Art. 4 
 
          Comitato interministeriale per la cybersicurezza 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il
Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con  funzioni
di consulenza, proposta  e  vigilanza  in  materia  di  politiche  di
cybersicurezza. 
  2. Il Comitato: 
    a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi
generali da perseguire nel quadro delle politiche  di  cybersicurezza
nazionale; 
    b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione  della  strategia
nazionale di cybersicurezza; 
    c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie  per  favorire
l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale,  tra
i soggetti istituzionali e gli  operatori  privati  interessati  alla
cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e  per
l'adozione di migliori pratiche e  di  misure  rivolte  all'obiettivo
della cybersicurezza  e  allo  sviluppo  industriale,  tecnologico  e
scientifico in materia di cybersicurezza; 
    d) esprime il parere  sul  bilancio  preventivo  e  sul  bilancio
consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove  istituita,  dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro  della  giustizia,  dal  Ministro
della  difesa,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro dello sviluppo economico,  dal  Ministro  della  transizione
ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
  4. Il  direttore  generale  dell'Agenzia  ((per  la  cybersicurezza
nazionale)) svolge le funzioni di segretario del Comitato. 
  5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare  a
partecipare alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di  loro
richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio  dei
ministri, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di  volta
in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle  questioni
da trattare. 
  6. Il Comitato svolge  altresi'  le  funzioni  gia'  attribuite  al
((Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della   Repubblica
(CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,))
dal decreto-legge perimetro e dai relativi  provvedimenti  attuativi,
fatta eccezione per quelle  previste  dall'articolo  5  del  medesimo
decreto-legge perimetro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 5 della  citata  legge  n.
          124  del  2007,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge n. 105 del 2019: 
                «Art. 5 (Determinazioni del Presidente del  Consiglio
          dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica). -  1.
          Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un
          rischio  grave  e  imminente  per  la  sicurezza  nazionale
          connesso alla vulnerabilita' di reti, sistemi informativi e
          servizi  informatici,   su   deliberazione   del   Comitato
          interministeriale per la sicurezza della  Repubblica,  puo'
          comunque  disporre,  ove  indispensabile  e  per  il  tempo
          strettamente necessario alla eliminazione  dello  specifico
          fattore di rischio  o  alla  sua  mitigazione,  secondo  un
          criterio di proporzionalita', la disattivazione,  totale  o
          parziale, di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle
          reti,  nei  sistemi  o  per  l'espletamento   dei   servizi
          interessati. 
                1-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la
          sicurezza della Repubblica delle misure disposte  ai  sensi
          del comma 1.».