Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a  7  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro  per  l'anno
2021, 41.000.000 di euro per l'anno  2022,  70.000.000  di  euro  per
l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di  euro
per l'anno 2025,110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante
((corrispondente)) riduzione ((del Fondo))  di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3.  Le  risorse  iscritte   sui   bilanci   delle   amministrazioni
interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente
decreto a decorrere ((dall'inizio del funzionamento)) dell'Agenzia di
cui all'articolo 5, sono  accertate,  anche  in  conto  residui,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri responsabili, e portate  ad  incremento  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
anche mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
successiva riassegnazione ((alla spesa.)) 
  4. I proventi  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  sono  versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  al
capitolo di cui al comma 1 ((del presente articolo.)) 
  5.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».