Art. 2 
 
        Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri 
 
  1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in  via
esclusiva: 
    a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche
di cybersicurezza; 
    b)  l'adozione  della  strategia  nazionale  di   cybersicurezza,
sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)  di
cui all'articolo 4; 
    c) la nomina e la  revoca  del  direttore  generale  e  del  vice
direttore generale dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  di
cui  all'articolo  5,  ((previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
ministri.)) 
  2. Ai fini dell'esercizio delle  competenze  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  e  dell'attuazione   della   strategia   nazionale   di
cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il
CIC, impartisce le direttive per  la  cybersicurezza  ed  emana  ogni
disposizione  necessaria  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente
((il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza   della   Repubblica
(COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n.  124,
e le Commissioni parlamentari competenti)) circa le nomine di cui  al
comma 1, lettera ((c), del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge n. 124 del 2007: 
                «Art. 30  (Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
          della  Repubblica).  -  1.   E'   istituito   il   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
          cinque deputati e cinque  senatori,  nominati  entro  venti
          giorni dall'inizio di ogni legislatura dai  Presidenti  dei
          due rami  del  Parlamento  in  proporzione  al  numero  dei
          componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque  la
          rappresentanza  paritaria   della   maggioranza   e   delle
          opposizioni e tenendo conto della specificita' dei  compiti
          del Comitato. 
                2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo  sistematico  e
          continuativo, che l'attivita' del Sistema  di  informazione
          per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
          delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
          Repubblica e delle sue istituzioni. 
                2-bis. E' compito del Comitato accertare il  rispetto
          di quanto  stabilito  dall'articolo  8,  comma  1,  nonche'
          verificare che le attivita' di informazione previste  dalla
          presente   legge   svolte   da   organismi   pubblici   non
          appartenenti al Sistema di informazione  per  la  sicurezza
          rispondano ai principi della presente legge. 
                3. L'ufficio di presidenza, composto dal  presidente,
          da un vicepresidente e da  un  segretario,  e'  eletto  dai
          componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il  presidente
          e' eletto  tra  i  componenti  appartenenti  ai  gruppi  di
          opposizione  e  per  la  sua  elezione  e'  necessaria   la
          maggioranza assoluta dei componenti. 
                4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
          ballottaggio tra i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggiore numero di voti. 
                5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto  o
          entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
                6.    Per    l'elezione,     rispettivamente,     del
          vicepresidente e del segretario, ciascun componente  scrive
          sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti  coloro  che
          hanno ottenuto il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
          parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.».