Art. 9 
 
              Compiti del Nucleo per la cybersicurezza 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  il  Nucleo  per  la
cybersicurezza svolge i seguenti compiti: 
    a)  puo'  formulare  proposte  di  iniziative   in   materia   di
cybersicurezza   del   Paese,   anche   nel   quadro   del   contesto
internazionale in materia; 
    b) promuove, sulla base delle direttive di  cui  all'articolo  2,
comma 2,  la  programmazione  e  la  pianificazione  operativa  della
risposta  a  situazioni  di  crisi   cibernetica   da   parte   delle
amministrazioni   e   degli   operatori   privati    interessati    e
l'elaborazione   delle   necessarie   procedure   di    coordinamento
interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile
e  di  protezione  civile,  anche  nel  quadro  di  quanto   previsto
dall'articolo 7-bis, comma 5, ((del decreto-legge 30 ottobre 2015, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015,  n.
198;)) 
    c)  promuove  e  coordina   lo   svolgimento   di   esercitazioni
interministeriali,   ovvero   la   partecipazione    nazionale    ((a
esercitazioni))  internazionali  che  riguardano  la  simulazione  di
eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
Paese; 
    d)  valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le   amministrazioni
competenti per specifici profili della cybersicurezza,  procedure  di
condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati
interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi
cibernetici e per la gestione delle crisi; 
    e) ((acquisisce, anche  per  il  tramite  del  CSIRT  Italia,  le
comunicazioni circa i casi di violazioni o  tentativi  di  violazione
della sicurezza o di perdita dell'integrita'  significativi  ai  fini
del corretto funzionamento delle reti e dei servizi  dagli  organismi
di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124)), dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo
del  Ministero   dell'interno   di   cui   all'articolo   7-bis   del
((decreto-legge   27   luglio   2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)), dalle  strutture
del Ministero della difesa, nonche' dalle altre  amministrazioni  che
compongono il Nucleo e dai gruppi  di  intervento  per  le  emergenze
informatiche (Computer Emergency  Response  Team-CERT)  istituiti  ai
sensi della normativa vigente; 
    f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche  di  incidente  ai  sensi
delle disposizioni vigenti; 
    g) valuta se gli eventi di cui alle  lettere  e)  e  f)  assumono
dimensioni, intensita' o natura tali da non poter essere fronteggiati
dalle  singole  amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria,   ma
richiedono   l'assunzione   di   decisioni   coordinate    in    sede
interministeriale,   provvedendo   in   tal    caso    a    informare
tempestivamente il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero
l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e  allo
svolgimento delle  attivita'  di  raccordo  e  coordinamento  di  cui
all'articolo 10, nella composizione ivi prevista. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 5, del
          decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174  (Proroga  delle
          missioni internazionali delle Forze armate  e  di  polizia,
          iniziative di cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
          processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative
          delle organizzazioni internazionali per  il  consolidamento
          dei processi di  pace  e  di  stabilizzazione),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  ottobre   2015,   n.   253,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre
          2015,  n.  198,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          dicembre 2015, n. 292: 
                «Art.   7-bis    (Disposizioni    in    materia    di
          intelligence).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per
          la   sicurezza   della   Repubblica,   emana,   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge  3  agosto  2007,  n.
          124, disposizioni per l'adozione di misure di  intelligence
          di  contrasto,  in  situazioni  di  crisi  o  di  emergenza
          all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o
          per la protezione di cittadini italiani all'estero, con  la
          cooperazione  di  forze  speciali  della   Difesa   con   i
          conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa
          il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
          con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4,  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure  di  intelligence
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
                3.  Al  personale  delle   Forze   armate   impiegato
          nell'attuazione delle attivita'  di  cui  al  comma  1  del
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2009, n. 12, e successive modificazioni,  dell'articolo  4,
          commi 1-sexies e 1-septies, del  decreto-legge  4  novembre
          2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano  i  presupposti,
          dell'articolo 17, comma 7, della legge 3  agosto  2007,  n.
          124. 
                4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in
          nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti
          dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
          adottato a Roma il 17  luglio  1998,  ratificato  ai  sensi
          della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
                5. Il Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza
          della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto
          2007, n.  124,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere
          convocato dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
          funzioni di consulenza, proposta e deliberazione,  in  caso
          di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza
          nazionale,  secondo  modalita'   stabilite   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3  agosto
          2007, n. 124. 
                6. Il Comitato parlamentare per  la  sicurezza  della
          Repubblica,  trascorsi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia
          delle norme contenute nel presente articolo.». 
              - Per i testi degli articoli 4, 6  e  7,  della  citata
          legge  n.  124  del  2007,  si  vedano  rispettivamente   i
          riferimenti normativi agli articoli 7 e 8. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177: 
                «7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le
          competenze dei Servizi informativi e di sicurezza,  di  cui
          agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,
          l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura  i
          servizi  di  protezione  informatica  delle  infrastrutture
          critiche informatizzate di interesse nazionale  individuate
          con decreto del Ministro  dell'interno,  operando  mediante
          collegamenti telematici definiti con  apposite  convenzioni
          con i responsabili delle strutture interessate. 
                2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all'articolo 226 delle norme  di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi
          di polizia giudiziaria ivi indicati.».