Art. 8 
 
                    Nucleo per la cybersicurezza 
 
  1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza,  a  supporto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni  di  crisi  e
per l'attivazione delle procedure di allertamento. 
  2. Il Nucleo per la  cybersicurezza  e'  presieduto  dal  direttore
generale  dell'Agenzia  ((o,  per  sua  delega,  dal  vice  direttore
generale)) ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del
Consiglio dei ministri, da un  rappresentante,  rispettivamente,  del
DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna  (AISE),  di  cui
all'articolo 6 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  ((dell'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7  della
legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei  Ministeri  rappresentati  nel
CIC)) e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione  di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante
dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo  9  della
legge n. 124 del 2007. 
  3.  I  componenti  ((del  Nucleo))  possono  farsi  assistere  alle
riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni  in
relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti
delle  riunioni  possono  anche   essere   chiamati   a   partecipare
rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di  enti  e
istituti di ricerca, nonche' di operatori  privati  interessati  alla
materia della cybersicurezza. 
  4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la
partecipazione  dei  rappresentanti  delle  sole  amministrazioni   e
soggetti interessati, anche  relativamente  ai  compiti  di  gestione
delle crisi di cui all'articolo 10. 
  ((4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della citata
          legge n. 124 del 2007: 
                «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.» 
                «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
              - Per il testo dell'articolo 9 della  citata  legge  n.
          124  del  2007,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 7.