Art. 16 
 
                         Altre modificazioni 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, della ((legge  3  agosto  2007,  n.
124)), dopo le  parole:  «della  presente  legge»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e in materia di cybersicurezza». 
  2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma  1-bis  e'
abrogato ((a decorrere dal 1° gennaio 2023.)) 
  3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto  e
ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e  regolamentari,  la
denominazione: «CSIRT Italiano». 
  4.   Nel   decreto-legge    perimetro    le    parole:    «Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR»,
ovunque ricorrano, sono rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:
«Comitato interministeriale per la  cybersicurezza  (CIC)»  e  «CIC»,
fatta eccezione  per  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo decreto-legge. 
  5. Nel decreto-legge perimetro  ogni  riferimento  al  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, e' da
intendersi riferito  all'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,
((fatta eccezione per  le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro,))  e  ogni
riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica e'  da  intendersi
riferito al Nucleo per la cybersicurezza. 
  6. Nel decreto-legge perimetro: 
    a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ovunque  ricorra,  e'  da
intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole  da:  «definite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto  legislativo
18 maggio 2018, n. 65»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «definite
dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
    c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «all'autorita'
competente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «autorita'  nazionale
competente NIS». 
  7. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la
cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,
ogni riferimento al CISR e al  DIS  deve  intendersi  rispettivamente
riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  8. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la
cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,
ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
la innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,  ovunque  ricorra,
deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
fatta eccezione per le  disposizioni  ((di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,  n.
131.)) 
  9.  Al  decreto-legge  perimetro   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il primo periodo  e'
inserito  il  seguente:  «L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  alla
presente lettera  e'  efficace  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri che, sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,
attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal 30giugno 2022.»; 
    ((a-bis)  all'articolo  1,  comma  7,  lettera  c),  le   parole:
«dell'organismo tecnico di supporto al CISR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Tavolo interministeriale di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,  n.
131»; 
    a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      « b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio  e  di
un criterio di gradualita' che tenga  conto  delle  specificita'  dei
diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui
al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno  annuale
un  elenco  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei   servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,  comprensivo
della relativa architettura e componentistica,  fermo  restando  che,
per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici  attinenti
alla gestione delle  informazioni  classificate,  si  applica  quanto
previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma  3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n.  124;  all'elaborazione  di
tali criteri provvede, adottando opportuni moduli  organizzativi,  il
Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,
n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,  prevista  dal
comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di  cui  al
medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui  all'articolo  29
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati,  di  cui  al
citato comma 2-bis,  trasmettono  tali  elenchi  all'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale, anche  per  le  attivita'  di  prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo  per
la  cybersicurezza;  il  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
sicurezza,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)  e
l'Agenzia  informazioni  e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli  articoli
1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  n.  124  del  2007,  nonche'
l'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  accedono  a  tali
elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita  presso  l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale »; 
    a-quater) all'articolo 1, dopo il  comma  2-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui  alla  lettera  a)  del
comma 2 del presente articolo sono trasmessi  al  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore  dell'AISE
e dell'AISI  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124»;)) 
    b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; 
    c) a decorrere dalla data in cui diviene  efficace  l'obbligo  di
comunicazione disciplinato dalla lettera a), all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.I  soggetti  che
intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi  titolo,  di  beni,
servizi  e  componenti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 15 marzo 2012,  n.21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati  ad  effettuare  la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  a),  per  lo
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base
delle procedure, modalita' e  termini  previsti  dal  regolamento  di
attuazione. Ai fornitori ((dei predetti)) beni, servizi e  componenti
si applica l'articolo 1, comma 6, lettera b).»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
  10. A decorrere dalla data in cui  diviene  efficace  l'obbligo  di
comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera a), al  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, il comma 3-bis dell'articolo 1-bis e'  sostituito
dal seguente: «3-bis. Entro dieci  giorni  dalla  conclusione  di  un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito,  a
qualsiasi titolo, i beni  o  i  servizi  di  cui  allo  stesso  comma
notifica alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  un'informativa
completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione
e  certificazione  nazionale   (CVCN),   relativa   all'esito   della
valutazione e alle eventuali  prescrizioni,  in  modo  da  consentire
l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o   l'imposizione   di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia  stato
stipulato antecedentemente alla  conclusione  dei  test  imposti  dal
CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla  comunicazione
di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta
giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
prescrizioni o condizioni. I poteri speciali  sono  esercitati  nella
forma  dell'imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o   condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente  ad  assicurare  la  tutela  degli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale.
Decorsi i predetti  termini,  i  poteri  speciali  si  intendono  non
esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere  informazioni
all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta
giorni e' sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
informazioni richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  venti
giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste  istruttorie  a
soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i  termini.  In
caso di incompletezza della notifica, il  termine  di  trenta  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto
previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel  caso  in  cui
l'impresa notificante abbia iniziato  l'esecuzione  del  contratto  o
dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il  termine
per  l'esercizio  dei  poteri  speciali,  ovvero  abbia  eseguito  il
contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri
speciali, il Governo puo' ingiungere all'impresa  di  ripristinare  a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al
presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel  provvedimento
di  esercizio  dei  poteri  speciali  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria ((del pagamento di una somma)) fino al  150
per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore  al  25
per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli  obblighi
di notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza  della
notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  avviare  il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A
tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali
previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni  di  cui  al
presente  comma  decorre  dalla  conclusione  del   procedimento   di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica». 
  11.  All'articolo  ((135,  comma  1,  del   Codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato  1  al  decreto  legislativo))  2
luglio 2010, n. 104, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la  seguente:
«h-bis)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;» ((e alla lettera o) le
parole: «e dell'AISE» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'AISE  e
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».)) 
  12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le   parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
l'Agenzia perla cybersicurezza nazionale»; 
    b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello  sviluppo
economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale. 
  13. All'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le parole: «L'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale»  ((e  sono  aggiunte,
infine, le seguenti parole: «nonche' le modalita' del procedimento di
qualificazione dei servizi cluod per la pubblica amministrazione».)) 
  14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento  al  Ministero
dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve  intendersi  riferito
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    b) all'articolo 16-ter,  comma  1,  le  parole:  «Ministro  dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
    c) all'articolo 16-ter, comma 2, lettera b),  le  parole:  «,  in
collaborazione con gli Ispettorati territoriali del  Ministero  dello
sviluppo economico,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  3,  comma  1-bis,  della
          citata  legge  n.  124  del  2007,  come  modificato  dalla
          presente  legge,  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  38  della  citata
          legge n. 124  del  2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 38 (Relazione al Parlamento).  -  1.  Entro  il
          mese di febbraio di  ogni  anno  il  Governo  trasmette  al
          Parlamento  una  relazione   scritta,   riferita   all'anno
          precedente,  sulla  politica   dell'informazione   per   la
          sicurezza e sui risultati ottenuti. 
                1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023).». 
              - Per il testo dell'articolo 5 della  citata  legge  n.
          124  del  2007,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,
          lett.b), del citato decreto-legge n. 105 del 2019: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1.(Omissis). 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su  proposta  del   Comitato   interministeriale   per   la
          cybersicurezza (CIC): 
                  a) (Omissis) 
                  b) sono definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni  moduli  organizzativi,  l'organismo  tecnico  di
          supporto al CIC,  integrato  con  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
          data della  comunicazione,  prevista  dal  comma  2-bis,  a
          ciascuno  dei  soggetti  iscritti  nell'elenco  di  cui  al
          medesimo  comma,  i  soggetti  pubblici  e  quelli  di  cui
          all'articolo 29 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          quelli privati, di cui  al  comma  2-bis  trasmettono  tali
          elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico;  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo economico  inoltrano  gli  elenchi  di  rispettiva
          pertinenza  al  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza,  anche  per   le   attivita'   di   prevenzione,
          preparazione e gestione di crisi cibernetiche  affidate  al
          Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  8,  del
          citato decreto-legge n. 105 del 2019, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 8. I soggetti di cui agli articoli 12 e  14
          del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli  di
          cui  all'articolo  16-ter,  comma  2,  del   codice   delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
                  a)  osservano  le  misure  di  sicurezza  previste,
          rispettivamente, dai predetti decreti legislativi,  ove  di
          livello almeno equivalente a quelle adottate ai  sensi  del
          comma 3, lettera b), del presente  articolo;  le  eventuali
          misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di  assicurare  i
          livelli  di  sicurezza  previsti   dal   presente   decreto
          sono((definite   dall'Agenzia   per    la    cybersicurezza
          nazionale)), di cui al comma 2-bis, e dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico  per  i  soggetti  privati  di  cui  al
          medesimo comma, avvalendosi anche del  CVCN;  il  Ministero
          dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri si raccordano, ove necessario,  con  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18
          maggio 2018, n. 65; 
                  b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al  comma
          3,  lettera  a),   che   costituisce   anche   adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al  decreto  legislativo  1°agosto
          2003, n. 259, il CSIRT Italia inoltra le notifiche ricevute
          ai sensi del predetto  comma  3,  lettera  a),  ((autorita'
          nazionale  competente  NIS))  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.». 
              - Per il testo dell'articolo 3 del citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del  2020,  si
          rinvia ai riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 6, lett. a)  e  comma
          7, lettera c), del citato decreto-legge n.  105  del  2019,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che  intendano
          procedere,  anche  per  il  tramite   delle   centrali   di
          committenza alle quali essi sono tenuti a fare  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
          e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b),  appartenenti  a
          categorie individuate, sulla  base  di  criteri  di  natura
          tecnica, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da  adottare  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione  e
          certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito   presso   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico;   la   comunicazione
          comprende  anche  la  valutazione  del  rischio   associato
          all'oggetto della fornitura, anche in relazione  all'ambito
          di  impiego.  ((L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  alla
          presente lettera e' efficace  a  decorrere  dal  trentesimo
          giorno  successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   che,   sentita
          l'Agenzia  per   la   cybersicurezza   nazionale,   attesta
          l'operativita' del CVCN e comunque dal  30  giugno  2022.))
          Entro   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   della
          comunicazione, prorogabili di  quindici  giorni,  una  sola
          volta, in caso di particolare complessita',  il  CVCN  puo'
          effettuare verifiche preliminari ed  imporre  condizioni  e
          test  di  hardware  e  software  da   compiere   anche   in
          collaborazione con  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis,
          secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
          di sicurezza. Decorso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo senza che il CVCN si sia  pronunciato,  i  soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella procedura di affidamento. In caso di  imposizione  di
          condizioni e test di hardware e software, i relativi  bandi
          di  gara  e  contratti  sono  integrati  con  clausole  che
          condizionano, sospensivamente  ovvero  risolutivamente,  il
          contratto  al  rispetto  delle   condizioni   e   all'esito
          favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
          conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
          di  cui  al  precedente  periodo,  i  soggetti  che   hanno
          effettuato  la  comunicazione  possono   proseguire   nella
          procedura di affidamento. In  relazione  alla  specificita'
          delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
          su reti, sistemi  informativi  e  servizi  informatici  del
          Ministero  dell'interno  e  del  Ministero  della   difesa,
          individuati ai sensi del comma 2, lettera  b),  i  predetti
          Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con
          quanto previsto dal presente  decreto,  possono  procedere,
          con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
          periodi precedenti, attraverso la comunicazione  ai  propri
          Centri di valutazione accreditati per le attivita'  di  cui
          al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b),  che
          impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
          CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
          le modalita' stabilite con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b).  Non
          sono  oggetto  di  comunicazione  gli   affidamenti   delle
          forniture di beni, sistemi e  servizi  ICT  destinate  alle
          reti, ai sistemi informativi e ai servizi  informatici  per
          lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
          e repressione dei reati e i casi di  deroga  stabiliti  dal
          medesimo regolamento con riguardo alle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  per  le  quali  sia  indispensabile
          procedere in sede estera, fermo  restando,  in  entrambi  i
          casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
          livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera  b),  salvo
          motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
          sono destinati; 
                  (Omissis); 
                7. Nell'ambito dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
                  a) - b (Omissis). 
                  c) elabora e adotta, previo conforme  avviso  ((del
          Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,
          n. 131)), schemi  di  certificazione  cibernetica,  tenendo
          conto degli standard definiti a  livello  internazionale  e
          dell'Unione europea,  laddove,  per  ragioni  di  sicurezza
          nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano
          ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 1, 2  e  3
          del citato decreto-legge n. 105 del 2019,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   reti   di
          telecomunicazione   elettronica   a   banda    larga    con
          tecnologia). - ((1.  I  soggetti  che  intendono  procedere
          all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di  beni,  servizi  e
          componenti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma   2,   del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  sono
          obbligati   ad   effettuare   la   comunicazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera  a),  per  lo  svolgimento
          delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN  sulla  base
          delle  procedure,  modalita'   e   termini   previsti   dal
          regolamento di attuazione. Ai fornitori dei predetti  beni,
          servizi e componenti si  applica  l'articolo  1,  comma  6,
          lettera b).)) 
                2. - 3. (Abrogati).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 3-bis,
          del citato decreto-legge n. 21 del  2012,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1-bis (Poteri  speciali  inerenti  le  reti  di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G). - (Omissis). 
                ((3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione  di  un
          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, contenente  anche  la
          comunicazione del Centro di  valutazione  e  certificazione
          nazionale (CVCN), relativa all'esito  della  valutazione  e
          alle  eventuali  prescrizioni,  in   modo   da   consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il  contratto
          sia stato stipulato antecedentemente alla  conclusione  dei
          test imposti dal CVCN, il termine di cui al  primo  periodo
          decorre  dalla  comunicazione  di  esito   positivo   della
          valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni  dalla
          notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
          l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
          prescrizioni  o  condizioni.   I   poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          in materia di sanzioni al presente comma, nel caso  in  cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in  violazione
          del decreto di esercizio dei poteri  speciali,  il  Governo
          puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese
          la situazione anteriore. Salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui
          al presente articolo ovvero le disposizioni  contenute  nel
          provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di
          una somma fino al 150 per cento del valore  dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore. Nei casi di violazione degli obblighi  di  notifica
          di  cui  al  presente  articolo,  anche  in  assenza  della
          notifica, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          avviare il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio
          dei poteri speciali. A tale scopo, trovano  applicazione  i
          termini e le norme procedurali previsti dal presente comma.
          Il termine di  trenta  giorni  di  cui  al  presente  comma
          decorre dalla conclusione del procedimento di  accertamento
          della violazione dell'obbligo di notifica.».)) 
              - Si riporta  l'articolo  135,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo  per  il  riordino  del  processo  amministrativo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.  156,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 135  (Competenza  funzionale  inderogabile  del
          Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
          Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile  del
          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
          salvo ulteriori previsioni di legge: 
                  a)  le  controversie  relative   ai   provvedimenti
          riguardanti  i  magistrati  ordinari  adottati   ai   sensi
          dell'articolo 17, primo comma, della legge 24  marzo  1958,
          n.  195,   nonche'   quelle   relative   ai   provvedimenti
          riguardanti  i  magistrati  amministrativi   adottati   dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 
                  b)   le   controversie   aventi   ad   oggetto    i
          provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed
          il mercato e quelli dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni; 
                  c) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1,  lettera  l)  ,  fatta  eccezione  per  quelle  di   cui
          all'articolo 14, comma 2, nonche' le  controversie  di  cui
          all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  d)   le   controversie   contro   i   provvedimenti
          ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  m),
          nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti
          d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di  cui
          ai commi da  8  al  13  dell'articolo  1,  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  incluse  le  procedure  di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
          n. 75; 
                  e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e
          i  provvedimenti  commissariali  adottati   in   tutte   le
          situazioni di emergenza dichiarate ai  sensi  dell'articolo
          5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  nonche'
          gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima  legge  n.  225
          del 1992; 
                  f) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera o)  ,  limitatamente  a  quelle  concernenti  la
          produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  nucleare,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
          nonche' quelle  relative  ad  infrastrutture  di  trasporto
          ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
          nazionale  o  rete  nazionale  di  gasdotti,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 14, comma 2; 
                  g) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera z); 
                  h)  le  controversie  relative  all'esercizio   dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                  ((h-bis)  le  controversie  aventi  ad  oggetto   i
          provvedimenti   dell'Agenzia    per    la    cybersicurezza
          nazionale;)) 
                  i)   le   controversie   aventi   ad   oggetto    i
          provvedimenti di espulsione  di  cittadini  extracomunitari
          per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; 
                  l)  le  controversie  avverso  i  provvedimenti  di
          allontanamento  di  cittadini  comunitari  per  motivi   di
          sicurezza dello Stato o per motivi di  ordine  pubblico  di
          cui all'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
                  m) le controversie avverso i provvedimenti previsti
          dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
                  n) le controversie disciplinate dal presente codice
          relative alle elezioni dei membri  del  Parlamento  europeo
          spettanti all'Italia; 
                  o) le controversie relative al rapporto  di  lavoro
          del   personale   del   DIS,   ((dell'AISI,   dell'AISE   e
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)); 
                  p) le controversie  attribuite  alla  giurisdizione
          del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione  del
          Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
          2011,  n.   159,   relative   all'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata; 
                  q)  le  controversie  relative   ai   provvedimenti
          adottati ai sensi degliarticoli  142e143  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  q-bis) le controversie  di  cui  all'articolo  133,
          comma 1, lettera z-bis); 
                  q-ter) le controversie  di  cui  all'articolo  133,
          comma 1, lettera z-ter); 
                  q-quater)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i
          provvedimenti  emessi  dall'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
          in  denaro  e  quelli  emessi  dall'Autorita'  di   polizia
          relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
          pubblici con vincita in denaro; 
                  q-quinquies)   le   controversie   relative    alle
          decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo  2,
          lettera  b),  del  regolamento  (CE)   n.   1987/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  20  dicembre  2006
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 
                  q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti
          di   ammissione   ed    esclusione    dalle    competizioni
          professionistiche delle societa'  o  associazioni  sportive
          professionistiche,    o    comunque     incidenti     sulla
          partecipazione a competizioni professionistiche. 
                2.   Restano   esclusi   dai   casi   di   competenza
          inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti
          di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla
          lettera o) dello stesso comma 1.». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma  1,  lett.  b),  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
          il codice  europeo  delle  comunicazioni  elettroniche).  -
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) (Omissis) 
                  b) prevedere l'assegnazione delle nuove  competenze
          affidate all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          quale Autorita' nazionale indipendente di  regolamentazione
          del  settore  e   alle   altre   autorita'   amministrative
          competenti, tra cui il Ministero dello  sviluppo  economico
          ((e  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale)),   nel
          rispetto del principio di stabilita'  dell'attuale  riparto
          di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva  (UE)
          2018/1972;».