Art. 3 
 
                         Autorita' delegata 
 
  1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo  ritenga
opportuno, puo' delegare  ((all'Autorita'))  di  cui  all'articolo  3
della ((legge 3 agosto 2007, n. 124,  ove  istituita,  denominata  di
seguito: «Autorita' delegata»)),  le  funzioni  di  cui  al  presente
decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva. 
  2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  costantemente
informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio  delle
funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando  il
potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di
tutte o di alcune di esse. 
  3. L'Autorita' delegata, in relazione  alle  funzioni  delegate  ai
sensi del presente decreto,  partecipa  alle  riunioni  del  Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui  all'articolo  8
del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 124  del  2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  ove  lo  ritenga  opportuno,  puo'
          delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
          esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
          Sottosegretario di Stato, di seguito denominati  «Autorita'
          delegata». 
                1-bis.  L'Autorita'  delegata  non  puo'   esercitare
          funzioni di governo ulteriori rispetto  a  quelle  ad  essa
          delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a  norma
          della presente legge ((e in materia di cybersicurezza)). 
                2. 
                3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          costantemente  informato  dall'Autorita'   delegata   sulle
          modalita' di esercizio delle  funzioni  delegate  e,  fermo
          restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi  momento
          avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 
                4.  In  deroga  a  quanto  previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 9 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, non e' richiesto  il  parere  del
          Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di
          cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: 
                «Art.  8  (Funzioni   in   materia   di   innovazione
          tecnologica  e  transizione  digitale  e  istituzione   del
          Comitato interministeriale per la transizione digitale).  -
          1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
                  «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.». 
                2. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  il   Comitato   interministeriale   per   la
          transizione digitale (CITD), con il compito di  assicurare,
          nelle materie di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera
          b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
          dal presente decreto, il coordinamento  e  il  monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni
          competenti in via ordinaria. Sono in ogni  caso  ricomprese
          prioritariamente nelle materie di competenza del  Comitato,
          le    attivita'    di    coordinamento    e    monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative relative: 
                  a) alla strategia nazionale italiana per  la  banda
          ultralarga,  alle   reti   di   comunicazione   elettronica
          satellitari, terrestri mobili e fisse; 
                  b)  al  fascicolo  sanitario  elettronico  e   alla
          piattaforma dati sanitari; 
                  c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
          emergenti  dell'intelligenza   artificiale,   dell'internet
          delle cose (IoT) e della blockchain. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,  ove
          nominato, ed e'  composto  dai  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia   e   delle
          finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e  della
          salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri  Ministri  o
          loro delegati aventi competenza nelle materie  oggetto  dei
          provvedimenti  e  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. 
                4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  il  presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
                5. Il Presidente convoca il  Comitato,  ne  determina
          l'ordine  del  giorno,  ne  definisce   le   modalita'   di
          funzionamento  e  ne  cura,  anche  per  il  tramite  della
          Segreteria tecnico-amministrativa di cui  al  comma  7,  le
          attivita' propedeutiche e funzionali allo  svolgimento  dei
          lavori  e  all'attuazione  delle  deliberazioni.  Il   CITD
          garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
                6.  Ferme  restando  le  ordinarie  competenze  delle
          pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
          singoli progetti, il CITD svolge compiti di: 
                  a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
          dei  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  transizione
          digitale   di   ciascuna   amministrazione,    anche    per
          valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo  da
          realizzare efficaci azioni sinergiche; 
                  b) esame delle modalita' esecutive  piu'  idonee  a
          realizzare i progetti da avviare o gia' avviati; 
                  c) monitoraggio delle  azioni  e  dei  progetti  in
          corso volto a verificare  lo  stato  dell'attuazione  delle
          attivita', individuare eventuali disfunzioni  o  criticita'
          e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative. 
                7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione   digitale   e'   costituita   la    Segreteria
          tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto  e
          collaborazione per la preparazione  e  lo  svolgimento  dei
          lavori e per il compimento delle  attivita'  di  attuazione
          delle   deliberazioni   del   Comitato.    La    Segreteria
          tecnico-amministrativa  e'  composta   da   personale   del
          contingente di cui al comma 9. Possono  essere  chiamati  a
          partecipare      ai      lavori      della       segreteria
          tecnico-amministrativa   rappresentanti   delle   pubbliche
          amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
          corrisposti compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                8.  Restano  ferme  le  competenze  e   le   funzioni
          attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
          Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   innovazione
          tecnologica e di transizione digitale. 
                9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione  digitale  opera  un  contingente  composto  da
          esperti in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza
          nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi  di
          trasformazione tecnologica e  digitale  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, ovvero anche da personale  non  dirigenziale,
          collocato fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga   posizione,   prevista   dagli   ordinamenti    di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, al quale  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche, nonche' del personale delle forze di  polizia.
          A tal fine e' autorizzata la spesa nel  limite  massimo  di
          euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, ove  nominato,  sono
          individuati il contingente  di  cui  al  comma  9,  la  sua
          composizione ed i relativi  compensi,  nel  limite  massimo
          individuale annuo di 90.000 euro al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
                11. Il contingente di cui all'articolo 42,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e'
          incrementato di 15 unita' nel limite massimo  di  spesa  di
          euro 600.000 annui a decorrere dal 2021. 
                11-bis.  Al  fine  di  garantire  al   Ministro   per
          l'innovazione  tecnologica  e   la   transizione   digitale
          l'adeguato  supporto  delle   professionalita'   necessarie
          all'esercizio delle funzioni di cui  al  presente  articolo
          nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e
          di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia  di
          transizione  digitale  previsti  dal  Piano  nazionale   di
          ripresa  e   resilienza   (PNRR),   all'articolo   76   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta
          attuazione alle misure  adottate  per  il  contrasto  e  il
          contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19,   con
          particolare riferimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al  31  dicembre
          2021» sono soppresse; 
                  b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle
          misure   di   contrasto   all'emergenza   COVID-19»    sono
          soppresse.».