Art. 5 
 
               Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata
ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. 
  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  e'
dotata  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,  patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto
dal presente decreto. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si  avvalgono  dell'Agenzia  per
l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 
  3. Il direttore generale  dell'Agenzia  e'  nominato  tra  soggetti
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18,  comma  2,
della  ((legge  23  agosto  1988,  n.  400)),  in  possesso  di   una
documentata esperienza di elevato livello nella gestione di  processi
di innovazione. Gli incarichi  del  direttore  generale  e  del  vice
direttore generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva
massima di ulteriori quattro anni. Il ((direttore))  generale  ed  il
((vice   direttore))   generale,   ove   provenienti   da   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori  ruolo  o  in
posizione  di  comando  o  altra  analoga  posizione,   secondo   gli
ordinamenti  di  appartenenza.  Per  quanto  previsto  dal   presente
decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il  diretto  referente
del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,
ove istituita, ed e' gerarchicamente e  funzionalmente  sovraordinato
al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia. 
  4. L'attivita' dell'Agenzia e'  regolata  dal  presente  decreto  e
dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 
  5.  L'Agenzia  puo'  richiedere,  anche  sulla  base  di   apposite
convenzioni e nel rispetto degli ambiti di  precipua  competenza,  la
collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,
((delle Forze armate,)) delle forze di polizia o di enti pubblici per
lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
  6. Il COPASIR, ((ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  31,
comma  3,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,))  puo'  chiedere
l'audizione del  direttore  generale  dell'Agenzia  su  questioni  di
propria competenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art. 18(Segretariato generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri). - 1. 
                2.  Al  Segretariato  e'   preposto   un   segretario
          generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  tra  i   magistrati   delle   giurisdizioni
          superiori ordinaria ed amministrativa, gli  avvocati  dello
          Stato, i dirigenti generali dello Stato  ed  equiparati,  i
          professori universitari di ruolo ovvero tra  estranei  alla
          pubblica amministrazione. Il Presidente del  Consiglio  dei
          ministri puo', con proprio decreto,  nominare  altresi'  il
          vicesegretario generale scelto tra le  predette  categorie.
          Con la medesima procedura puo' essere  disposta  la  revoca
          del  decreto  di  nomina  del  segretario  generale  e  del
          vicesegretario generale. 
                3. I decreti di nomina del segretario  generale,  del
          vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e  degli
          uffici di cui all'articolo 21 cessano  di  avere  efficacia
          dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il  segretario
          generale,  il  vicesegretario  generale  ed  i   capi   dei
          dipartimenti e degli uffici di  cui  all'articolo  21,  ove
          pubblici dipendenti  e  non  appartenenti  al  ruolo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori
          ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono  del  pari
          collocati    obbligatoriamente    fuori     ruolo     nelle
          amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi
          delle strutture che operano nelle aree funzionali  relative
          al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa
          del Governo, al coordinamento degli affari economici,  alla
          promozione  dell'innovazione   nel   settore   pubblico   e
          coordinamento del lavoro  pubblico,  nonche'  il  dirigente
          generale della polizia di  Stato  preposto  all'Ispettorato
          generale che e' adibito alla  sicurezza  del  Presidente  e
          delle sedi del Governo e che, per  quanto  attiene  al  suo
          speciale impiego,  dipende  funzionalmente  dal  Segretario
          generale. 
                4. La  funzione  di  capo  dell'ufficio  stampa  puo'
          essere     affidata     ad     un     elemento     estraneo
          all'amministrazione,  il  cui  trattamento   economico   e'
          determinato in conformita' a quello dei dirigenti  generali
          dello Stato. 
                5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui  aldecreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 3,  della
          citata legge n. 124 del 2007: 
                «Art.  31  (Funzioni  di   controllo   del   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica). - 1. -  2.
          (Omissis). 
                3. Il Comitato puo'  altresi'  ascoltare  ogni  altra
          persona non appartenente al Sistema di informazione per  la
          sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
          valutazione  ritenuti  utili  ai  fini  dell'esercizio  del
          controllo parlamentare.».