ((ed  eventualmente  integrate,
d'intesa con le  autorita'  di  settore,))  dall'autorita'  nazionale
competente  NIS  che,  con  propri   provvedimenti,   provvede   alle
variazioni  dell'elenco  degli  operatori  dei  servizi   essenziali,
dandone comunicazione, in relazione ai settori di  competenza,  anche
alle autorita' di settore.»; 
    f)  all'articolo  6,  nella  rubrica,   le   parole:   «sicurezza
cibernetica» sono sostituite ((dalla seguente: «cybersicurezza»)); ai
commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza  cibernetica»  sono  sostituite
dalla  seguente:  «cybersicurezza»;  al  comma  4,  le  parole:   «La
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le  parole:  «sicurezza
cibernetica» sono sostituite ((dalla seguente: «cybersicurezza»)); 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Autorita' nazionale competente  e  punto  di  contatto
unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  e'  designata
quale autorita' nazionale competente NIS per i settori e sottosettori
di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III.  Sono
designate quali autorita' di settore: 
        a) il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  il  settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i
servizi digitali; 
        b)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  per   il   settore   trasporti,   sottosettori   aereo,
ferroviario, per vie d'acqua e su strada; 
        c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in
collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio
di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
        d) il Ministero della salute, per l'attivita'  di  assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
direttamente   o   per   il   tramite   delle   Autorita'   sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati ((dalle  Regioni))
o dalle Province autonome negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza; 
        e) il Ministero della transizione ecologica  per  il  settore
energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio; 
        f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  direttamente  o  per  il
tramite delle Autorita' territorialmente  competenti,  in  merito  al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 
      2.  L'autorita'  nazionale  competente  NIS   e'   responsabile
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori  di  cui
all'allegato II e  ai  servizi  di  cui  all'allegato  III  e  vigila
sull'applicazione  del  presente   decreto   a   livello   nazionale,
esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 
      3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale
punto di contatto unico in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei
sistemi informativi. 
      4.  Il  punto  di  contatto  unico  svolge  una   funzione   di
collegamento   per   garantire   la   cooperazione   transfrontaliera
dell'autorita' nazionale competente NIS con le  autorita'  competenti
degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo  di  cooperazione  di
cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 
      5.  Il  punto  di  contatto  unico  collabora  nel  gruppo   di
cooperazione  in  modo  effettivo,  efficiente   e   sicuro   con   i
rappresentanti designati dagli altri Stati. 
      6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  in  qualita'  di
autorita' nazionale competente NIS e  di  punto  di  contatto  unico,
consulta,  conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'   di
contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e
collabora con essi. 
      7.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella dell'autorita' nazionale  competente  NIS,  i
relativi compiti e qualsiasi ulteriore  modifica.  Alle  designazioni
sono assicurate idonee forme di pubblicita'. 
      8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.300.000
euro ((annui a decorrere  dall'anno))  2018,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 22.»; 
    h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a:  «la
sicurezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((«l'Agenzia  per  la
cybersicurezza)) nazionale»; 
    i) l'articolo 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  autorita'  di  settore  collaborano  con   l'autorita'
nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di  cui  al
presente decreto. A tal fine e' istituito  presso  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza ((nazionale un))  Comitato  tecnico  di  raccordo.  Il
Comitato e' presieduto dall'autorita' nazionale competente NIS ed  e'
composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate
quali autorita' di  settore  e  da  rappresentanti  delle  Regioni  e
Province autonome in numero non  superiore  a  due,  designati  dalle
Regioni e Province autonome in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Conferenza
unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo  non
sono previsti gettoni di presenza, compensi o ((di spese)).»; 
    l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e,  per  conoscenza,»
a: «NIS,» sono soppresse; 
    m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e,  per  conoscenza,»
a: «NIS,» sono soppresse; 
    n)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «dalle   autorita'
competenti  NIS»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'autorita'
nazionale competente NIS»; 
    o) all'articolo 19, il comma 2 e' abrogato; 
    p)  all'articolo  20,  comma  1,  le  parole  da:  «Le  autorita'
competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorita'
nazionale competente NIS e' competente»; 
    q) all'allegato I: 
      1) al punto 1, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) il CSIRT Italia  conforma  i  propri  servizi  e  la  propria
attivita' alle migliori pratiche internazionalmente  riconosciute  in
materia di prevenzione, gestione e  risposta  rispetto  a  eventi  di
natura cibernetica»; 
      2) al punto 2, lettera c),  dopo  la  parola:  «standardizzate»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  secondo   le   migliori   pratiche
internazionalmente riconosciute,». 
  2. Nel decreto legislativo NIS: 
    a)  ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
ovunque  ricorra,  deve  intendersi  riferito  all'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera   a),   del   medesimo   decreto
legislativo, ((come sostituito dal comma 1, lettera g), del  presente
articolo;)) 
    b) ogni riferimento al  DIS,  ovunque  ricorra,  deve  intendersi
riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    c)  ogni  riferimento  alle  autorita'  competenti  NIS,  ovunque
ricorra, deve intendersi riferito all'autorita' nazionale  competente
NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
1, del medesimo decreto legislativo, ((come modificato dalla  lettera
d) del presente comma;)) 
    d) all'articolo 5, comma 1,  alinea,  le  parole:  «le  autorita'
competenti  NIS»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'autorita'
nazionale competente NIS e le autorita' di settore»; 
    e) agli articoli 6 e 12, le parole:  «Comitato  interministeriale
per la sicurezza  della  Repubblica  (CISR)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -
          (Omissis). 
                2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede: 
                  a)  l'inclusione  nella  ((strategia  nazionale  di
          cybersicurezza)) di  previsioni  in  materia  di  sicurezza
          delle reti e dei sistemi informativi rientranti nell'ambito
          di applicazione del presente decreto; 
                  b)  la  designazione   ((dell'autorita'   nazionale
          competente NIS, delle autorita' di settore)) e del punto di
          contatto unico, nonche' del Gruppo  di  intervento  per  la
          sicurezza informatica  in  caso  di  incidente  (CSIRT)  in
          ambito nazionale per lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
          all'allegato I; 
                  c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori
          di servizi essenziali e dei fornitori di  servizi  digitali
          relativamente all'adozione di  misure  di  sicurezza  e  di
          notifica degli incidenti con impatto rilevante; 
                  d)  la  partecipazione  nazionale  al   gruppo   di
          cooperazione europeo, nell'ottica  della  collaborazione  e
          dello scambio di informazioni tra Stati membri  dell'Unione
          europea, nonche' dell'incremento della fiducia tra di essi; 
                  e) la  partecipazione  nazionale  alla  rete  CSIRT
          nell'ottica     di     assicurare     una      cooperazione
          tecnico-operativa rapida ed efficace.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 3,  lettera
          a), del citato decreto legislativo n. 65 del 2018: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a)   ((autorita'    nazionale    competente    NIS,
          l'autorita' nazionale unica,  competente))  in  materia  di
          sicurezza delle reti e  dei  sistemi  informativi,  di  cui
          all'articolo 7, comma 1; 
                  ((a-bis) autorita' di settore, le autorita' di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a)) e);». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Identificazione degli operatori  di  servizi
          essenziali). - 6. ((L'elenco  degli  operatori  di  servizi
          essenziali identificati ai sensi del comma 1 e' riesaminato
          e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno  ogni
          due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalita': 
                  a) le autorita' di settore, in relazione ai settori
          di   competenza,   propongono    all'autorita'    nazionale
          competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei
          servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi  2  e
          3; 
                  b)  le  proposte  sono  valutate  ed  eventualmente
          integrate,  d'intesa   con   le   autorita'   di   settore,
          dall'autorita' nazionale competente  NIS  che,  con  propri
          provvedimenti, provvede alle variazioni  dell'elenco  degli
          operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in
          relazione ai settori di competenza, anche alle autorita' di
          settore.».)) 
              - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto
          legislativo n. 65 del 2018, come modificato dalla  presente
          legge, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica  in  caso  di  incidente -  CSIRT).  -  1.   E'
          istituito,  presso  ((l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
          nazionale)), il CSIRT Italia, che svolge  i  compiti  e  le
          funzioni  del  Computer  Emergency  Response  Team   (CERT)
          nazionale,  di  cui   all'articolo   16-bis   del   decreto
          legislativo 1 agosto 2003, n.  259,  e  del  CERT-PA,  gia'
          operante presso l'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  sensi
          dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Cooperazione a livello nazionale). - ((1. Le
          autorita' di settore collaborano con l'autorita'  nazionale
          competente NIS per l'adempimento degli obblighi di  cui  al
          presente decreto. A tal fine e' istituito presso  l'Agenzia
          per la cybersicurezza  nazionale  un  Comitato  tecnico  di
          raccordo.  Il   Comitato   e'   presieduto   dall'autorita'
          nazionale competente NIS ed e' composto dai  rappresentanti
          delle amministrazioni statali individuate  quali  autorita'
          di settore e da rappresentanti  delle  Regioni  e  Province
          autonome in numero non superiore  a  due,  designati  dalle
          Regioni  e  Province  autonome  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.  L'organizzazione
          del Comitato e' definita con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  unificata.
          Per la partecipazione al Comitato tecnico di  raccordo  non
          sono previsti gettoni di  presenza,  compensi  di  rimborsi
          spese.)) 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Obblighi in materia di sicurezza e notifica
          degli incidenti). - 1.-4. (Omissis). 
                5. Gli operatori di servizi essenziali notificano  al
          CSIRT Italia senza ingiustificato  ritardo,  gli  incidenti
          aventi un impatto rilevante sulla continuita'  dei  servizi
          essenziali forniti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018: 
              «Art. 14 (Obblighi in materia di sicurezza  e  notifica
          degli incidenti). - 1.-3. (Omissis). 
              4. I fornitori di servizi digitali notificano al  CSIRT
          Italia senza ingiustificato ritardo, gli  incidenti  aventi
          un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio di  cui
          all'allegato III che essi offrono  all'interno  dell'Unione
          europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi  1  e  2,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  65  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Poteri  ispettivi).  -  1.  L'attivita'  di
          ispezione e verifica  necessarie  per  le  misure  previste
          dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni
          e  le  competenze  degli  organi   preposti   alla   tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,   sono   svolte
          ((dall'autorita' nazionale competente NIS.)) 
                2. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   20    (Autorita'    competente    e    regime
          dell'accertamento   e   dell'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative). - ((1.  L'autorita'  nazionale  competente
          NIS e' competente)) per l'accertamento delle  violazioni  e
          per l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  previste
          dal presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  I  del  citato
          decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
 
                                  «Allegato I 
 
          Requisiti  e  compiti  dei  gruppi  di  intervento  per  la
              sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) 
 
              (di cui all'art. 8) 
              I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente  e
          chiaramente definiti ai sensi del presente  decreto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue: 
                1. Requisiti per il CSIRT 
                  a)  Il  CSIRT  garantisce  un   alto   livello   di
          disponibilita'  dei  propri   servizi   di   comunicazione,
          evitando singoli punti di guasto, e dispone di  vari  mezzi
          che permettono  allo  stesso  di  essere  contattato  e  di
          contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di
          comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti  alla
          loro base di utenti e ai partner con cui collaborano. 
                  b) I locali del CSIRT e i  sistemi  informativi  di
          supporto sono ubicati in siti sicuri. 
                  c) Continuita' operativa: 
                    i. il CSIRT e' dotato di un sistema  adeguato  di
          gestione e inoltro delle richieste in modo da facilitare  i
          passaggi; 
                    ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per
          garantirne l'operativita' 24 ore su 24; 
                    iii. il CSIRT opera in base  a  un'infrastruttura
          di  cui  e'  garantita  la  continuita'.  A  tal  fine   e'
          necessario che siano disponibili sistemi ridondanti e spazi
          di lavoro di backup. 
                  d) Il CSIRT ha la possibilita', se lo desidera,  di
          partecipare a reti di cooperazione internazionale; 
                  ((d-bis) il CSIRT Italia conforma i propri  servizi
          e   la   propria   attivita'   alle    migliori    pratiche
          internazionalmente riconosciute in materia di  prevenzione,
          gestione  e  risposta   rispetto   a   eventi   di   natura
          cibernetica.)) 
                2. Compiti del CSIRT 
                  a) I compiti del CSIRT comprendono almeno: 
                    i.  monitoraggio  degli   incidenti   a   livello
          nazionale; 
                    ii. emissione di preallarmi, allerte,  annunci  e
          divulgazione di  informazioni  alle  parti  interessate  in
          merito a rischi e incidenti; 
                    iii. intervento in caso di incidente; 
                    iv.  analisi  dinamica   dei   rischi   e   degli
          incidenti, nonche' sensibilizzazione situazionale; 
                    v. partecipazione alla rete dei CSIRT; 
                  b) Il CSIRT stabilisce  relazioni  di  cooperazione
          con il settore privato; 
                  c)  per  facilitare  la  cooperazione,   il   CSIRT
          promuove  l'adozione   e   l'uso   di   prassi   comuni   o
          standardizzate,    ((secondo    le    migliori     pratiche
          internazionalmente riconosciute,)) nei seguenti settori: 
                    i. procedure di trattamento degli incidenti e dei
          rischi; 
                    ii. sistemi di classificazione  degli  incidenti,
          dei rischi e delle informazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Effetti negativi rilevanti). -  1.  Ai  fini
          della determinazione della rilevanza degli effetti negativi
          di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  c),  ((l'autorita'
          nazionale  competente  NIS  e  le  autorita'  di  settore))
          considerano i seguenti fattori intersettoriali: 
                  a) il numero di utenti che dipendono  dal  servizio
          fornito dal soggetto interessato; 
                  b)  la  dipendenza  di   altri   settori   di   cui
          all'allegato II dal servizio fornito da tale soggetto; 
                  c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in
          termini di entita' e di durata, sulle attivita'  economiche
          e sociali o sulla pubblica sicurezza; 
                  d) la quota di mercato di detto soggetto; 
                  e) la diffusione geografica relativamente  all'area
          che potrebbe essere interessata da un incidente; 
                  f) l'importanza del soggetto per il mantenimento di
          un livello sufficiente del servizio,  tenendo  conto  della
          disponibilita' di strumenti alternativi per la fornitura di
          tale servizio.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto
          legislativo n. 65 del 2018, come modificato dalla  presente
          legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo n. 65 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Obblighi in materia di sicurezza e notifica
          degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi  essenziali
          adottano  misure  tecniche  e  organizzative   adeguate   e
          proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza
          della rete e dei sistemi informativi che  utilizzano  nelle
          loro  operazioni.  Tenuto  conto  delle   conoscenze   piu'
          aggiornate in materia, dette misure assicurano  un  livello
          di sicurezza della rete e dei sistemi informativi  adeguato
          al rischio esistente. 
                2.  Gli  operatori  di  servizi  essenziali  adottano
          misure adeguate per prevenire e  minimizzare  l'impatto  di
          incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi
          informativi  utilizzati  per  la  fornitura   dei   servizi
          essenziali, al fine di assicurare la  continuita'  di  tali
          servizi. 
                3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e  2,
          gli operatori di servizi  essenziali  tengono  conto  delle
          linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione  di  cui
          all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al  comma
          7. 
                4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le
          autorita' competenti NIS possono, se  necessario,  definire
          specifiche  misure,  sentiti  gli  operatori   di   servizi
          essenziali. 
                5. Gli operatori di servizi essenziali notificano  al
          CSIRT Italia senza ingiustificato  ritardo,  gli  incidenti
          aventi un impatto rilevante sulla continuita'  dei  servizi
          essenziali forniti. 
                6.  Il  CSIRT  Italia  inoltra   tempestivamente   le
          notifiche  all'organo  istituito  presso  il   Dipartimento
          informazioni per la sicurezza incaricato,  ai  sensi  delle
          direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
          adottate sentito il  ((Comitato  interministeriale  per  la
          cybersicurezza (CIC) )), delle attivita' di  prevenzione  e
          preparazione  ad  eventuali  situazioni  di  crisi   e   di
          attivazione delle procedure di allertamento. 
                7.  Le  notifiche  includono  le   informazioni   che
          consentono al CSIRT  Italia  di  determinare  un  eventuale
          impatto transfrontaliero dell'incidente.  La  notifica  non
          espone  la  parte  che   la   effettua   a   una   maggiore
          responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
          Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida
          per la notifica degli incidenti. 
                8. Per determinare la rilevanza  dell'impatto  di  un
          incidente  si  tiene  conto  in  particolare  dei  seguenti
          parametri: 
                  a)  il   numero   di   utenti   interessati   dalla
          perturbazione del servizio essenziale; 
                  b) la durata dell'incidente; 
                  c) la diffusione geografica relativamente  all'area
          interessata dall'incidente. 
                9.  Sulla  base  delle  informazioni  fornite   nella
          notifica da parte dell'operatore di servizi essenziali,  il
          CSIRT Italia  informa  gli  eventuali  altri  Stati  membri
          interessati in cui  l'incidente  ha  un  impatto  rilevante
          sulla continuita' dei servizi essenziali. 
                10. Ai fini del comma 9, il  CSIRT  Italia  preserva,
          conformemente  al  diritto  dell'Unione  europea   e   alla
          legislazione  nazionale,  la  sicurezza  e  gli   interessi
          commerciali dell'operatore di servizi  essenziali,  nonche'
          la riservatezza delle informazioni fornite  nella  notifica
          secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5. 
                11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT Italia
          fornisce all'operatore di servizi essenziali, che  effettua
          la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito
          della notifica stessa, nonche' le informazioni che  possono
          facilitare un trattamento efficace dell'incidente. 
                12. Su richiesta dell'autorita' competente NIS o  del
          CSIRT Italia, il punto di contatto unico trasmette,  previa
          verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di contatto
          unici degli altri Stati membri interessati. 
                13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al
          comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il  CSIRT
          Italia,  dopo  aver  consultato  l'operatore  dei   servizi
          essenziali  notificante,  puo'  informare  il  pubblico  in
          merito ai singoli incidenti, qualora ne sia  necessaria  la
          sensibilizzazione per evitare un  incidente  o  gestire  un
          incidente in corso. 
                14. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Gli operatori di  servizi  essenziali  provvedono
          agli adempimenti previsti dal presente  articolo  a  valere
          sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.».