Art. 7 
 
        Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. L'Agenzia: 
    a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a
tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite  dalla
normativa  vigente  ad  altre  amministrazioni,  ferme  restando   le
attribuzioni del  Ministro  dell'interno  in  qualita'  di  autorita'
nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981,
n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia
di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione  di
azioni comuni dirette ad assicurare  la  sicurezza  e  la  resilienza
cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione  del  Paese,  del
sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per  il
conseguimento  dell'autonomia,  nazionale  ed  europea,  riguardo   a
prodotti e processi informatici  di  rilevanza  strategica  a  tutela
degli interessi  nazionali  nel  settore.  Per  le  reti,  i  sistemi
informativi e i servizi informatici  attinenti  alla  gestione  delle
informazioni classificate  restano  fermi  sia  quanto  previsto  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  lettera  l),
della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio  centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge  n.  124
del 2007; 
    b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; 
    c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al  funzionamento
del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8; 
    d) e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in
materia di sicurezza delle reti e dei  sistemi  informativi,  per  le
finalita' di cui al decreto legislativo  NIS,  a  tutela  dell'unita'
giuridica dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste
dal medesimo decreto; 
    e) e' Autorita' nazionale di certificazione della  cybersicurezza
ai  sensi  dell'articolo  58  del  regolamento  (UE)   2019/881   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile  2019,  e  assume
tutte  le  funzioni  in  materia  di  certificazione   di   sicurezza
cibernetica gia' attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico
dall'ordinamento vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello  svolgimento
dei compiti di cui alla presente lettera: 
      1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, ((paragrafo  1)),  del
regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  le
strutture specializzate del Ministero della difesa  e  del  Ministero
dell'interno quali organismi di valutazione della conformita'  per  i
sistemi di rispettiva competenza; 
      2) delega, ai sensi dell'articolo 56, ((paragrafo 6)),  lettera
b), del regolamento  (UE)  2019/881  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, il Ministero della difesa  e  il  Ministero  dell'interno,
attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al ((numero  1)
della presente lettera,)) al  rilascio  del  certificato  europeo  di
sicurezza cibernetica; 
    f) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'
attribuite dalle disposizioni vigenti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ivi comprese quelle relative: 
      1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di  cui  al
decreto-legge perimetro e ai relativi  provvedimenti  attuativi,  ivi
incluse  le  funzioni  attribuite  al   Centro   di   valutazione   e
certificazione nazionale ai sensi  del  decreto-legge  perimetro,  le
attivita' di ispezione e verifica di cui  all'articolo  1,  comma  6,
lettera  c),  del   decreto-legge   perimetro   e   quelle   relative
all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve  quelle  di
cui  all'articolo  3  del  regolamento  adottato  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
      2)  alla  sicurezza  e   all'integrita'   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui  agli  articoli  16-bis  e  16-ter  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e   relative   disposizioni
attuative; 
      3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di  cui
al decreto legislativo NIS; 
    g)  partecipa,  per  gli  ambiti  di  competenza,  al  gruppo  di
coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui  all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
    h) assume  tutte  le  funzioni  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e  ai   relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  attivita'  di  ispezione  e
verifica di cui all'articolo 1, comma 6,lettera c), del decreto-legge
perimetro e  quelle  relative  all'accertamento  delle  violazioni  e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal  medesimo
decreto, fatte salve quelle di cui  all'articolo  3  del  regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020; 
    i) assume tutte le funzioni  gia'  attribuite  al  ((Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza  (DIS),  di  cui  all'articolo  4
della legge 3 agosto 2007, n. 124,)) dal  decreto-legge  perimetro  e
dai relativi provvedimenti attuativi e  supporta  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo  1,  comma  19-bis,  del
decreto-legge perimetro; 
    l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del  Nucleo
per  la  cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,   alle   attivita'
necessarie  per  l'attuazione  e  il  controllo  dell'esecuzione  dei
provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; 
    m) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'
attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  dalle  disposizioni
vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ((nonche'  quelle  in  materia))  di
adozione di linee guida contenenti regole tecniche di  cybersicurezza
ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia
assume, altresi', i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma  4,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gia'  attribuiti
all'Agenzia per l'Italia digitale; 
    ((m-bis)  assume  le   iniziative   idonee   a   valorizzare   la
crittografia  come  strumento  di  cybersicurezza,  anche  attraverso
un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui  alla
lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva  ogni  iniziativa  utile
volta  al  rafforzamento  dell'autonomia  industriale  e  tecnologica
dell'Italia,  valorizzando  lo  sviluppo  di  algoritmi   proprietari
nonche'  la  ricerca  e   il   conseguimento   di   nuove   capacita'
crittografiche nazionali; 
    m-ter) provvede alla qualificazione  dei  servizi  cloud  per  la
pubblica amministrazione nel rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea e del regolamento di cui all'articolo  33-septies,  comma  4,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;)) 
    n) sviluppa capacita'  nazionali  di  prevenzione,  monitoraggio,
rilevamento,  analisi  e  risposta,  per  prevenire  e  gestire   gli
incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici,  anche
attraverso  il  CSIRT  Italia  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo NIS. ((A tale fine, promuove iniziative  di  partenariato
pubblico-privato, per rendere affettive tali capacita';)) 
    o) partecipa alle esercitazioni nazionali  e  internazionali  che
riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine  di
innalzare la resilienza del Paese; 
    p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro
giuridico  nazionale  aggiornato  e  coerente   nel   dominio   della
cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli  orientamenti  e  degli
sviluppi in ambito internazionale.  A  tal  fine,  l'Agenzia  esprime
pareri non vincolanti sulle iniziative  legislative  o  regolamentari
concernenti la cybersicurezza; 
    q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  la  cooperazione  internazionale
nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e
a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
organismi, ((istituzioni ed enti)), nonche'  segue  nelle  competenti
sedi istituzionali le tematiche di  cybersicurezza,  fatta  eccezione
per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche  competenze  ad
altre amministrazioni.  In  tali  casi,  e'  comunque  assicurato  il
raccordo con l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni  nazionali
unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza  definite  dal
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti  di
competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e
della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali,  lo  sviluppo
di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A
tali  fini,  l'Agenzia  puo'  promuovere,  sviluppare  e   finanziare
specifici  progetti  ed  iniziative,  volti  anche  a   favorire   il
trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel  settore.
L'Agenzia   assicura   il   necessario   raccordo   con   le    altre
amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in  materia  di
cybersicurezza ((e, in particolare, con il Ministero della difesa per
gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'
promuovere  la  costituzione   di   aree   dedicate   allo   sviluppo
dell'innovazione  finalizzate  a  favorire   la   formazione   e   il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello  sviluppo  della
cybersicurezza, nonche'  promuovere  la  realizzazione  di  studi  di
fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;)) 
    s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante  il
coinvolgimento del settore privato e  industriale,  con  istituzioni,
enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione  dell'Italia  a
programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario  raccordo  con
le altre amministrazioni a cui la  legge  attribuisce  competenze  in
materia  di  cybersicurezza,  ferme  restando   le   competenze   del
((Ministero   degli   affari   esteri))    e    della    cooperazione
internazionale; 
    t) promuove, sostiene e coordina  la  partecipazione  italiana  a
progetti e iniziative dell'Unione  europea  e  internazionali,  anche
mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati  nazionali,
nel campo della cybersicurezza e dei correlati  servizi  applicativi,
ferme restando le competenze del ((Ministero degli affari esteri))  e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura  il  necessario
raccordo con le altre amministrazioni  a  cui  la  legge  attribuisce
competenze in materia di cybersicurezza ((e, in particolare,  con  il
Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  a  progetti  e
iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea  per
la difesa;)) 
    u)  svolge  attivita'  di  comunicazione   e   promozione   della
consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine  di  contribuire
allo sviluppo di una cultura nazionale in materia; 
    v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la
qualificazione delle risorse umane nel  campo  della  cybersicurezza,
((in  particolare  favorendo  l'attivazione  di  percorsi   formativi
universitari in materia)), anche attraverso l'assegnazione  di  borse
di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di  apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati; ((nello  svolgimento  di
tali  compiti,  l'Agenzia  puo'  avvalersi  anche   delle   strutture
formative e  delle  capacita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della difesa e  del  Ministero  dell'interno,
secondo termini e modalita' da  definire  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri
interessati; 
    v-bis)  puo'  predisporre  attivita'  di   formazione   specifica
riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla
base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato  e',
a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;)) 
    z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'  costituire
e  partecipare  a  partenariati   pubblico-privato   sul   territorio
nazionale,  nonche',  previa  autorizzazione   del   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  a  consorzi,  fondazioni  o  societa'  con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
    aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro  europeo
di  competenza  per  la   cybersicurezza   nell'ambito   industriale,
tecnologico e della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali  di
coordinamento. 
  ((1-bis. Anche ai fini dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),  presso  l'Agenzia  e'
istituito, con funzioni di consulenza  e  di  proposta,  un  Comitato
tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima
Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto  da  personale
della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti  dell'industria,
degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e  delle  associazioni  del
settore della sicurezza, designati con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri.  La  composizione  e  l'organizzazione  del
Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e
i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo  6,  comma  1.
Per  la  partecipazione  al  Comitato  tecnico-scientifico  non  sono
previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.)) 
  2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono  nominati,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e
il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del  Centro  europeo  di
competenza perla cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
e della ricerca, ai  sensi  dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
2021/887. 
  3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
NIS e' trasferito presso l'Agenzia  e  assume  la  denominazione  di:
«CSIRT Italia». 
  4. Il Centro di valutazione e certificazione  nazionale,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  trasferito  presso
l'Agenzia. 
  5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione  dei
dati personali, l'Agenzia,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione
agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia
e il Garante possono  stipulare  appositi  protocolli  d'intenti  che
definiscono  altresi'  le   modalita'   della   loro   collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  1981,  n.
          100, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  3,  lett.
          l), della citata legge n. 124 del 2007: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) - i) (Omissis); 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) - n-bis) (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9  della  citata
          legge n. 124 del 2007: 
                «Art. 9 (Tutela amministrativa del  segreto  e  nulla
          osta di sicurezza). - 1. E' istituito nell'ambito del  DIS,
          ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio  centrale  per
          la segretezza (UCSe), che svolge funzioni  direttive  e  di
          coordinamento,    di    consulenza    e    di     controllo
          sull'applicazione delle norme di legge, dei  regolamenti  e
          di  ogni  altra  disposizione   in   ordine   alla   tutela
          amministrativa del segreto di Stato e alle  classifiche  di
          segretezza di cui all'articolo 42. 
                2. Competono all'UCSe: 
                  a)    gli    adempimenti    istruttori     relativi
          all'esercizio delle funzioni del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri quale Autorita' nazionale per la sicurezza,  a
          tutela del segreto di Stato; 
                  b)   lo   studio   e   la   predisposizione   delle
          disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza  di
          tutto quanto e' coperto dalle classifiche di segretezza  di
          cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti
          e materiali, sia alla produzione industriale; 
                  c) il rilascio  e  la  revoca  dei  nulla  osta  di
          sicurezza  (NOS),  previa  acquisizione  del   parere   dei
          direttori dei servizi di informazione per la  sicurezza  e,
          ove necessario, del Ministro della difesa  e  del  Ministro
          dell'interno; 
                  d) la conservazione e l'aggiornamento di un  elenco
          completo di tutti i soggetti muniti di NOS. 
                3. Il  NOS  ha  la  durata  di  cinque  anni  per  la
          classifica  di  segretissimo  e  di  dieci  anni   per   le
          classifiche segreto e riservatissimo indicate  all'articolo
          42, fatte salve diverse disposizioni contenute in  trattati
          internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre
          classifiche di segretezza citate  corrisponde  un  distinto
          livello di NOS. 
                4.   Il   rilascio    del    NOS    e'    subordinato
          all'effettuazione  di   un   preventivo   procedimento   di
          accertamento diretto ad escludere dalla  conoscibilita'  di
          notizie, documenti, atti o cose classificate ogni  soggetto
          che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'  alle
          istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e  ai  suoi
          valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto. 
                5. Al fine di consentire  l'accertamento  di  cui  al
          comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche
          amministrazioni e  i  soggetti  erogatori  dei  servizi  di
          pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione
          di informazioni necessarie al rilascio dei  NOS,  ai  sensi
          degli articoli 12 e 13. 
                6. Prima della scadenza del termine di cui  al  comma
          3,  l'UCSe  puo'  revocare  il  NOS  se,  sulla   base   di
          segnalazioni e di accertamenti nuovi,  emergono  motivi  di
          inaffidabilita' a carico del soggetto interessato. 
                7. Il regolamento di cui  all'articolo  4,  comma  7,
          disciplina il procedimento di  accertamento  preventivo  di
          cui al  comma  4  del  presente  articolo,  finalizzato  al
          rilascio  del  NOS,   nonche'   gli   ulteriori   possibili
          accertamenti  di  cui  al  comma  6,  in   modo   tale   da
          salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. 
                8. I soggetti  interessati  devono  essere  informati
          della necessita' dell'accertamento nei  loro  confronti  e,
          con esclusione del  personale  per  il  quale  il  rilascio
          costituisce condizione necessaria  per  l'espletamento  del
          servizio   istituzionale   nel   territorio   nazionale   e
          all'estero,  possono  rifiutarlo,  rinunciando  al  NOS   e
          all'esercizio  delle  funzioni  per  le   quali   esso   e'
          richiesto. 
                9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni  e
          servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
          norme di legge o di  regolamento  ovvero  sia  ritenuta  di
          volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 17, comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture,  di  cui
          aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
                10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di
          cui al comma 9, quando  lo  ritiene  necessario,  richiede,
          tramite l'UCSe, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          l'autorizzazione alla segretazione, indicandone  i  motivi.
          Contestualmente  all'autorizzazione,  l'UCSe  trasmette  al
          soggetto appaltante  l'elenco  delle  ditte  individuali  e
          delle imprese munite di NOS. 
                11. Il dirigente  preposto  all'UCSe  e'  nominato  e
          revocato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il
          direttore  generale  del   DIS.   Il   dirigente   presenta
          annualmente al direttore generale del DIS, che  informa  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  una   relazione
          sull'attivita' svolta e sui  problemi  affrontati,  nonche'
          sulla rispondenza  dell'organizzazione  e  delle  procedure
          adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e  sulle  misure
          da adottare per garantirne la correttezza  e  l'efficienza.
          La relazione e' portata a conoscenza del CISR.». 
              - Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  17  aprile  2019  relativo  all'ENISA,
          l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
          certificazione  della  cibersicurezza  per  le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, e  che  abroga  il
          regolamento   (UE)   n.   526/2013   («regolamento    sulla
          cibersicurezza») (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  lett.
          c), del citato decreto-legge n. 105 del 2019: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1-5 (Omissis); 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) - b); 
                  c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente Consiglio dei ministri  n.  131  del
          2020: 
                «Art.  3  (Settori  di  attivita').  -  1.  Ai   fini
          dell'inclusione   nel   perimetro,    sono    oggetto    di
          individuazione, in applicazione del criterio di gradualita'
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge,  in  via
          prioritaria, fatta salva l'estensione ad altri  settori  in
          sede di aggiornamento,  i  soggetti  operanti  nel  settore
          governativo,  concernente,  nell'ambito   delle   attivita'
          dell'amministrazione  dello  Stato,  le   attivita'   delle
          amministrazioni  CISR,  nonche'  gli  ulteriori   soggetti,
          pubblici  o  privati,  operanti  nei  seguenti  settori  di
          attivita', ove non ricompresi in quello governativo: 
                  a) interno; 
                  b) difesa; 
                  c) spazio e aerospazio; 
                  d) energia; 
                  e) telecomunicazioni; 
                  f) economia e finanza; 
                  g) trasporti; 
                  h) servizi digitali; 
                  i) tecnologie  critiche,  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo  2019,  con
          esclusione di quelle riferite ad altri settori  di  cui  al
          presente articolo; 
                  l) enti previdenziali/lavoro. 
                2.  All'espletamento  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli 4 e 5 provvedono, per il settore  governativo,  le
          amministrazioni CISR, ciascuna  nell'ambito  di  rispettiva
          competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere  da
          a) a l), le seguenti amministrazioni: 
                  a)   per   il   settore   interno,   il   Ministero
          dell'interno,  nell'ambito  delle   attribuzioni   di   cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300; 
                  b)  per  il  settore  difesa,  il  Ministero  della
          difesa; 
                  c)  per  il  settore  spazio   e   aerospazio,   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge
          11 gennaio 2018, n. 7; 
                  d) per  il  settore  energia,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico; 
                  e) per il settore telecomunicazioni,  il  Ministero
          dello sviluppo economico; 
                  f) per il settore economia e finanza, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  g) per il settore  trasporti,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                  h) per il settore servizi  digitali,  il  Ministero
          dello sviluppo economico,  in  raccordo  con  la  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
          la innovazione tecnologica e la digitalizzazione; 
                  i) per il settore tecnologie critiche, la struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
          la  innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,   in
          raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il
          Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  l) per il  settore  enti  previdenziali/lavoro,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 16-bis  e  16-ter
          del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.): 
                «Art. 16-bis (Sicurezza e  integrita').  -  1.  Fatte
          salve le competenze dell'Autorita'  previste  dall'articolo
          1, comma 6, lettera a), numero 3), della  legge  31  luglio
          1997,  n.  249,  il  Ministero,  sentite  le  imprese   che
          forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico e  tenuto
          conto delle misure  tecniche  di  attuazione  eventualmente
          adottate dalla Commissione europea, ai sensi  dell'articolo
          13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua: 
                  a)   adeguate   misure   di   natura   tecnica    e
          organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e  dei
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico, nonche' per garantire  l'integrita'  delle  reti.
          Tali misure sono anche finalizzate a prevenire  e  limitare
          le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli
          incidenti che pregiudicano la sicurezza; 
                  b) i casi in cui le violazioni  della  sicurezza  o
          perdita dell'integrita' siano da considerarsi significative
          ai  fini  del  corretto  funzionamento  delle  reti  o  dei
          servizi. 
                2.  Le  imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico: 
                  a) adottano le misure individuate dal Ministero  di
          cui al comma 1,  lettera  a),  al  fine  di  conseguire  un
          livello  di  sicurezza  delle  reti  adeguato  al   rischio
          esistente, e di garantire la  continuita'  della  fornitura
          dei servizi su tali reti; 
                  b)  comunicano  al  Ministero  ogni   significativa
          violazione  della  sicurezza  o   perdita   dell'integrita'
          secondo quanto previsto al comma 1, lettera b). 
                3. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  il
          Ministero   informa   le    altre    autorita'    nazionali
          eventualmente interessate per  le  relative  iniziative  di
          competenza, e, se del  caso,  informa  le  autorita'  degli
          altri Stati membri nonche' l'ENISA. 
                4. Il Ministero,  anche  su  impulso  dell'Autorita',
          puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di  farlo,
          ove accerti che la divulgazione della violazione di cui  al
          comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico.  Anche  a
          tal fine, presso il Ministero e'  individuato  il  Computer
          Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con
          compiti di assistenza tecnica in caso  di  segnalazioni  da
          parte di utenti  e  di  diffusione  di  informazioni  anche
          riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni
          di incidente. 
                5. Il Ministero trasmette ogni anno alla  Commissione
          europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche
          ricevute e delle azioni adottate conformemente al  presente
          articolo.» 
                «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1. Le misure
          adottate ai fini dell'attuazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo  16-bis  sono  approvate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
                2. Ai fini del controllo del  rispetto  dell'articolo
          16-bis  le  imprese  che  forniscono  reti   pubbliche   di
          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico sono tenute a: 
                  a)  fornire   al   Ministero,   e   se   necessario
          all'Autorita', le informazioni necessarie per  valutare  la
          sicurezza e l'integrita' dei  loro  servizi  e  delle  loro
          reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di
          sicurezza; nonche'; 
                  b)  sottostare  a  una  verifica  della   sicurezza
          effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita' o
          da un  organismo  qualificato  indipendente  designato  dal
          Ministero. L'impresa si assume  l'onere  finanziario  della
          verifica 
                3. Il Ministero e l'Autorita' hanno  la  facolta'  di
          indagare i casi  di  mancata  conformita'  nonche'  i  loro
          effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti. 
                4. Nel caso in cui il Ministero riscontri,  anche  su
          indicazione    dell'Autorita',    il    mancato    rispetto
          degliarticoli 16-bis o  16-ter  ovvero  delle  disposizioni
          attuative previste dal comma 1 da parte delle  imprese  che
          forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o  servizi  di
          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,   si
          applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4  a
          12.». 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  NIS,  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  8,  del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21  (Norme  in  materia  di
          poteri speciali sugli assetti societari nei  settori  della
          difesa  e  della  sicurezza  nazionale,  nonche'   per   le
          attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
          dei trasporti  e  delle  comunicazioni),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  maggio   2012,   n.   56,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111: 
                «Art. 1 (Poteri speciali nei settori della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - (Omissis). 
                8. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          della difesa e il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
          emanate disposizioni di attuazione del  presente  articolo,
          anche con riferimento alla definizione,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   delle   modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
          espresso entro il termine di venti  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dello  schema  di  regolamento  alle  Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri  speciali,  di  cui  al  comma  1,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  5,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
          i rispettivi ambiti di competenza.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  citata
          legge n. 124 del 2007: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti
          per una durata complessiva  massima  di  ulteriori  quattro
          anni.  Per  quanto  previsto  dalla  presente   legge,   il
          direttore del DIS e' il diretto  referente  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma  5,
          e  dall'articolo  7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente  e
          funzionalmente sovraordinato al personale del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19-bis del
          citato decreto-legge n. 105 del 2019: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 19-bis. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni
          del presente  decreto  che  disciplinano  il  perimetro  di
          sicurezza  nazionale  cibernetica,  anche  avvalendosi  del
          Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,  che
          assicura gli opportuni raccordi con le  autorita'  titolari
          delle attribuzioni di cui  al  presente  decreto  e  con  i
          soggetti di cui al comma 1  del  presente  articolo.  Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 6, il Presidente del  Consiglio
          dei ministri trasmette  alle  Camere  una  relazione  sulle
          attivita' svolte.». 
              - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge
          n.  105  del  2019,  si  rinvia  ai  riferimenti  normativi
          dell'articolo 4. 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  51  e  71  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 51 (Sicurezza e disponibilita'  dei  dati,  dei
          sistemi   e   delle    infrastrutture    delle    pubbliche
          amministrazioni). - 1. Con le Linee guida sono  individuate
          le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,  la
          disponibilita',   l'accessibilita',   l'integrita'   e   la
          riservatezza  dei  dati  e  la  continuita'  operativa  dei
          sistemi e delle infrastrutture. 
                1-bis. AgID attua, per  quanto  di  competenza  e  in
          raccordo con le altre autorita' competenti in  materia,  il
          Quadro strategico nazionale per la sicurezza  dello  spazio
          cibernetico  e  il  Piano  nazionale   per   la   sicurezza
          cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale
          ambito: 
                  a) coordina, tramite il Computer Emergency Response
          Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito  nel  suo
          ambito, le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
          incidenti di sicurezza informatici; 
                  b)  promuove  intese  con  le  analoghe   strutture
          internazionali; 
                  c) segnala al Ministro per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione il mancato rispetto  delle  regole
          tecniche di cui al comma 1(441) da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni 
                2.   I   documenti   informatici   delle    pubbliche
          amministrazioni devono essere custoditi e  controllati  con
          modalita'  tali  da  ridurre  al   minimo   i   rischi   di
          distruzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato   o   non
          consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
                2-bis. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          aderiscono ogni anno ai programmi di  sicurezza  preventiva
          coordinati e promossi da AgID secondo le procedure  dettate
          dalla medesima AgID con le Linee guida. 
                2-quater. I soggetti di  cui  articolo  2,  comma  2,
          predispongono, nel  rispetto  delle  Linee  guida  adottate
          dall'AgID, piani di emergenza in  grado  di  assicurare  la
          continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
          servizi erogati e il  ritorno  alla  normale  operativita'.
          Onde garantire quanto previsto,  e'  possibile  il  ricorso
          all'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  per
          l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e  di
          dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.  Per  le
          Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede  mediante
          rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
          spesa o mediante riassegnazione alla  spesa  degli  importi
          versati a tale titolo ad apposito capitolo di  entrata  del
          bilancio statale.» 
                «Art. 71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,  previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
                1-bis. 
                1-ter. Le regole tecniche di cui al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
                2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  33-septies,  comma
          4, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre  2012,   n.   245,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          dicembre 2012, n. 294, S.O.: 
                «Art. 33-septies (Consolidamento e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese).  -  1.
          -3. (Omissis). 
                4. L'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta daldecreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge  18
          novembre 2019, n.  133,  stabilisce  i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  ai
          commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche  di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 65 del 2018: 
                «Art.  8  (Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica  in  caso  di  incidente  -  CSIRT).  -  1.  E'
          istituito, presso l'Agenzia di cybersicurezza nazionale, il
          CSIRT Italia, che  svolge  i  compiti  e  le  funzioni  del
          Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale,  di  cui
          all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale ai sensi  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2. L'organizzazione  e  il  funzionamento  del  CSIRT
          Italia sono disciplinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il  9
          novembre 2018. 
                3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2, le funzioni di CSIRT Italia sono svolte  dal  CERT
          nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
                4.  Il  CSIRT  Italia  assicura  la  conformita'   ai
          requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti
          di cui all'allegato I, punto 2, si occupa  dei  settori  di
          cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
          dispone   di   un'infrastruttura    di    informazione    e
          comunicazione appropriata, sicura e  resiliente  a  livello
          nazionale. 
                5. Il CSIRT Italia  definisce  le  procedure  per  la
          prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 
                6.  Il  CSIRT  Italia  garantisce  la  collaborazione
          effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di  cui
          all'articolo 11. 
                7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  comunica
          alla Commissione europea il mandato del CSIRT Italia  e  le
          modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 
                8. Il CSIRT Italia, per lo svolgimento delle  proprie
          funzioni, puo' avvalersi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia
          digitale. 
                9. Le funzioni svolte dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  in  qualita'  di   CERT   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 16-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
          digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   sono
          trasferite al CSIRT Italia a  far  data  dalla  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2. 
                10. Per le spese relative al funzionamento del  CSIRT
          Italia e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi
          dell'articolo 22.». 
              - Il Regolamento (CE)  n.  2021/887/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 20 maggio 2021, che  istituisce  il
          Centro  europeo  di  competenza   per   la   cibersicurezza
          nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca  e  la
          rete dei centri nazionali di coordinamento,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 8 giugno 2021, n. L 202.